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Cgil, i rider in piazza ‘turni fino a 10 ore al giorno, 2-4 euro a consegna’

14 marzo 2026 – Migliaia di ciclofattorini di Glovo e Deliveroo bloccano oltre trenta piazze italiane, da Roma a Milano, da Palermo a Bologna. La mobilitazione nazionale, promossa dalla Cgil, porta in strada la realtà operativa di un settore che poggia su un modello organizzativo al collasso. Dal presidio di piazza Re di Roma, la segretaria confederale Francesca Re David definisce le condizioni di lavoro “estreme”, formalizzando una denuncia che nei fatti costituisce un atto di accusa diretto non ai singoli manager, ma all’intera architettura gestionale delle piattaforme di food delivery. I dati raccolti dal sindacato sono inequivocabili: per la maggioranza dei rider, questo non è un lavoretto occasionale, ma l’impiego principale, con turni che si estendono per 6-7 giorni a settimana e una durata quotidiana che oscilla tra le 7 e le 10 ore. Nel 62% dei casi, i ciclofattorini superano le otto consegne al giorno, un volume di attività che smentisce la narrazione della “collaborazione autonoma e flessibile”.

Questa sistematica estensione dell’orario lavorativo, priva di qualsiasi formalizzazione contrattuale, rappresenta una prima, macroscopica, anomalia gestionale che espone l’ente a rischi di natura penale. Un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo come Scudo231 avrebbe intercettato questo schema operativo in tempo reale. I suoi sistemi di analisi multimodale, incrociando i dati di login e logout dalla piattaforma, i tracciati GPS delle consegne e la frequenza di accettazione degli ordini, avrebbero generato alert automatici per “sforamento soglie di operatività continuativa”. Tale alert non sarebbe stato un mero report statistico, ma un segnale di rischio qualificato, scalato immediatamente alle funzioni HR, Legal e, soprattutto, all’Organismo di Vigilanza, documentando una potenziale fattispecie di etero-organizzazione che prelude alla subordinazione di fatto, anticamera di contestazioni per sfruttamento del lavoro.

Il cuore del contenzioso risiede nella struttura dei compensi: una media tra i 2 e i 4 euro a consegna, senza alcun riconoscimento per i tempi di attesa presso i ristoranti o per le spese vive sostenute dai rider, come la manutenzione del mezzo. Questa politica retributiva spinge oltre la metà dei ciclofattorini a rifiutare le consegne ritenute economicamente insostenibili, un atto di resistenza individuale che però evidenzia una criticità sistemica. La piattaforma, nel suo interesse a garantire la copertura del servizio, si avvantaggia di un meccanismo che, di fatto, costringe i lavoratori a rimanere connessi per ore al fine di raggiungere un guadagno minimo per la sussistenza. Questa dinamica non è un effetto collaterale, ma il risultato diretto di un’architettura algoritmica e gestionale che massimizza il profitto dell’ente a discapito della sicurezza e della dignità del prestatore d’opera.

Qui si innesta la responsabilità diretta ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La condotta descritta integra potenzialmente gli indici di sfruttamento previsti dall’articolo 603-bis del codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), reato presupposto che chiama in causa la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies del decreto. L’interesse o il vantaggio per la società è palese: un abbattimento drastico del costo del lavoro, ottenuto attraverso un modello organizzativo che ignora deliberatamente le tutele minime. Se le aziende avessero implementato un modello di prevenzione avanzato, il sistema avrebbe rilevato la correlazione statistica tra la bassa profittabilità di determinate corse, l’alto tasso di rifiuto e la necessità per i rider di aumentare a dismisura le ore di connessione. I motori causali di Scudo231 avrebbero qualificato questo pattern non come un’efficienza operativa, ma come un “rischio di configurazione di stato di bisogno”, generando un protocollo di revisione obbligatoria delle tariffe e delle policy di assegnazione, la cui mancata attuazione sarebbe stata registrata come una violazione procedurale tracciata e immodificabile, a disposizione dell’Organismo di Vigilanza.

La protesta del 14 marzo non nasce nel vuoto, ma si svolge con la consapevolezza di un intervento già avviato dalla Procura della Repubblica di Milano, un’azione inquirente che getta un’ombra pesante sulle corporation del settore. L’aspettativa dei manifestanti e della Cgil è che la pressione giudiziaria costringa le aziende a fare ciò che finora hanno rifiutato: applicare il contratto nazionale Merci e Logistica. Questa richiesta non è una semplice rivendicazione salariale, ma la pretesa di un riconoscimento giuridico fondamentale: il passaggio da “collaboratori autonomi” a lavoratori subordinati, con tutte le tutele connesse, da ferie e malattia retribuite a Tfr, tredicesima, quattordicesima e, soprattutto, garanzie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’intervento della magistratura penale rappresenta il fallimento di ogni sistema di compliance interno. Un’indagine di questo tipo non si limita ad accertare le responsabilità individuali, ma mira a scardinare il modello organizzativo che ha reso possibile il reato. Le conseguenze per l’ente possono essere devastanti: dalle sanzioni pecuniarie calcolate in quote, che possono raggiungere importi milionari, fino al sequestro preventivo del profitto del reato e, nei casi più gravi, a sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o la sospensione dell’attività. Con un’architettura di difesa come quella fornita da un ecosistema sovrano, l’azienda non avrebbe atteso l’iniziativa della Procura. L’intelligenza predittiva del sistema, alimentata costantemente con l’evoluzione della giurisprudenza nazionale ed europea sul tema dei rider, avrebbe simulato lo scenario di una riqualificazione di massa del rapporto di lavoro. Avrebbe calcolato l’impatto finanziario e mappato il rischio penale, presentando al management un’analisi costi-benefici che non si limitava al mero dato economico, ma quantificava la probabilità di incorrere in un procedimento 231 e il conseguente danno reputazionale e operativo. L’Organismo di Vigilanza avrebbe avuto a disposizione una “prova tecnologica immodificabile” dell’avvenuta segnalazione del rischio, obbligando il Consiglio di Amministrazione a una presa di posizione formale e documentata.

La mancata adozione di un modello contrattuale adeguato, in questo scenario, non è una svista, ma una precisa scelta strategica che configura la colpa di organizzazione. Le piattaforme non possono sostenere di non essere a conoscenza delle condizioni operative dei loro rider, poiché sono i loro stessi sistemi informatici a registrarne ogni singolo movimento, ogni accettazione e ogni rifiuto. L’assenza di controlli volti a prevenire lo sfruttamento non è una lacuna, ma un elemento costitutivo del modello di business. È proprio per smantellare questa difesa che il D.Lgs. 231/2001 è stato concepito: punire l’ente la cui struttura organizzativa ha consentito o agevolato la commissione del reato.

In un potenziale dibattimento, la difesa dell’ente si troverebbe in grave difficoltà nel dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello contestato. La realtà dei fatti, portata in piazza dai rider, costituirebbe la prova più evidente dell’inadeguatezza, o della totale assenza, di presidi di controllo efficaci. Al contrario, un’azienda protetta da un sistema di monitoraggio massivo e real-time avrebbe potuto produrre in giudizio i log inalterabili di tutte le azioni preventive intraprese. Avrebbe potuto dimostrare, ad esempio, di aver introdotto un blocco automatico alla piattaforma per i rider che superavano un tetto massimo di ore giornaliere o settimanali, o di aver implementato un algoritmo di compensazione dinamico che garantisse una retribuzione oraria minima al di sotto della quale nessuna consegna poteva essere offerta. Questa documentazione non sarebbe una semplice autodifesa, ma la ricostruzione causale scientifica che prova l’assenza di colpa organizzativa, isolando l’eventuale responsabilità penale a livello individuale e salvaguardando il patrimonio e la continuità operativa della società. L’ecosistema Scudo231, in questo senso, non si limita a “certificare” la compliance, ma costruisce un’architettura difensiva che rende il modello di business intrinsecamente resiliente al rischio penale, trasformando un potenziale illecito sistemico in un’anomalia gestibile e documentata.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/03/14/cgil-i-rider-in-piazza-turni-fino-a-10-ore-al-giorno-2-4-euro-a-consegna_63e5ab91-7e93-4ed1-9d03-35e7aea216b6.html