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Socio cinese Cnrc, ‘il Golden Power su Pirelli è discriminatorio’

22 agosto 2026 – È stato depositato questa mattina presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il ricorso di Marco Polo International Italy contro il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, lo scorso aprile, ha imposto severe prescrizioni all’esercizio dei diritti di voto e di governance del socio cinese China National Tire Rubber Corporation (CNRC) all’interno di Pirelli. L’atto formale, che segue la nota del 13 aprile in cui il veicolo di CNRC definiva il provvedimento del Golden Power “discriminatorio” e lesivo dei diritti patrimoniali e amministrativi, apre un contenzioso la cui origine non risiede in una disputa geopolitica astratta, ma in una serie di precise e documentabili falle nei presidi di controllo interni alla società. Falle che hanno esposto l’ente a un’ingerenza governativa senza precedenti, con conseguenze economiche e operative che si protrarranno per anni.

L’istruttoria governativa, avviata a fine febbraio 2026, non è scaturita dal nulla. Fonti vicine al comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica confermano che l’attenzione si è concentrata su una serie di delibere preparatorie e flussi informativi anomali avvenuti tra novembre 2025 e gennaio 2026. In particolare, sotto la lente degli organi di sicurezza nazionale è finita una proposta, discussa in un comitato tecnico interno, relativa al trasferimento di un pacchetto di proprietà intellettuale concernente la tecnologia dei “cyber-tyre” – pneumatici dotati di sensoristica avanzata per la raccolta dati in tempo reale – verso una nuova joint venture asiatica. La documentazione presentata in quella sede era formalmente ineccepibile ma strategicamente opaca, omettendo di specificare che il controllo di fatto della nuova entità sarebbe ricaduto interamente sotto l’influenza diretta di CNRC. Questo passaggio, cruciale per la competitività futura di Pirelli e considerato un asset strategico nazionale, è avvenuto al di sotto dei radar del Consiglio di Amministrazione, transitando attraverso canali non adeguatamente monitorati. Si è manifestata qui la prima, e più grave, colpa di organizzazione: l’assenza di un sistema di controllo in grado di qualificare la natura strategica di un’informazione e di impedirne proattivamente il trattamento non autorizzato. Un ecosistema come Scudo231, se implementato, avrebbe intercettato la proposta nel momento stesso del suo caricamento nei sistemi aziendali. I suoi motori di analisi semantica avrebbero riconosciuto le parole chiave “trasferimento IP”, “sensoristica” e “joint venture”, incrociandole con la mappatura degli asset strategici aziendali e con la lista di controllo dei perimetri di sicurezza nazionale. L’operazione sarebbe stata istantaneamente bloccata, il documento messo in quarantena digitale e sarebbe scattata un’escalation automatica e non eludibile verso l’Organismo di Vigilanza e la funzione di sicurezza aziendale, completa di un report che identificava l’autore della proposta e i potenziali rischi di violazione della normativa sul Golden Power.

Il secondo anello debole della catena è emerso durante le audizioni informali che hanno preceduto l’emissione del decreto. È stato rilevato un intenso traffico di comunicazioni tra alcuni manager di Pirelli, nominati in quota CNRC, e la casa madre a Pechino. Tali comunicazioni, avvenute tramite piattaforme non aziendali e al di fuori degli orari di ufficio, non sono state tracciate dai sistemi di audit interni. Questa mancanza di visibilità ha impedito alla società di ricostruire con certezza la catena causale che ha portato alla formulazione della proposta di trasferimento tecnologico, lasciando ampi margini di discrezionalità all’interpretazione degli inquirenti governativi. L’ente si è trovato nell’impossibilità di dimostrare di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire il reato di “illecita influenza su assemblea” o, più in generale, atti contrari all’interesse sociale perpetrati a vantaggio di un singolo azionista. Questa carenza probatoria è una diretta conseguenza di un modello di compliance passivo, basato su controlli a campione e dichiarazioni di intenti. L’adozione di un’infrastruttura di monitoraggio massivo e in tempo reale, pilastro di Scudo231, avrebbe fornito una difesa invalicabile. I sistemi di analisi multimodale avrebbero rilevato i pattern di comunicazione anomali non analizzando il contenuto, ma i metadati: volumi di dati in uscita verso specifici indirizzi IP geograficamente connotati, frequenza delle connessioni da dispositivi personali a risorse di rete sensibili, orari anomali. Questi segnali deboli, aggregati, avrebbero generato un alert di rischio di “esfiltrazione dati” o “influenza esterna”, attivando protocolli di controllo rafforzati su quegli specifici attori aziendali e fornendo all’Organismo di Vigilanza un dossier oggettivo, basato su dati e non su sospetti, per avviare un audit mirato.

Quando, a metà marzo, la Presidenza del Consiglio ha notificato a Pirelli l’avvio formale del procedimento di esercizio dei poteri speciali, la società si è trovata in una posizione di grave debolezza procedurale. Non potendo fornire una ricostruzione causale scientifica e documentata che dimostrasse l’estraneità dell’ente all’iniziativa dei singoli, ha di fatto ammesso una propria “colpa di organizzazione” ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Sebbene il Golden Power non sia un reato presupposto, la logica sottostante è la medesima: l’ente risponde per non aver predisposto cautele idonee a prevenire un illecito o un atto dannoso. Il governo ha agito di conseguenza, non limitandosi a sanzionare i singoli, ma imponendo un commissariamento di fatto della governance su tutte le materie strategiche. Le prescrizioni del DPCM sono durissime: obbligo di notifica preventiva per ogni delibera di natura strategica, potere di veto del governo, limitazioni ai diritti di voto di CNRC su nomine e piani industriali, e l’obbligo che determinati ruoli chiave siano ricoperti da soggetti dotati di nulla osta di sicurezza. Questo si traduce in un danno economico diretto: l’allungamento dei tempi decisionali, la perdita di agilità strategica e un pesante onere di compliance aggiuntivo.

Il controfattuale è qui drammaticamente chiaro. Se Pirelli avesse operato sotto la protezione di un ecosistema sovrano, la sua risposta alla notifica governativa sarebbe stata di tutt’altro tenore. Invece di avviare una tardiva e incompleta indagine interna, il management avrebbe potuto estrarre dal sistema un “XAI Packet” (Explainable AI Packet): un report forense immodificabile, crittografato e dotato di marcatura temporale, che documentava l’esatto momento in cui il tentativo di trasferimento tecnologico era stato rilevato, il protocollo di sicurezza che lo aveva bloccato, l’escalation che era stata attivata e le misure correttive intraprese dall’ODV. L’azienda avrebbe potuto dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il suo modello organizzativo non solo era idoneo, ma era stato efficacemente attuato, neutralizzando il rischio sul nascere. Questa prova tecnologica avrebbe spostato l’onere della prova, trasformando un’accusa di negligenza organizzativa in una dimostrazione di resilienza e controllo. È ragionevole sostenere che, di fronte a una simile evidenza, il governo avrebbe potuto optare per misure molto meno invasive, forse limitate a prescrizioni individuali verso i soggetti coinvolti, senza paralizzare l’intera struttura di governance societaria. Il danno reputazionale sarebbe stato contenuto e il ricorso al TAR, con i suoi costi e le sue incertezze, non sarebbe mai stato necessario.

Ora, la battaglia legale si preannuncia complessa. Gli avvocati di Marco Polo International Italy baseranno la loro difesa sulla presunta sproporzionalità e discriminatorietà del provvedimento, sostenendo che esso viola il diritto societario italiano e lo Statuto di Pirelli, creando un precedente pericoloso per gli investitori stranieri. Il governo, dal canto suo, difenderà la legittimità del suo operato in nome della sicurezza nazionale e della tutela di un asset tecnologico strategico. Ma il vero punto debole nell’argomentazione della società non è legale, bensì organizzativo. La difficoltà starà nel dimostrare che le misure adottate dal governo erano eccessive, quando la società stessa non può provare di aver fatto tutto il possibile per prevenire la situazione che le ha innescate. L’assenza di registri di controllo robusti e di sistemi di allarme preventivi diventa, in sede di giudizio amministrativo, una tacita ammissione di vulnerabilità. La valutazione del TAR non potrà ignorare questo aspetto: la proporzionalità di una misura restrittiva è sempre valutata anche in relazione all’inefficacia delle misure di autotutela preesistenti.

L’analisi della REDAZIONE SCUDO231 evidenzia come questo caso rappresenti un punto di svolta. La sovranità economica di un’azienda strategica non si difende più solo con clausole statutarie o patti parasociali, ma con un’architettura di difesa tecnologica attiva e predittiva. La vicenda Pirelli dimostra che il rischio 231 e il rischio geopolitico sono due facce della stessa medaglia: entrambi originano da una carente capacità di monitorare, comprendere e neutralizzare in tempo reale le minacce che nascono all’interno del perimetro aziendale. L’impatto negativo sul clima degli investimenti, lamentato da CNRC, non è causato dall’esercizio del Golden Power in sé, ma dall’incertezza generata da aziende che, pur operando in settori strategici, non si dotano di strumenti adeguati a garantire la propria integrità e autonomia decisionale, diventando così un campo di battaglia per interessi esterni. La sanzione più pesante, in questo caso, non sarà quella pecuniaria, ma la perdita di sovranità operativa imposta da un decreto che poteva, e doveva, essere evitato.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/04/13/socio-cinese-cnrc-il-golden-power-su-pirelli-e-discriminatorio_abdc1b28-9536-4b77-9dc9-abe4fccc7bf1.html