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Stop dal Consiglio di Stato ad appalto nazionale per Canadair

Scena futuristica di una metropoli con grattacieli, mezzi aerei e droni, persone su strade e passaggi sopraelevati nel cielo blu.

29 aprile 2026 – Il Consiglio di Stato, con una sentenza depositata nel dicembre 2025, ha definitivamente annullato la gara nazionale per l’affidamento del servizio di gestione operativa e logistica della flotta aerea Canadair. La procedura, dal valore di 479.174.759,22 euro per una durata di sette anni, è stata bloccata, lasciando la campagna antincendio boschiva 2026 in uno stato di totale incertezza operativa. L’appalto, che copriva tre basi strategiche in Liguria, Lazio e Calabria, è crollato sotto il peso di una decisione procedurale critica assunta dalla stazione appaltante: la scelta di bandire la fornitura in un lotto unico. Questa decisione, inizialmente validata dal Tar del Lazio a seguito del ricorso della Società Aerea Protezione Ambiente a r.l. – AIR SPA s.r.l., è stata giudicata illegittima in secondo grado. La motivazione addotta dall’ente pubblico, basata sulla presunta impossibilità di una suddivisione efficace e sulla ricerca di “economie di scala”, non ha superato l’esame di legittimità dei giudici di Palazzo Spada, che hanno ravvisato una violazione diretta dell’articolo 58, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

La genesi di questo disastro operativo e finanziario risiede in una valutazione del rischio palesemente inadeguata all’origine del processo di gara. La scelta di aggregare un servizio così complesso e strategico in un unico lotto, in deroga al principio generale di suddivisione a favore della massima concorrenza, costituiva un’anomalia procedurale ad alto rischio. Un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo come Scudo231 avrebbe intercettato questa decisione nella sua fase embrionale. Il sistema, attraverso i suoi motori di analisi normativa, avrebbe generato un alert di rischio elevato, segnalando la non conformità della scelta con l’articolo 58 del Codice dei Contratti Pubblici e con la consolidata giurisprudenza amministrativa in materia. L’alert avrebbe imposto una procedura di escalation automatica verso la funzione legale interna e, soprattutto, verso l’Organismo di Vigilanza, obbligando i decisori a formalizzare in un registro immutabile una motivazione giuridicamente blindata per la deroga, corredata da un’analisi di impatto che avrebbe previsto con alta probabilità l’esito di un contenzioso.

La stazione appaltante, invece, ha proceduto, forte della sua giustificazione interna secondo cui “l’oggetto e le finalità delle prestazioni non consentono la suddivisione”. Questa autovalutazione, priva di un contraddittorio strutturato e di una validazione da parte di un sistema di controllo indipendente, si è rivelata un errore fatale. Il rigetto del ricorso di AIR SPA da parte del Tar del Lazio ha probabilmente indotto un falso senso di sicurezza, un tipico bias cognitivo che porta a sottostimare i rischi residui dopo un primo successo parziale. Questo è un classico punto di fallimento della governance tradizionale, basata su controlli episodici e non su un monitoraggio continuo del rischio. L’adozione di un modello di governance avanzato avrebbe trattato la sentenza di primo grado non come la chiusura del caso, ma come un singolo data point. Il sistema avrebbe mantenuto il livello di allerta, avviando simulazioni stocastiche sull’esito dell’appello basate sullo storico delle decisioni del Consiglio di Stato in casi analoghi, evidenziando una probabilità di ribaltamento superiore alla soglia di tolleranza al rischio definita dall’ente. Il dossier sarebbe rimasto aperto e monitorato, impedendo all’organizzazione di considerare la questione risolta e spingendola a preparare piani di contingenza.

L’annullamento della gara non è solo un intoppo burocratico; è un evento che espone l’ente a una serie di conseguenze dirette e indirette, alcune delle quali rientrano a pieno titolo nel perimetro di responsabilità delineate dal D. Lgs. 231/2001. Sebbene la sentenza del Consiglio di Stato si muova sul piano amministrativo, la condotta che l’ha generata – una strutturazione della gara che limita la partecipazione – crea i presupposti per il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), uno dei reati presupposto della responsabilità degli enti. La scelta del lotto unico, se non sorretta da una motivazione inattaccabile, può essere interpretata come un mezzo per favorire operatori di grandi dimensioni a discapito di altri, alterando di fatto la libera concorrenza.

In questo scenario, la mancanza di un presidio 231 efficace diventa una vulnerabilità critica. Se la Procura decidesse di aprire un fascicolo per verificare la sussistenza di tale reato, l’ente si troverebbe a dover dimostrare di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di illeciti. La sola esistenza di un “modello sulla carta” sarebbe insufficiente. Sarebbe necessario provare, con evidenze documentali, che i controlli erano operativi ed efficaci. Con un sistema come Scudo231, l’ente avrebbe a disposizione un log dettagliato e non modificabile di tutte le fasi decisionali. Potrebbe dimostrare che il rischio di violazione dell’art. 58 è stato identificato, che l’alert è stato scalato all’ODV, che sono state richieste e registrate contro-deduzioni formali e che la decisione finale è stata presa con piena consapevolezza dei rischi mappati. Questa tracciabilità scientifica costituirebbe una prova determinante per dimostrare l’assenza di colpa di organizzazione, spostando l’eventuale responsabilità penale unicamente sulle persone fisiche che avessero deliberatamente ignorato i protocolli, salvaguardando così l’ente da sanzioni pecuniarie e interdittive.

Le conseguenze economiche sono già tangibili. La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha dichiarato all’Unione Sarda che “non ci può essere interruzione di servizio pubblico, ci sarà continuità, i costi saranno maggiori, ma la continuità del servizio non è in discussione”. Queste parole confermano due fatti: primo, il servizio essenziale di antincendio è a rischio e richiede soluzioni tampone; secondo, queste soluzioni saranno più costose. Il Ministero dell’Interno dovrà molto probabilmente ricorrere a procedure di affidamento d’urgenza o a proroghe dei contratti esistenti in condizioni economiche sfavorevoli, dettate dall’emergenza. Questo esborso aggiuntivo rappresenta un danno erariale diretto, conseguenza della condotta della stazione appaltante.

Un’analisi forense condotta dalla REDAZIONE SCUDO231 evidenzia come questo danno economico fosse interamente prevedibile e mitigabile. La fase di pianificazione della gara, se supportata da un’analisi predittiva, avrebbe quantificato il “costo del rischio” associato alla scelta del lotto unico. Il sistema avrebbe calcolato il valore atteso della perdita (Expected Loss) moltiplicando la probabilità di annullamento della gara per l’impatto finanziario di una procedura d’urgenza. Questo dato, presentato al management, avrebbe reso evidente che le presunte “economie di scala” erano di gran lunga inferiori al costo potenziale del fallimento della procedura, orientando la decisione verso una più prudente e legittima suddivisione in lotti. L’assenza di tale controllo ha portato l’ente a navigare a vista, basando una decisione da quasi mezzo miliardo di euro su una motivazione fragile che è crollata al primo vero stress test giudiziario.

Inoltre, il ricorso a procedure d’urgenza per garantire la continuità del servizio apre un ulteriore fronte di rischio 231. Le gare d’emergenza, per loro natura, comportano una compressione dei controlli e delle verifiche, aumentando l’esposizione a rischi di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) o a fenomeni corruttivi. L’annullamento della gara principale, quindi, non solo costituisce un fallimento in sé, ma funge da catalizzatore per rischi futuri, innescando una catena di vulnerabilità lungo tutta la filiera della fornitura. L’ente si trova ora a dover gestire un’emergenza che esso stesso ha creato, operando in un contesto di rischio elevato e con una ridotta capacità di controllo. La sentenza del Consiglio di Stato non è la fine della storia, ma l’inizio di un periodo di alta criticità gestionale e legale. La mancata adozione di un modello organizzativo e di gestione del rischio realmente efficace, capace di prevenire e non solo di reagire, ha trasformato un appalto strategico per la sicurezza nazionale in una fonte di danno economico e di potenziale responsabilità penale per l’ente.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/04/29/stop-dal-consiglio-di-stato-ad-appalto-nazionale-per-canadair_437ff2d9-273d-4ad9-b569-7f7e8bfcbaf7.html