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Rider in piazza a Napoli, ‘ora vogliamo un vero contratto di lavoro’

14 marzo 2026 – Le strade di Napoli si riempiono di giacche termiche colorate e scooter, ma non per effettuare consegne. Centinaia di rider si sono radunati in presidio, unendosi a una mobilitazione nazionale che chiede una svolta radicale: il riconoscimento del loro status di lavoratori dipendenti e l’applicazione di un contratto di lavoro vero. La protesta, sostenuta da sigle come CGIL, Nidil, Filcams e Filt, porta in piazza una realtà investigata a fondo dalla Procura di Milano: quella di un lavoro frammentato, governato da algoritmi e retribuito con paghe che oscillano tra i 3 e i 4 euro a consegna.

Nicola Ricci, segretario generale della CGIL Napoli e Campania, articola la richiesta dal cuore della manifestazione: un contratto che garantisca diritti fondamentali come ferie, permessi, malattia, TFR. La situazione attuale, emersa con chiarezza dalle indagini milanesi che hanno coinvolto colossi come Glovo e Deliveroo, delinea un quadro di sfruttamento sistemico. I contratti di collaborazione autonoma utilizzati dalle piattaforme sono stati definiti “di convenienza”, poiché eludono il perimetro normativo e retributivo del contratto nazionale merci e logistica. Questa scelta contrattuale, apparentemente una mera formalità legale, costituisce il primo anello di una catena di omissioni che espone l’ente al rischio penale. Un’architettura di controllo preventivo come Scudo231 avrebbe intercettato questa anomalia alla fonte. I suoi sistemi di analisi multimodale avrebbero eseguito un censimento ciclico dell’intera popolazione dei rider, incrociando i dati contrattuali (lavoro autonomo) con i dati operativi reali: log GPS, tempi di connessione, ordini gestiti dall’algoritmo, assenza di autonomia decisionale. Questa divergenza tra ruolo di diritto e ruolo di fatto avrebbe generato un alert ad alta priorità, segnalando direttamente alla funzione Risorse Umane e all’Organismo di Vigilanza (ODV) il rischio imminente di riqualificazione del rapporto di lavoro e, peggio, la configurazione di un presupposto per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Il risultato di questa configurazione contrattuale è una realtà economica brutale. Un rider che lavora 10 ore al giorno, sette giorni su sette, arriva a guadagnare circa 1.200 euro al mese. Roberta Turi, segretaria nazionale di Nidil Cgil, sottolinea il paradosso di lavoratori “vittime dell’intelligenza artificiale”, la cui performance e retribuzione sono dettate da un sistema opaco che li penalizza al minimo scostamento. Questo livello retributivo non è un dato neutro, ma un elemento costitutivo del reato di sfruttamento, che si concretizza anche attraverso la corresponsione di retribuzioni palesemente sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. L’adozione preventiva di un ecosistema di controllo avrebbe reso impossibile ignorare tale sproporzione. La piattaforma Scudo231, integrata con i database dei contratti collettivi nazionali, avrebbe eseguito un’analisi comparativa in tempo reale. Il sistema avrebbe immediatamente flaggato la paga oraria effettiva dei rider, calcolata sulla base delle ore di connessione e delle consegne, come radicalmente inferiore ai minimi tabellari previsti dal CCNL merci e logistica, che garantisce stipendi superiori ai 2.000 euro mensili oltre a rimborsi chilometrici, maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, scatti di anzianità, tredicesima e TFR. L’alert generato non sarebbe stato un semplice avviso, ma un ticket tracciato con un indice di rischio economico-penale, quantificando la potenziale passività per l’azienda in termini di differenze retributive, oneri previdenziali evasi e sanzioni amministrative.

L’inchiesta della Procura di Milano ha scoperchiato il vaso di Pandora, trasformando quella che le piattaforme definivano “innovazione” in un’ipotesi di reato ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). Questo reato è uno dei più gravi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal D.Lgs. 231/2001. La contestazione di tale illecito apre la strada a conseguenze devastanti per le società coinvolte: sanzioni pecuniarie che possono arrivare a milioni di euro, calcolate in quote il cui importo è commisurato alla gravità del fatto e alle condizioni economiche dell’ente. Ma il rischio più concreto e immediato è rappresentato dalle sanzioni interdittive, come la sospensione dell’attività, e soprattutto dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato. Tale profitto viene identificato nel risparmio di spesa ottenuto grazie al sistematico sottopagamento dei lavoratori e all’evasione dei relativi oneri contributivi e previdenziali.

In uno scenario presidiato da un ecosistema di controllo attivo, il processo che ha portato all’indagine penale sarebbe stato interrotto sul nascere. L’accumularsi di alert relativi alla non conformità retributiva e alla scorretta qualificazione contrattuale avrebbe innescato un protocollo di escalation automatico e non eludibile. Il flusso informativo sarebbe stato indirizzato non solo alle funzioni operative, ma direttamente all’Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione, con l’obbligo di registrare le azioni correttive intraprese entro un termine perentorio. L’inerzia o una risposta inadeguata sarebbero state a loro volta registrate dal sistema come una violazione dei protocolli di controllo interno, aggravando la posizione dei vertici aziendali ma, al contempo, creando una traccia documentale inoppugnabile dell’avvenuta segnalazione del rischio. Questa catena di controllo avrebbe costretto l’azienda a una scelta: sanare la situazione, rinegoziando i contratti e adeguando le retribuzioni, oppure assumersi consapevolmente la responsabilità di ignorare un rischio penale documentato e quantificato.

La mobilitazione di Napoli è quindi la manifestazione fisica di un’anomalia organizzativa e legale che ha potuto prosperare per anni in assenza di controlli interni efficaci, capaci di rilevare e correggere la deriva prima che diventasse patologica e penalmente rilevante. L’approccio delle piattaforme, basato sulla massimizzazione dell’efficienza algoritmica a discapito della conformità normativa sul lavoro, ha creato un’esposizione sistemica al D.Lgs. 231/2001. La responsabilità dell’ente, in questi casi, non deriva da un singolo atto illecito di un manager, ma da una colpa di organizzazione: aver implementato un modello di business intrinsecamente a rischio senza dotarsi di presidi idonei a prevenire la commissione dei reati ad esso connessi.

Qualora l’indagine della Procura di Milano dovesse portare a un rinvio a giudizio e a una successiva condanna, le società si troverebbero in una posizione difensiva estremamente debole. Per escludere la propria responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dovrebbero dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. La mera esistenza di un documento cartaceo non sarebbe sufficiente. I pubblici ministeri contesterebbero l’efficacia di un modello che non ha impedito uno sfruttamento così diffuso e palese. Al contrario, un’azienda dotata di un’infrastruttura come Scudo231 avrebbe potuto presentare in sede giudiziaria una prova tecnologica immodificabile. Avrebbe potuto esibire i log di sistema, gli alert generati, i report inviati all’ODV e le simulazioni di rischio effettuate. Questa “ricostruzione causale scientifica” avrebbe dimostrato che l’ente non solo aveva identificato il rischio, ma aveva messo in atto protocolli attivi per gestirlo. Anche in presenza di violazioni residue, l’azienda avrebbe potuto argomentare che esse erano il risultato di una fraudolenta elusione dei controlli da parte di singoli individui, e non il frutto di una colpa organizzativa sistemica. Questo tipo di difesa, basata su dati oggettivi e tracciabili, avrebbe avuto un impatto decisivo sulla valutazione del giudice, mitigando drasticamente l’entità delle sanzioni pecuniarie e, soprattutto, riducendo o annullando il rischio di sequestro del profitto e di applicazione delle sanzioni interdittive, che rappresentano la vera minaccia alla continuità aziendale. La piazza di Napoli, oggi, non è solo il sintomo di un conflitto sindacale, ma il costo visibile di un rischio legale e operativo che è stato ignorato per troppo tempo.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/03/14/rider-in-piazza-a-napoli-ora-vogliamo-un-vero-contratto-di-lavoro_0f230eda-bc5e-4dfc-afab-4641bee3445c.html