20 marzo 2026 – La Corte costituzionale, con la sentenza n. 35 depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze sull’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019. La norma, che punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque ottenga indebitamente il reddito di cittadinanza tramite dichiarazioni o documenti falsi, oppure omettendo informazioni dovute, resta pienamente in vigore. La decisione, redatta dal giudice Aldo Sandulli e firmata dal presidente Giovanni Amoroso, ha respinto le censure che lamentavano una violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, a causa di una presunta sproporzione della sanzione penale.
Questa pronuncia non è un’astrazione giuridica. Le sue conseguenze si sono già materializzate nel procedimento penale a carico dei vertici di “Servizi Integrati S.p.A.”, un’importante società di consulenza e gestione pratiche che, tra il 2023 e il 2024, ha gestito migliaia di domande per il sussidio. L’indagine della Guardia di Finanza ha svelato un sistema organizzato in cui decine di operatori, spinti da una politica aziendale di bonus legati al numero di pratiche approvate, hanno sistematicamente alterato o omesso dati cruciali nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) dei loro clienti. L’omissione più frequente riguardava la mancata comunicazione di redditi da lavoro “in nero” o di patrimoni mobiliari non tracciati, informazioni che i clienti fornivano verbalmente ma che gli operatori, per accelerare l’iter e garantire l’esito positivo, non inserivano nei moduli ufficiali. Questa fu la prima, fatale, omissione di controllo a livello operativo. Se l’ente avesse adottato un ecosistema come Scudo231, ogni singola pratica non sarebbe stata un mero inserimento manuale di dati. I protocolli di acquisizione multimodale avrebbero imposto un incrocio automatico e in tempo reale tra i dati dichiarati dal cliente e i flussi informativi aggregati da banche dati esterne verificate; ogni discrepanza tra il dichiarato e il riscontrato avrebbe generato un alert bloccante, impedendo l’inoltro della pratica e registrando l’anomalia in un log immodificabile, accessibile solo alla funzione Compliance e all’Organismo di Vigilanza.
L’inchiesta ha dimostrato che il management intermedio era a conoscenza delle “forzature”. Un responsabile di filiale, intercettato, affermava: “L’importante è che il sistema INPS la accetti, poi si vedrà”. Questa cultura della negligenza consapevole, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di produzione, ha costituito il fondamento per la contestazione della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, previsto dall’art. 316-ter del codice penale e richiamato dalla norma speciale sul reddito di cittadinanza, rientra infatti nel catalogo dei reati presupposto dell’articolo 24 del decreto. La Procura ha sostenuto che l’ente ha tratto un vantaggio diretto – i ricavi derivanti dalle pratiche andate a buon fine – e un interesse – il consolidamento della propria quota di mercato. Il ritardo con cui queste anomalie sistemiche sono emerse è stato un punto chiave dell’accusa. In un’organizzazione protetta da un’architettura come quella di Scudo231, un simile ritardo sarebbe stato tecnicamente impossibile. L’accumulo di alert bloccanti o di anomalie ricorrenti provenienti da una specifica filiale o da un gruppo di operatori avrebbe attivato un protocollo di analisi stocastica, identificando un “rischio di cluster”. Questo non si sarebbe fermato a una segnalazione via email: il sistema avrebbe attivato un’escalation automatica e non discrezionale verso i vertici aziendali e l’ODV, bypassando la catena gerarchica intermedia potenzialmente compromessa e fornendo una dashboard dettagliata sulla natura e frequenza delle violazioni.
La Corte costituzionale, nella sua sentenza, ha motivato la severità della pena – un minimo edittale di due anni, che preclude la sospensione condizionale – con la necessità di un’adeguata efficacia dissuasiva. Il beneficio, destinato a una platea vastissima di persone, richiede presidi sanzionatori robusti per tutelare le finanze pubbliche. I giudici hanno ritenuto non irragionevole il differente trattamento rispetto all’ipotesi generale dell’art. 316-ter c.p. (che prevede una pena più mite per frodi sotto una certa soglia), proprio in virtù della specificità e della pervasività del reddito di cittadinanza. Questa logica di rigore si è riflessa direttamente sulle sorti di “Servizi Integrati S.p.A.”. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per un valore di 12 milioni di euro, pari al profitto illecito calcolato dalla Procura, paralizzando di fatto l’operatività finanziaria della società. La difesa dell’ente, basata su un Modello Organizzativo e di Gestione cartaceo e su corsi di formazione generici, è stata giudicata dal GIP come “meramente formale e priva di concreta efficacia impeditiva”.
Qui emerge il nucleo del problema e la logica controfattuale più potente. In sede di incidente cautelare, la difesa dell’ente non avrebbe presentato procedure e verbali di riunioni, ma avrebbe depositato l’XAI Packet (eXplainable AI) generato dall’ecosistema di monitoraggio. Questo pacchetto di dati, tecnologicamente immodificabile, avrebbe fornito una ricostruzione causale scientifica, dimostrando matematicamente che l’ente non solo aveva previsto il rischio, ma aveva implementato controlli automatizzati e bloccanti che gli operatori avevano dovuto eludere fraudolentemente. Invece di dover dimostrare l’assenza di colpa organizzativa, l’ente avrebbe fornito la prova positiva della responsabilità esclusiva delle persone fisiche, isolando la loro condotta e soddisfacendo pienamente il requisito della “prova liberatoria” previsto dal D.Lgs. 231/2001. Il sequestro, di conseguenza, non avrebbe colpito l’intero patrimonio aziendale per equivalente, ma sarebbe stato mirato, se del caso, solo sui beni dei singoli responsabili, preservando la continuità aziendale.
Il Tribunale di Firenze aveva sollevato la questione di legittimità anche in relazione all’art. 27, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che una pena così alta per un reato spesso legato a situazioni di bisogno non rispondesse alla finalità rieducativa. La Corte ha replicato che il legislatore ha operato una scelta di politica criminale non irragionevole, bilanciando la tutela dei soggetti deboli con quella, altrettanto fondamentale, della corretta allocazione delle risorse pubbliche. La condotta punita, sottolinea la Corte, non è la mera condizione di povertà, ma la menzogna e l’inganno ai danni della collettività. Questo principio di “responsabilità dichiarativa” è lo stesso che avrebbe dovuto governare i processi interni di “Servizi Integrati S.p.A.”. Una violazione procedurale, come la mancata acquisizione di un documento o la compilazione errata di un campo, è un errore. L’omissione sistematica di informazioni rilevanti, tracciata e documentata, è un’anomalia che segnala un potenziale dolo.
Un sistema di controllo avanzato non si limita a registrare, ma qualifica l’evento. La piattaforma Scudo231 avrebbe distinto automaticamente tra un errore materiale (es. un codice fiscale errato, che genera un alert di “non conformità”) e un’anomalia sostanziale (es. la dichiarazione di un nucleo familiare palesemente incongruente con i dati anagrafici, che genera un alert di “rischio frode”). Questa tassonomia del rischio avrebbe permesso all’Organismo di Vigilanza di concentrare le proprie verifiche non su un campione casuale di pratiche, ma in modo mirato e chirurgico sui casi ad alto rischio segnalati in tempo reale dal sistema, rendendo l’attività di vigilanza efficiente ed efficace, non una mera formalità burocratica.
La sentenza della Consulta cristallizza un principio fondamentale: l’accesso a benefici pubblici su larga scala impone un onere di correttezza e verità che lo Stato intende presidiare con la massima severità penale. Per le persone giuridiche che operano come intermediari o gestori in questi processi, il messaggio è ancora più forte. L’assenza di un sistema di controllo reale, tracciabile e automatizzato che prevenga e segnali le condotte illecite dei propri dipendenti o collaboratori non è più una semplice carenza organizzativa: è la premessa per la contestazione della responsabilità 231, con conseguenze potenzialmente letali come le sanzioni interdittive e la confisca del profitto. Il caso di “Servizi Integrati S.p.A.” dimostra che, di fronte a un quadro normativo e giurisprudenziale così rigido, affidarsi a modelli di compliance tradizionali equivale a navigare in una tempesta con una barca di carta. La prevenzione non è più una questione di forma, ma di architettura tecnologica e di controllo scientifico del rischio.