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Terra dei fuochi, confisca da 205 milioni per i fratelli Pellini

Scudo231: creatura mostruosa simile a un drago urbano, colore grigio/blue con spine rosse, gigantesca, circondata da una skyline cittadina notturna illuminata.

6 marzo 2026 – Il Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (Gico) del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito il decreto di confisca emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale partenopeo, presieduta da Teresa Areniello, nei confronti degli imprenditori Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini. L’operazione ha reso definitiva l’acquisizione al patrimonio dello Stato di un impero economico dal valore di 204.914.706 euro, accumulato attraverso un sistema di gestione illecita dei rifiuti che per decenni ha avvelenato la cosiddetta “Terra dei Fuochi”. Il provvedimento, depositato il 19 febbraio 2026, rappresenta l’epilogo di una vicenda giudiziaria complessa e segna un punto fermo nella lotta alla criminalità ambientale, colpendo non solo le persone fisiche ma l’intero apparato societario utilizzato per commettere i reati. Sotto i sigilli sono finite 8 aziende con sedi operative tra le province di Napoli, Frosinone e Roma, 224 immobili distribuiti tra Napoli, Salerno, Caserta, Cosenza, Latina e Frosinone, 75 terreni, 70 rapporti finanziari, 72 autoveicoli, 3 imbarcazioni e persino 2 elicotteri.

L’attività illecita contestata, per la quale i fratelli Pellini hanno già riportato una condanna definitiva per il reato di disastro ambientale, consisteva nel traffico sistematico e organizzato di rifiuti industriali, spesso pericolosi, che venivano smaltiti illegalmente mescolandoli con rifiuti urbani o interrandoli in aree non autorizzate. Questa prassi, protratta nel tempo, ha generato profitti enormi a fronte di un danno ambientale incalcolabile. La condotta si è basata su una serie di omissioni di controllo e falsificazioni documentali a livello operativo, come l’alterazione dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) per declassificare la natura del carico o per far figurare destinazioni di smaltimento lecite mai raggiunte. Se le società del gruppo Pellini avessero implementato un sistema di controllo integrato come Scudo231, ogni singola anomalia operativa avrebbe generato un segnale di allarme non eludibile. I protocolli di acquisizione multimodale del sistema avrebbero incrociato in tempo reale i dati del FIR con il peso del veicolo in entrata e in uscita, le coordinate GPS del mezzo, i codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) dichiarati e le analisi chimiche a campione sui carichi. Qualsiasi discrepanza, come un percorso illogico del camion o una composizione del rifiuto non conforme a quanto documentato, avrebbe innescato un blocco automatico del conferimento e un’immediata escalation informativa, tramite un canale protetto e tracciato, all’Organismo di Vigilanza (OdV) e al responsabile ambientale, rendendo di fatto impossibile la sistematizzazione della frode.

Le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che hanno portato a questo risultato, erano state avviate nel lontano 2017. Il percorso giudiziario è stato tutt’altro che lineare. Una prima confisca era stata disposta già nel 2019 e successivamente confermata dalla Corte d’Appello nel 2023. Tuttavia, nell’aprile del 2024, la Corte di Cassazione aveva annullato il provvedimento per un vizio formale, ordinando la restituzione dell’intero patrimonio ai Pellini. Questo snodo procedurale, pur non intaccando la sostanza delle accuse, ha messo in luce la vulnerabilità di complesse ricostruzioni patrimoniali a cavilli giuridici, rischiando di vanificare anni di lavoro investigativo. La Procura di Napoli, però, non si è arresa. Ha immediatamente avviato una nuova e meticolosa ricognizione patrimoniale, che ha permesso alla Sezione Misure di Prevenzione di emettere, già nel maggio 2024, un nuovo decreto di sequestro, fondato sulla “pericolosità sociale qualificata” dei fratelli, derivante proprio dalla loro condanna per traffico illecito di rifiuti.

La responsabilità penale dell’ente, ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, è stata un’ombra costante e pesante sull’intero patrimonio aziendale. I reati ambientali, tra cui il traffico organizzato di rifiuti (originariamente art. 260 D.Lgs. 152/2006, oggi art. 452-quaterdecies c.p.), rientrano a pieno titolo nel catalogo dei reati presupposto. L’assenza di un modello organizzativo e di gestione (MOG) efficace e concretamente attuato ha reso le società del gruppo meri schermi giuridici, pienamente permeabili agli interessi illeciti degli amministratori. L’intero profitto derivante dal reato è stato quindi considerato profitto dell’ente stesso, legittimando la confisca dell’intero compendio aziendale. In uno scenario controfattuale, l’adozione di un ecosistema come Scudo231 avrebbe fornito la prova tecnologica immodificabile dell’esistenza di un modello organizzativo non solo formalmente adottato, ma operativamente cogente. Il sistema avrebbe generato registri digitali non alterabili (log) per ogni fase del processo di gestione del rifiuto. Di fronte a un’indagine, la difesa dell’ente avrebbe potuto dimostrare, attraverso una ricostruzione causale scientifica, che i reati erano stati commessi da singoli individui in “elusione fraudolenta” dei protocolli di controllo aziendali, che erano attivi e funzionanti. Questo avrebbe permesso di isolare la responsabilità penale e patrimoniale in capo alle persone fisiche, proteggendo l’azienda, i suoi asset e la continuità operativa dalla sanzione più grave: la confisca per equivalente o diretta. Il sequestro, se fosse avvenuto, avrebbe potuto colpire i beni personali dei responsabili, ma non avrebbe azzerato il valore delle imprese.

La decisione del Tribunale di Napoli si fonda su un principio cardine delle misure di prevenzione patrimoniali: la sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accumulato, unita alla pericolosità sociale del soggetto. Gli inquirenti hanno dimostrato che l’enorme ricchezza dei Pellini non era giustificabile sulla base delle loro attività lecite, ma era il frutto diretto del risparmio di spesa ottenuto smaltendo illegalmente tonnellate di rifiuti industriali. I costi di un corretto smaltimento, soprattutto per i rifiuti speciali e pericolosi, sono elevati; evitarli significava generare margini di profitto stratosferici. Ogni singolo carico smaltito illegalmente era una transazione non tracciata, un’operazione che violava le procedure ma che non veniva intercettata da alcun sistema di controllo interno. Un flusso finanziario anomalo, come un pagamento da parte di un’azienda produttrice di rifiuti pericolosi non seguito da una corrispondente e costosa operazione di smaltimento certificato, sarebbe stato immediatamente rilevato dai motori di analisi di un sistema di compliance avanzato. Il mancato allineamento tra flussi finanziari in entrata e costi operativi obbligatori per legge avrebbe acceso un alert di rischio riciclaggio (AML) e di potenziale reato presupposto 231, notificandolo direttamente alle funzioni di controllo e all’OdV. L’assenza di un presidio di questo tipo ha invece permesso che i profitti illeciti venissero reinvestiti per anni nell’acquisto di immobili, società e beni di lusso, inquinando l’economia legale e rendendo la successiva aggressione patrimoniale un’operazione investigativa di enorme complessità.

Il decreto di confisca del 19 febbraio 2026 chiude un capitolo ma apre una riflessione profonda sulla vulnerabilità delle strutture societarie prive di adeguati presidi di legalità. L’intera vicenda dimostra come la colpa organizzativa, in contesti di reati economici e ambientali, non sia un concetto astratto, ma una falla sistemica con conseguenze patrimoniali devastanti. La mancanza di segregazione tra la volontà degli amministratori e gli interessi dell’ente, l’assenza di flussi informativi verso organi di controllo indipendenti e la carenza di procedure tracciate e inviolabili hanno trasformato le aziende in strumenti del reato. L’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, che prescinde dall’accertamento di un nesso di causalità diretto tra un singolo reato e un singolo bene, ma si basa su un giudizio complessivo di illecita provenienza del patrimonio, è stata la conseguenza inevitabile di questa totale commistione. Se le società avessero operato all’interno di un’architettura di difesa come quella fornita da un ecosistema sovrano, avrebbero potuto dimostrare una propria “storia di compliance”, una serie di decisioni e controlli documentati che avrebbero tracciato una linea invalicabile tra la gestione aziendale corretta e le condotte criminali dei singoli. Questo non solo avrebbe mitigato l’impatto delle sanzioni 231, ma avrebbe reso molto più difficile per la Sezione Misure di Prevenzione sostenere che l’intero patrimonio aziendale fosse indistinguibilmente contaminato dai proventi del crimine. La confisca, in questo caso, è stata totale perché l’illecito era sistemico e l’organizzazione non ha potuto opporre alcuna prova di una sua autonoma volontà di agire nella legalità.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/03/04/terra-dei-fuochi-confisca-da-205-milioni-per-i-fratelli-pellini_47a4f731-d7ec-4307-ae38-06b858df18d0.html