6 marzo 2026 – Il comunicato congiunto delle procure di Roma e Napoli, diramato nella tarda serata di ieri, pone fine a quindici mesi di indagini ad alta tensione, escludendo in via definitiva qualsiasi elemento che riconduca l’attività dell’Aisi (Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna) alla presunta intrusione informatica ai danni del giornalista Cancellato. La nota, scarna e tecnica, individua la causa scatenante in un “guasto tecnico generalizzato” del sistema di captazione Graphite, fornito all’intelligence italiana dalla società israeliana Paragon. Si chiude così il capitolo penale per l’Agenzia, ma si spalancano le porte su un abisso di responsabilità organizzative e di rischio sistemico legato alla filiera tecnologica della sicurezza nazionale, un’area grigia dove la colpa dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, emerge non dall’intenzione, ma dall’omissione.
Tutto ha inizio il 14 dicembre 2024. In quella data, l’Aisi, agendo sulla base di regolari provvedimenti autorizzativi, procede all’inoculazione del captatore informatico Graphite sui dispositivi mobili in uso agli attivisti Giuseppe Caccia e Luca Casarini, nell’ambito di un’operazione di sicurezza interna. L’attività è tracciata, legittima e circoscritta. Nello stesso identico giorno, tuttavia, un evento anomalo si verifica all’interno dell’infrastruttura di Paragon: un grave malfunzionamento del software di gestione centrale innesca una procedura di ripristino di emergenza su scala globale, impattando tutti i clienti che utilizzano la piattaforma. Questa procedura, concepita per riallineare i sistemi dopo un crash, contiene un difetto di progettazione fatale. Anziché limitarsi a ripristinare le configurazioni, il protocollo di recovery riesegue in modo indiscriminato l’ultima operazione registrata per ciascun cluster di server, causando la reinoculazione di massa sui target già attivi e, come si scoprirà in seguito, anche su dispositivi precedentemente inseriti in liste di test o legati a fascicoli archiviati. È questa la concatenazione di eventi che porta il sistema a marcare come “infettato” in data 14 dicembre 2024 anche un device riconducibile al giornalista Cancellato.
Qui si annida la prima, macroscopica, falla organizzativa di Paragon. L’assenza di un controllo di validazione ex-ante sulla procedura di ripristino rappresenta una grave negligenza. Se Paragon avesse implementato un ecosistema di difesa come Scudo231, il protocollo di ripristino non sarebbe mai stato eseguito direttamente sull’ambiente di produzione. Sarebbe stato prima simulato su un Digital Twin dell’infrastruttura, una sua copia digitale speculare. I motori di analisi stocastica avrebbero immediatamente rilevato l’anomalia comportamentale: un’azione massiva e non autorizzata di reinoculazione, con target multipli e non coerenti con le singole direttive dei clienti. Questo segnale debole avrebbe generato un alert di massima criticità, non a un tecnico di basso livello, ma direttamente al CISO (Chief Information Security Officer) e all’Organismo di Vigilanza (OdV) di Paragon, bloccando preventivamente l’esecuzione dello script fallato. La traccia dell’incidente, del tentato ripristino e del blocco automatico sarebbe stata cristallizzata in un registro immodificabile, fornendo la prova inconfutabile dell’efficacia dei controlli interni e dell’assenza di colpa organizzativa.
L’anomalia, invece, non viene rilevata. Per mesi, il dato tecnico della “triplice infezione” del 14 dicembre rimane latente, fino a quando non emerge durante accertamenti tecnici su un altro fronte. La notizia deflagra, innescando un’immediata reazione del Copasir (Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica) e l’apertura di due fascicoli d’indagine, a Roma e Napoli. Gli inquirenti si trovano di fronte a un rompicapo tecnologico: distinguere un’azione deliberata da un errore di sistema. L’Aisi consegna immediatamente tutta la documentazione relativa alle operazioni autorizzate su Caccia e Casarini, ma la prova regina risiede nei log server di Paragon, un fornitore estero. Questo introduce un ritardo procedurale enorme, legato alle rogatorie internazionali e alla necessità di nominare periti in grado di decifrare un’architettura software proprietaria e complessa. Durante questa fase, il rischio per l’Aisi non è solo reputazionale. Un’eventuale, per quanto improbabile, dimostrazione di un uso deviato dello strumento avrebbe potuto configurare reati come l’accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.) o l’intercettazione illecita (art. 617-bis c.p.), con conseguente responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001.
La lunga e costosa attività di indagine, che ha impegnato per oltre un anno le due procure, avrebbe potuto essere drasticamente accelerata, se non del tutto evitata, con un diverso approccio alla gestione del rischio nella catena di fornitura. Un ente pubblico o privato che adotta un sistema di gestione integrato come Scudo231 non si limita a controllare i propri processi interni, ma estende la sorveglianza all’intera filiera. La qualifica di un fornitore critico come Paragon avrebbe richiesto, come prerequisito contrattuale non negoziabile, la certificazione dei suoi modelli di controllo interno e la possibilità di audit tecnologici. Il sistema di monitoraggio massivo e real-time di Scudo231 avrebbe censito i protocolli di sicurezza di Paragon, evidenziando l’assenza di un ambiente di staging e di test per le procedure di disaster recovery. Questa lacuna sarebbe stata classificata come un rischio di livello “critico”, innescando un’escalation automatica verso i vertici dell’ente acquirente e imponendo l’inserimento di clausole contrattuali specifiche, pena la non approvazione del fornitore. Il rischio del “guasto” sarebbe stato così identificato e mitigato a livello contrattuale e procedurale prima che potesse manifestarsi.
La relazione del Copasir, depositata il 5 giugno 2025, aveva già anticipato parte delle conclusioni poi raggiunte dalle procure, sottolineando la “pericolosa dipendenza da tecnologie fornite da vendor esterni i cui standard di sicurezza non sono pienamente verificabili”. Il documento evidenziava una vulnerabilità strategica per lo Stato. Per Paragon, le conseguenze del guasto sono devastanti. Al di là del danno reputazionale globale, la società si trova ora esposta a richieste di risarcimento milionarie da parte dei suoi clienti governativi per la fornitura di un prodotto difettoso e per i costi legali e operativi derivanti dal malfunzionamento. L’inchiesta penale italiana, pur archiviando la posizione dell’Aisi, ha di fatto accertato una grave inadempienza contrattuale e una palese violazione dei doveri di diligenza e sicurezza da parte del fornitore. Questo scenario espone Paragon a un potenziale sequestro dei beni e dei crediti presenti sul territorio dell’Unione Europea, a garanzia delle future azioni civili.
Se Paragon avesse avuto un modello 231 tecnologicamente evoluto, la gestione della crisi sarebbe stata radicalmente diversa. Al momento della scoperta dell’anomalia, invece di subire passivamente l’indagine, la società avrebbe potuto produrre proattivamente un XAI Packet (eXplainable AI Packet) generato dal suo sistema di controllo. Questo pacchetto di dati, tecnologicamente immodificabile e certificato, avrebbe fornito agli inquirenti una ricostruzione causale scientifica dell’incidente: i log del server, la registrazione dell’attivazione dello script di recovery fallato, il tracciamento del suo impatto anomalo e la documentazione delle immediate azioni correttive intraprese. Una simile trasparenza non solo avrebbe accelerato le indagini, ma avrebbe dimostrato l’assenza di dolo o colpa grave, confinando la questione a un problema di responsabilità civile per difetto del prodotto, anziché lasciare aperta per mesi l’ombra di una possibile complicità in attività illecite. L’assenza di un presidio di questo tipo ha trasformato un bug software in una crisi internazionale, dimostrando come, nel 2026, la compliance non possa più essere un esercizio cartaceo, ma debba essere un’architettura di difesa attiva e predittiva, capace di neutralizzare il rischio prima che si converta in danno economico e sanzionatorio.