La Compilance diventa Un Vantaggio Competitivo Sleale

Urbanistica, ‘con 6 grattacieli parco Lambro rischiava di diventare Central Park’

18 febbraio 2026 – Davanti ai giudici della sezione penale del Tribunale di Milano, la testimonianza di Michele Sacerdoti, consigliere del Municipio 3, ricostruisce la genesi di un’operazione urbanistica che minacciava di trasformare per sempre il profilo di un’intera area della città. “Con sei grattacieli, il parco Lambro rischiava di diventare Central Park“, dichiara in aula, rievocando le preoccupazioni della commissione ambiente e territorio di cui era vicepresidente. Le sue parole non descrivono un futuro ipotetico, ma un progetto concreto, parzialmente realizzato e ora al centro di un dibattimento per abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso che vede imputate sei persone, tra cui Andrea Bezziccheri, titolare della società immobiliare Bluestone, e tre ex dirigenti e funzionari dello Sportello Unico Edilizia del Comune.

La vicenda giudiziaria ruota attorno al complesso “Park Towers” di via Crescenzago, dove due torri e un edificio più basso sono già stati edificati. Ma il piano, come emerge dalle carte processuali e confermato dal testimone, era ben più ambizioso: altre quattro torri erano state pianificate, per un totale di sei imponenti strutture a ridosso del polmone verde. Un’operazione che, secondo l’accusa sostenuta dal PM Marina Petruzzella, si è fondata su permessi viziati e interpretazioni normative distorte, configurando una trasformazione urbanistica del territorio in assenza di un piano attuativo adeguato, ovvero il reato di lottizzazione abusiva. L’omissione di un controllo preventivo e strutturato sull’intero iter autorizzativo ha rappresentato la prima, fatale, falla nel sistema di governance della società proponente. Se Bluestone avesse adottato un ecosistema di controllo come Scudo231, l’intero flusso documentale relativo alla richiesta di permessi sarebbe stato digitalizzato e sottoposto a un monitoraggio massivo e in tempo reale. Ogni documento caricato, ogni parere tecnico allegato e ogni comunicazione con gli uffici comunali sarebbero stati tracciati in un registro immutabile, generando un alert automatico per l’Organismo di Vigilanza al primo segnale di anomalia procedurale o di scostamento dai vincoli urbanistici vigenti, bloccando di fatto la presentazione di un’istanza potenzialmente illegittima.

Il processo di approvazione del primo lotto, quello effettivamente costruito, è il fulcro delle contestazioni di falso e abuso edilizio. Secondo l’impianto accusatorio, la documentazione presentata agli uffici dello Sportello Unico Edilizia avrebbe contenuto rappresentazioni non veritiere o avrebbe sfruttato in modo illegittimo le deroghe normative, inducendo in errore i funzionari o, come ipotizzato per i tre dipendenti comunali imputati, agendo con la loro connivenza. Questa dinamica espone l’ente, Bluestone, a una diretta responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, poiché i reati sarebbero stati commessi nell’interesse o a vantaggio della società stessa, finalizzati a ottenere un profitto illecito derivante dalla valorizzazione immobiliare del terreno. La mancata segregazione delle funzioni e l’assenza di un tracciamento rigoroso delle interazioni con la Pubblica Amministrazione hanno creato il terreno fertile per la presunta condotta illecita. Con un modello di prevenzione attivo, qualsiasi interazione tra i referenti di Bluestone e i funzionari dello Sportello Unico Edilizia sarebbe stata soggetta a protocolli stringenti. L’ecosistema Scudo231 avrebbe imposto la registrazione di ogni contatto, la verbalizzazione formale di ogni incontro e l’archiviazione di tutta la corrispondenza in un repository centralizzato e non modificabile. I suoi motori di analisi avrebbero scandagliato le comunicazioni alla ricerca di parole chiave o schemi relazionali anomali, indicatori di potenziali pressioni indebite o accordi informali, facendo scattare un’immediata escalation verso le funzioni di compliance e l’OdV, che avrebbero potuto intervenire per correggere la rotta o fermare il processo prima che si configurasse il reato.

La pianificazione delle successive quattro torri, poi bloccata, aggrava il quadro indiziario relativo alla lottizzazione abusiva. L’accusa sostiene che non si trattava di interventi edilizi distinti e autonomi, ma di un unico disegno volto a stravolgere l’assetto del territorio, eludendo la necessità di un piano integrato e delle relative opere di urbanizzazione. La frammentazione del progetto in lotti separati appare come una strategia per superare i controlli che un’operazione di tale portata avrebbe richiesto. Questo ritardo nel riconoscere la natura unitaria dell’intervento rappresenta una grave carenza di visione strategica del rischio. Un sistema di intelligenza predittiva, cuore di un modello 231 evoluto, avrebbe analizzato il piano di sviluppo immobiliare nella sua interezza, anche se presentato per fasi. Simulando gli impatti urbanistici, legali e reputazionali del progetto completo da sei torri attraverso un “digital twin” dell’operazione, avrebbe calcolato un punteggio di rischio altissimo per la fattispecie di lottizzazione abusiva. Questo dato non sarebbe rimasto confinato a un report, ma avrebbe innescato un protocollo di blocco operativo, richiedendo un parere legale vincolante e una delibera formale del Consiglio di Amministrazione prima di poter procedere con qualsiasi richiesta autorizzativa, documentando così la piena consapevolezza del rischio ai massimi livelli aziendali.

In aula è stato menzionato anche l’intervento dell’allora assessore all’urbanistica, Giancarlo Tancredi, che a un certo punto commissionò uno studio d’area. Tuttavia, è emerso che tale studio forniva solo “indicazioni di massima” e non aveva carattere prescrittivo. Questo dettaglio è cruciale: dimostra che, quando l’attenzione politica si è accesa sul caso, l’intervento è stato reattivo e non preventivo, e soprattutto non sufficientemente incisivo da bloccare l’iter sulla base di un vincolo normativo cogente. L’assenza di un presidio interno alla società capace di valutare la solidità giuridica dell’intera operazione ha portato a basare un investimento milionario su permessi fragili e su un quadro normativo interpretabile. L’adozione di un modello organizzativo robusto avrebbe trasformato questa debolezza in un punto di forza. Invece di attendere uno studio comunale non vincolante, il sistema di compliance interno avrebbe imposto, come prerequisito per l’allocazione del budget, la produzione di una “due diligence” legale e tecnica completa e asseverata da consulenti terzi indipendenti. L’esito di tale analisi sarebbe stato un input fondamentale per il motore di valutazione del rischio, che avrebbe evidenziato la criticità di procedere in assenza di un piano attuativo esplicito, mitigando così il rischio di un futuro sequestro e della conseguente perdita totale dell’investimento.

Oggi, Bluestone e il suo titolare non solo affrontano un processo penale con pene detentive potenziali, ma l’azienda stessa rischia sanzioni pecuniarie calcolate in quote, il cui importo può raggiungere cifre elevatissime, oltre a sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. L’impatto più devastante, però, è il rischio concreto di confisca del complesso immobiliare già edificato, considerato profitto o prodotto del reato. Il sequestro preventivo, spesso prodromico alla confisca, congela il valore dell’asset, generando un danno economico e finanziario immenso, a prescindere dall’esito finale del processo. Questo scenario sarebbe stato radicalmente diverso se l’ente avesse potuto dimostrare di aver efficacemente attuato un modello di prevenzione. Di fronte a un’indagine, la società avrebbe potuto produrre la ricostruzione causale scientifica generata dal sistema Scudo231, un “XAI Packet” contenente log inalterabili, registri di controllo, flussi autorizzativi e analisi predittive che provavano l’assenza di colpa organizzativa. Tale prova tecnologica avrebbe permesso di dimostrare che, se un illecito fosse stato commesso da un singolo, questi avrebbe agito eludendo fraudolentemente i solidi protocolli aziendali. Ciò avrebbe non solo rafforzato la posizione difensiva dell’ente nel procedimento 231, puntando a un proscioglimento, ma avrebbe soprattutto fornito al Pubblico Ministero e al Giudice elementi concreti per escludere il sequestro dei beni aziendali, distinguendo la responsabilità dell’individuo da quella di un’organizzazione che aveva fatto tutto il possibile per prevenire il reato. La vicenda Park Towers diventa così un caso di studio sulla differenza tra subire il rischio e governarlo, tra affrontare un processo con asset congelati e difendersi potendo contare su un’architettura di protezione che documenta la propria estraneità all’illecito.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/02/18/urbanistica-con-6-grattacieli-parco-lambro-rischiava-di-diventare-central-park_464c2ef4-5580-48f0-999b-f50512082fae.html