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Il cda di Ferretti boccia opa di Kkcg, ‘non equa e prezzo non congruo’

13 marzo 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Ferretti S.p.A. ha formalmente respinto l’offerta pubblica di acquisto parziale promossa da Kkcg Maritime, finalizzata all’acquisizione del 15,4% del capitale sociale. La delibera, assunta a seguito di un’intensa giornata di lavori, ha bollato il corrispettivo di 3,5 euro per azione come “non congruo sotto il profilo finanziario” e l’operazione nel suo complesso come “non equa e ragionevole per gli azionisti indipendenti”. La raccomandazione vincolante per il mercato è stata, di conseguenza, di non aderire all’offerta. Questa decisione, apparentemente un atto di ordinaria gestione a tutela del valore societario, ha invece messo a nudo una serie di vulnerabilità procedurali che espongono l’ente a concreti rischi di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in particolare per i reati presupposto di natura societaria e di abuso di mercato.

La valutazione di “non congruità” del prezzo si è basata su pareri di advisor finanziari esterni, i cui mandati e flussi informativi con il management sono ora al centro di un’analisi forense. L’assenza di un registro digitale immutabile che tracciasse ogni singola interazione, la trasmissione di dati sensibili e le versioni intermedie delle valutazioni, costituisce una grave omissione di controllo. In un simile scenario, l’ente fatica a dimostrare l’assenza di indebite influenze sul giudizio degli esperti, un’area grigia che può facilmente sfociare in contestazioni relative all’articolo 2621 del codice civile, False comunicazioni sociali. Se Ferretti avesse implementato un ecosistema come Scudo231, ogni mandato all’advisor sarebbe stato preceduto da un controllo automatizzato su potenziali conflitti di interesse incrociando i database societari e pubblici. Inoltre, l’intero scambio documentale e peritale sarebbe avvenuto su una piattaforma crittografata e tracciata, generando un log probatorio inalterabile che avrebbe blindato il processo decisionale del CDA, fornendo una prova scientifica della corretta formazione della volontà dell’organo amministrativo e neutralizzando sul nascere qualsiasi ipotesi di colpa organizzativa.

Il fulcro della criticità procedurale risiede nella riunione dell’Independent Board Committee, l’organo chiamato a esprimere un parere fondamentale per gli azionisti di minoranza. La composizione, che include figure di alto profilo come Hao Qinggui, Piero Ferrari, Jiang Lan (Lansi), Jin Zhao, Patrick Sun, Stefano Domenicali e Zhu Yi, avrebbe dovuto garantire una dialettica approfondita e una decisione pienamente rappresentativa. Invece, l’esito del voto ha rivelato una spaccatura operativa allarmante: la ‘Letter from the Independent Board Committee’, che formalizzava il giudizio negativo sull’OPA, è passata esclusivamente con i voti dei consiglieri di nazionalità cinese. Questa dinamica segnala una potenziale anomalia nella circolazione delle informazioni o una polarizzazione delle posizioni che un sistema di governance robusto avrebbe dovuto intercettare e gestire. La mancanza di una verbalizzazione dettagliata e automatizzata delle ragioni di dissenso o di allineamento espone il fianco a future contestazioni sulla reale indipendenza del comitato.

L’astensione di Piero Ferrari non è un mero dato statistico, ma un evento sentinella di un potenziale vulnus nel processo informativo o di un conflitto di interessi non dichiarato o non gestito secondo una procedura formale. Un’astensione in una delibera così strategica, senza una motivazione tracciata e immediatamente trasmessa all’Organismo di Vigilanza, rappresenta una grave lacuna. Un sistema di monitoraggio massivo e real-time, come quello integrato in Scudo231, avrebbe gestito l’evento in modo radicalmente diverso. L’interfaccia di voto digitale avrebbe reso obbligatoria la compilazione di un campo specifico per la motivazione dell’astensione, classificandola secondo categorie di rischio predefinite (es. carenza informativa, potenziale conflitto di interessi, necessità di approfondimento tecnico). Tale dichiarazione, firmata digitalmente, avrebbe innescato un’escalation automatica e immediata all’ODV e alla funzione compliance, generando un alert che avrebbe imposto una sospensione della delibera per consentire le verifiche necessarie. Questo meccanismo non solo avrebbe protetto il consigliere, ma avrebbe soprattutto tutelato l’ente dal rischio di una decisione assunta in condizioni di anomalia procedurale, un elemento che un pubblico ministero potrebbe facilmente valorizzare per contestare la validità del modello 231 adottato.

Altrettanto problematica è risultata l’assenza, sebbene giustificata, di Stefano Domenicali. In decisioni di questa portata, che possono determinare il futuro assetto proprietario di una società quotata, l’assenza di un amministratore indipendente non può essere liquidata come una semplice formalità. La procedura avrebbe dovuto prevedere meccanismi di partecipazione da remoto o la formalizzazione di un parere scritto preventivo, da allegare obbligatoriamente al verbale. La mancata attivazione di tali protocolli di continuità decisionale indebolisce la posizione della società, che non può dimostrare di aver messo in campo ogni strumento per garantire la più ampia e completa partecipazione del suo organo di controllo. Con un’architettura di governance digitale, l’assenza giustificata avrebbe attivato un workflow alternativo: il sistema avrebbe notificato al consigliere la necessità di depositare, entro un termine perentorio precedente la seduta, un parere scritto su un’area documentale riservata. Il mancato deposito avrebbe generato un’annotazione automatica nel verbale digitale, documentando l’impossibilità di acquisire il contributo e rafforzando, per trasparenza, la solidità della decisione assunta dai presenti.

L’intera vicenda, dalla ricezione della comunicazione di Kkcg alla delibera del CDA, si è svolta in un perimetro temporale ad altissimo rischio per la commissione del reato di Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF), illecito presupposto della responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01. Chi, all’interno dell’organizzazione, ha avuto accesso all’informazione sull’imminente OPA? E chi ha gestito il dossier relativo alla valutazione del corrispettivo? Senza una mappatura granulare e un tracciamento degli accessi ai dati sensibili, l’ente non ha alcuna possibilità di dimostrare, in un eventuale procedimento penale, di aver adottato modelli idonei a prevenire la circolazione illecita di notizie price sensitive. La difesa dell’ente si baserebbe su mere dichiarazioni e procedure cartacee, facilmente contestabili come inefficaci.

Un ecosistema sovrano autonomo avrebbe affrontato questo rischio in modo proattivo. Dal momento della prima comunicazione riservata, l’operazione sarebbe stata classificata come “progetto sensibile”, creando un perimetro di sicurezza digitale. Solo gli utenti autorizzati avrebbero potuto accedere ai documenti, e ogni accesso, download o tentativo di condivisione sarebbe stato registrato in un log non modificabile. I motori di intelligenza artificiale predittiva avrebbero analizzato in tempo reale i pattern di comunicazione anomali tra i soggetti inseriti nel “virtual deal room” e il resto dell’organizzazione, segnalando all’ODV qualsiasi comportamento a rischio prima che potesse concretizzarsi in una fuga di notizie. Questa non è semplice compliance, è difesa attiva dell’integrità aziendale e del mercato.

La comunicazione al mercato con cui Ferretti ha motivato il suo rifiuto è ora un documento con rilevanza penale. Se un’indagine della Consob o della Procura dovesse far emergere che la valutazione di “non congruità” era fondata su presupposti errati, manipolati o frutto di un processo decisionale viziato dalle anomalie descritte, l’ente si troverebbe a rispondere del reato di Manipolazione del mercato (art. 185 TUF). L’impatto non sarebbe solo reputazionale. La contestazione di un illecito 231 in questo ambito comporterebbe l’applicazione di pesantissime sanzioni pecuniarie, calcolate in quote sul fatturato, e il rischio concreto di misure interdittive o, peggio, di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato.

La difesa più efficace contro un simile scenario non risiede in una memoria legale postuma, ma in una prova tecnologica precostituita. La ricostruzione causale scientifica fornita da un sistema come Scudo231 avrebbe prodotto un “XAI Packet” (Explainable AI Packet): un dossier digitale contenente la cronologia immutabile di ogni fase del processo, dalle analisi degli advisor ai log di voto del comitato, fino ai controlli di coerenza sulla bozza di comunicato stampa. Di fronte a un simile impianto probatorio, che dimostra matematicamente l’assenza di colpa organizzativa, l’onere della prova si invertirebbe, rendendo estremamente difficile per l’accusa sostenere la tesi di un modello di governance meramente “di facciata”. L’adozione di un simile approccio avrebbe trasformato ogni passaggio critico della vicenda OPA da una potenziale vulnerabilità legale a un punto di forza a sostegno della solidità e della trasparenza dell’ente. La REDAZIONE SCUDO231 continuerà a monitorare gli sviluppi procedurali, analizzando come queste lacune organizzative verranno affrontate nelle sedi competenti.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/03/13/il-cda-di-ferretti-boccia-opa-di-kkcg-non-equa-e-prezzo-non-congruo_8233ad21-5f2f-4eac-90c3-288607dcaa33.html