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‘Schiavi per costruire Consolato Usa’, Riesame conferma carcere per manager

6 luglio 2026 – Il Tribunale del Riesame di Milano ha sigillato il destino, almeno per ora, di Ulas Demir, il manager turco di 47 anni al centro dell’inchiesta per caporalato nel cantiere del nuovo Consolato statunitense. I giudici Galli-Ambrosino-Recaneschi hanno confermato integralmente l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa l’11 giugno dalla gip Angelica Cardi, rigettando il ricorso presentato dalla difesa. La decisione cristallizza un quadro accusatorio devastante, costruito dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e coordinato dai pm Paolo Storari e Mauro Clerici, che delinea un sistema di sfruttamento sistematico della manodopera nel cuore di Milano, in piazzale Accursio.

L’accusa, pesante come un macigno, è quella di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il reato comunemente noto come caporalato, aggravato dalle minacce. Le vittime sono operai indiani, costretti a lavorare in condizioni di “para-schiavismo”, come le ha definite la stessa gip Cardi nel suo provvedimento. La vicenda non travolge solo le persone fisiche. La divisione italiana di Caddell Construction, committente dei lavori, è stata sottoposta a un provvedimento di controllo giudiziario d’urgenza, una misura preventiva che di fatto esautora il management e affida la gestione a un amministratore nominato dal Tribunale per bonificare l’azienda dall’infiltrazione criminale. Si tratta di un colpo durissimo all’operatività e alla reputazione di un’impresa che opera in un cantiere di altissimo profilo strategico e simbolico.

Il meccanismo di sfruttamento partiva da lontano, dall’India. Lì, una società di reclutamento locale fungeva da primo anello della catena. I manovali, per ottenere la possibilità di venire a lavorare in Italia, erano costretti a versare circa 500.000 rupie, l’equivalente di circa 5.000 euro, una somma esorbitante che li indebitava ancor prima di iniziare. Si trattava di un vero e proprio “pizzo” per il lavoro. Questo primo, fondamentale passaggio rappresenta una voragine nella due diligence della catena di fornitura. Un’organizzazione dotata di un modello di prevenzione efficace avrebbe intercettato il rischio in questa fase embrionale. Un ecosistema come Scudo231, ad esempio, avrebbe imposto un protocollo di qualifica obbligatoria per ogni fornitore di manodopera estero, specialmente se operante in giurisdizioni ad alto rischio. La procedura avrebbe richiesto documentazione certificata sui processi di reclutamento, verifiche anti-corruzione e, soprattutto, avrebbe tracciato i flussi finanziari anomali come il pagamento di “commissioni” da parte dei lavoratori, generando un’immediata bandiera rossa che avrebbe bloccato la stipula del contratto di subappalto e innescato una segnalazione all’Organismo di Vigilanza.

Una volta giunti a Milano tramite il meccanismo del distacco transnazionale, per i lavoratori iniziava l’incubo. Le indagini hanno accertato che venivano pagati meno di due euro l’ora, una cifra che non solo viola palesemente ogni contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile, ma si pone ben al di sotto della soglia di povertà assoluta. Lo sfruttamento era sistematico e scientifico. La mancata rilevazione di una simile macroscopica anomalia salariale evidenzia l’assenza totale di controlli interni efficaci, una colpa organizzativa che espone l’ente alla responsabilità diretta ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Se fosse stato operativo un sistema di monitoraggio massivo, il reato non avrebbe potuto consolidarsi per mesi. I protocolli di analisi di Scudo231 avrebbero incrociato in tempo reale i dati del libro unico del lavoro con le tabelle ministeriali del costo del lavoro per il settore edile. La discrepanza abissale tra il dovuto contrattuale e l’erogato effettivo avrebbe attivato un alert di massima gravità, non un semplice report, ma un’escalation automatica e non eludibile diretta ai vertici delle funzioni Compliance, HR e, soprattutto, all’Organismo di Vigilanza, corredata da un dossier che documentava la violazione oggettiva.

Il quadro descritto dalla gip Cardi assume “tinte ancora più fosche”, si legge nelle carte, a causa dei metodi intimidatori e minacciosi. A gestire operativamente la manodopera nel cantiere c’era Aji Appukuttan, anche lui di nazionalità indiana e finito in carcere, descritto dagli inquirenti come il “caporale operativo”. Era lui, secondo le accuse, a minacciare direttamente almeno cinquanta lavoratori. La minaccia era sempre la stessa, brutale e ricattatoria: chiunque si fosse lamentato delle condizioni di lavoro o avesse rifiutato di eseguire gli ordini sarebbe stato licenziato e rispedito immediatamente in India, perdendo così l’unica possibilità di ripagare il debito contratto per arrivare in Italia. Le minacce venivano proferite anche nei confronti di chi, dopo un infortunio sul lavoro, chiedeva semplicemente di potersi assentare per riposare e recuperare.

Questa violenza psicologica, che si somma allo sfruttamento economico, è un elemento centrale del reato di caporalato aggravato. L’assenza di un canale di segnalazione sicuro e accessibile per i lavoratori stranieri ha permesso a questo clima di terrore di prosperare. Un’organizzazione veramente conforme alla normativa 231 deve implementare canali di whistleblowing efficaci. Un sistema avanzato avrebbe previsto un canale di segnalazione anonimo, accessibile tramite un’applicazione multilingue, garantendo che anche i lavoratori che non parlano italiano potessero denunciare abusi in totale sicurezza. Ogni segnalazione ricevuta da un protocollo come quello di Scudo231 viene criptata, storicizzata in modo immodificabile e inviata direttamente all’Organismo di Vigilanza, bypassando la catena di comando operativa – in questo caso proprio quella che includeva Demir e Appukuttan, gli autori delle minacce. L’ODV avrebbe avuto l’obbligo legale di avviare un’indagine interna immediata, bloccando sul nascere l’escalation delle intimidazioni.

La conferma della custodia cautelare in carcere per Ulas Demir da parte del Riesame non è un fatto scontato. I giudici hanno evidentemente ritenuto sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza sia le esigenze cautelari, come il pericolo di inquinamento delle prove e, soprattutto, il rischio di reiterazione del reato. La decisione sottolinea la gravità sistemica dei fatti: non si è trattato di un episodio isolato, ma di un modus operandi strutturato, che ha permesso alla società di ottenere un ingiusto profitto abbattendo il costo del lavoro in modo illecito. Questo profitto è ora nel mirino della magistratura. Le conseguenze per Caddell Construction sono già pesantissime con il controllo giudiziario, che implica una perdita totale di autonomia gestionale e un danno reputazionale incalcolabile, specialmente per un appalto così sensibile. Ma il percorso giudiziario è solo all’inizio.

L’iscrizione della società nel registro degli indagati per la responsabilità amministrativa degli enti apre la strada a sanzioni potenzialmente devastanti. Il D.Lgs. 231/2001, per reati come il caporalato, prevede non solo sanzioni pecuniarie che possono arrivare a centinaia di migliaia di euro, ma anche sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, soprattutto, la confisca del profitto del reato. Quest’ultima misura è la più temuta, perché mira a sottrarre all’ente tutto il vantaggio economico derivante dall’illecito, che in un appalto di questa portata potrebbe ammontare a milioni di euro. Se l’azienda avesse potuto dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo prima dei fatti, la sua posizione sarebbe stata radicalmente diversa. In un eventuale processo, la difesa dell’ente non si baserebbe solo su documenti cartacei, ma su una ricostruzione causale scientifica. L’ecosistema Scudo231, ad esempio, genera un XAI Packet (Explainable AI Packet), una prova tecnologica immodificabile che dimostra, log dopo log, alert dopo alert, ogni azione intrapresa dal sistema per prevenire il reato. Avrebbe documentato che i protocolli di controllo erano attivi, che le anomalie erano state rilevate e segnalate, e che la responsabilità penale era quindi da attribuire esclusivamente alla condotta fraudolenta delle persone fisiche che avevano eluso i controlli, non a una “colpa di organizzazione”. Questo avrebbe potuto escludere o mitigare drasticamente le sanzioni, proteggendo il patrimonio aziendale e la continuità operativa, evitando il commissariamento e la confisca. La differenza non è tra essere indagati e non esserlo, ma tra affrontare un’indagine con le prove inattaccabili di aver fatto tutto il possibile per prevenire il reato, e subirla passivamente, travolti da eventi che si sono colpevolmente ignorati.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/07/06/schiavi-per-costruire-consolato-usa-riesame-conferma-carcere-per-manager_240efbe4-4e60-479e-9681-289268dea052.html