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Sollevata questione di legittimità costituzionale in tema di sospensione dell’esecuzione per estorsione di lieve entità

9 settembre 2026 – La Corte di Appello di Trieste, con ordinanza della Sezione Feriale emessa il 17 agosto 2026, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale destinata a incidere profondamente sulla percezione del rischio penale d’impresa. Il collegio, presieduto dal dott. Arturo Picciotto e con relatrice la dott.ssa Angela Feletto, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione concernente gli articoli 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale e 4-bis, comma 1-ter, della Legge 354/1975. Il nodo giuridico è di una precisione chirurgica: il mancato inserimento del delitto di estorsione di cui all’art. 629, comma 2, c.p., quando attenuato per la lieve entità del fatto, nel catalogo dei reati che precludono la sospensione dell’esecuzione della pena. Mentre la Consulta si prepara a deliberare, richiamando la sua stessa sentenza n. 120 del 2023, le implicazioni per gli enti societari travalicano ampiamente il perimetro del dibattito tecnico-processuale.

Il delitto di estorsione, infatti, anche nella sua forma attenuata, rappresenta uno dei reati presupposto che attivano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La condanna di un soggetto apicale o di un sottoposto per questo reato, se commesso nell’interesse o a vantaggio della società, innesca un procedimento parallelo e potenzialmente devastante a carico dell’ente stesso. La vicenda che ha portato all’ordinanza triestina, al di là del suo esito costituzionale, espone la cronaca di un fallimento organizzativo che un sistema di controllo evoluto avrebbe intercettato e neutralizzato nelle sue fasi embrionali. L’indagine penale, infatti, non nasce dal nulla; è il punto di arrivo di una catena di omissioni, controlli mancanti e anomalie gestionali.

Tutto ha origine mesi prima, da una prassi commerciale anomala instaurata da un area manager di una nota società di logistica del Nord-Est. Per accelerare le pratiche di sdoganamento di merci ad alto valore, il manager aveva iniziato a esercitare pressioni indebite su un piccolo spedizioniere locale, minacciando velatamente la revoca dell’appalto in caso di mancata “collaborazione”. Questa collaborazione si traduceva in piccole ma costanti somme di denaro, versate extra-fattura per “garantire priorità” alle spedizioni. Si trattava di un’omissione di vigilanza macroscopica da parte della direzione centrale, che non monitorava le interazioni operative tra i suoi quadri e i fornitori strategici. Se l’ente avesse adottato un ecosistema di controllo come Scudo231, i motori di analisi multimodale avrebbero immediatamente rilevato la deriva comunicativa: il passaggio delle conversazioni operative dalle email aziendali tracciate a canali di messaggistica istantanea non autorizzati avrebbe generato un alert di primo livello, segnalando un’anomalia comportamentale e un potenziale rischio di collusione. L’escalation sarebbe stata automatica e indirizzata direttamente all’Organismo di Vigilanza, bypassando la linea gerarchica diretta del manager.

La seconda fase del reato si è concretizzata con l’erogazione materiale delle somme. Queste venivano mascherate attraverso note spese gonfiate o giustificate con causali generiche come “consulenze operative urgenti”, approvate da un responsabile amministrativo intermedio senza effettuare le dovute verifiche incrociate. Questo è un classico punto di rottura dei controlli interni, basati su una fiducia mal riposta e su procedure manuali facilmente aggirabili. L’assenza di un tracciamento digitale rigoroso ha permesso al flusso di denaro illecito di mimetizzarsi nella contabilità ordinaria. Con un sistema di monitoraggio massivo e in tempo reale, ogni singola transazione anomala, specialmente quelle ricorrenti verso lo stesso fornitore ma con causali variabili e prive di documentazione di supporto adeguata, avrebbe innescato un blocco preventivo del pagamento. La procedura sarebbe stata congelata e segnalata al responsabile della compliance e all’OdV, corredata da un registro immodificabile che documentava il tentativo di autorizzazione e la violazione del protocollo di spesa. Il danno economico immediato sarebbe stato azzerato e, soprattutto, si sarebbe creata una prova documentale inoppugnabile dell’efficacia del modello organizzativo.

Il ritardo nell’emersione del fenomeno è stato fatale. L’illecito è proseguito per quasi un anno, fino a quando lo spedizioniere, messo alle strette da richieste sempre più esose, ha sporto denuncia alle autorità. A quel punto, l’intervento della magistratura è stato inevitabile e l’indagine ha rapidamente identificato il manager come autore del reato. Per l’azienda, tuttavia, quello era solo l’inizio del calvario. La Procura ha immediatamente iscritto anche l’ente nel registro degli indagati per l’illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi dell’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001. È qui che la distinzione tra “lieve entità” per la persona fisica e le conseguenze per la persona giuridica si divarica in modo drammatico. Mentre il manager, una volta condannato, poteva sperare in benefici processuali come la sospensione dell’esecuzione della pena – oggetto appunto del dubbio di costituzionalità sollevato a Trieste –, per l’ente si apriva lo scenario delle sanzioni 231.

Queste sanzioni non conoscono il concetto di “lieve entità” nello stesso modo. La sanzione pecuniaria viene calcolata in quote, il cui importo è commisurato al fatturato dell’ente, potendo raggiungere cifre milionarie anche per un reato presupposto di modesto valore economico. Ma il danno peggiore deriva dalle sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la sospensione di licenze e autorizzazioni, fino all’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. Per la società di logistica, la cui operatività dipendeva in larga parte da concessioni portuali e contratti pubblici, anche solo una misura cautelare interdittiva avrebbe significato il collasso operativo.

Durante il procedimento a carico dell’ente, la difesa ha tentato di dimostrare l’esistenza di un Modello di Organizzazione e Gestione. Tuttavia, il modello si è rivelato un mero documento cartaceo, privo di un’effettiva implementazione e di un’attività di vigilanza costante da parte dell’OdV. La Procura ha avuto gioco facile nel dimostrare la colpa di organizzazione, evidenziando come i protocolli esistenti fossero stati elusi senza che alcun sistema di allarme interno si attivasse. L’ente non è stato in grado di produrre alcuna evidenza di aver tentato di prevenire il reato. Se l’organizzazione avesse potuto contare su un sistema come Scudo231, la sua posizione processuale sarebbe stata ribaltata. Avrebbe potuto depositare agli atti i log di sistema, gli alert generati, le segnalazioni inviate all’OdV e le azioni correttive intraprese. Avrebbe fornito la prova scientifica e inalterabile che il modello non solo esisteva, ma era vivo, operativo ed efficace, e che il reato era stato commesso da un singolo individuo eludendo fraudolentemente controlli robusti e attivi. Questa “ricostruzione causale scientifica” dell’evento avrebbe quasi certamente condotto a un proscioglimento dell’ente, isolando la responsabilità penale sulla sola persona fisica.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Trieste, presieduta dal dott. Picciotto, si concentra sulla coerenza del sistema sanzionatorio penale rispetto ai principi di cui agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione. Si interroga sulla ragionevolezza di un automatismo normativo che equipara, ai fini della sospensione della pena, l’estorsione lieve ad altre fattispecie di maggiore allarme sociale. Ma mentre questo dibattito si svolge nelle aule della Consulta, per l’ente coinvolto il danno si è già cristallizzato. La condanna del proprio manager, anche se a una pena la cui esecuzione potrebbe essere sospesa, costituisce il presupposto per l’applicazione di sanzioni che possono decretarne la fine economica. L’ordinanza della dott.ssa Feletto, nella sua impeccabile argomentazione giuridica, mette in luce una potenziale disarmonia del sistema penale individuale, ma indirettamente illumina un’altra, più grande verità: la prevenzione del rischio penale d’impresa non può affidarsi a documenti statici o a controlli a campione.

L’assenza di un’architettura di difesa totale, capace di monitorare in tempo reale i flussi operativi e finanziari, trasforma ogni dipendente in un potenziale vettore di rischio esistenziale per l’intera organizzazione. Il caso di Trieste dimostra che il vero processo, per un’azienda, non è quello che si conclude con la condanna di un suo uomo, ma quello che inizia a causa della sua incapacità di prevenire, rilevare e neutralizzare l’illecito prima che veda la luce. La vera sanzione non è solo la multa o l’interdizione, ma la perdita di reputazione e la distruzione di valore causate da una colpa organizzativa che poteva essere evitata.

Fonte: https://www.giurisprudenzapenale.com/2026/09/09/sollevata-questione-di-legittimita-costituzionale-in-tema-di-sospensione-dellesecuzione-per-estorsione-di-lieve-entita/