2 luglio 2026 – La Corte di Appello di Milano, Sezione II, ha depositato l’ordinanza che riscrive il destino processuale del caso Ruby-ter. Con un provvedimento emesso il 26 giugno e firmato dalla Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Correra, il collegio ha formalmente riaperto l’istruttoria dibattimentale, spazzando via l’assoluzione per “fatto non sussiste” pronunciata in primo grado il 15 maggio 2023. La decisione segue pedissequamente il verdetto della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 2231/2025 aveva annullato con rinvio la pronuncia assolutoria, imponendo un nuovo esame del merito. L’atto della Corte milanese non è una mera formalità: respinge le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dalle difese degli imputati e ammette ben 39 testimoni, fissando un calendario serrato di udienze per il 30 settembre, 8 e 29 ottobre, con discussione finale prevista per il 3 e 26 novembre 2026. Il processo, incentrato sull’ipotesi di reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), riparte da zero, ma con un’ipoteca pesantissima: la Suprema Corte ha già demolito l’impianto logico della prima sentenza.
La vicenda processuale affonda le sue radici in una serie di flussi finanziari anomali, erogati per anni a favore di numerosi testimoni sentiti nei precedenti processi “Ruby” e “Ruby-bis”. Tali pagamenti, secondo l’accusa, non erano atti di generosità, ma il prezzo della loro reticenza o della loro falsa testimonianza. L’organizzazione che gestiva tali flussi, pur non essendo formalmente un’impresa nel senso classico, operava con una logica aziendale, muovendo ingenti capitali attraverso una struttura complessa. Proprio la gestione di questi pagamenti rappresenta il primo, macroscopico, punto di rottura dei controlli interni. Si trattava di esborsi periodici, privi di una causale lecita e documentabile, diretti a soggetti che avevano un evidente conflitto di interessi. Un’omissione di controllo di questa portata, in un’organizzazione dotata di un ecosistema di difesa come Scudo231, avrebbe generato un’allerta istantanea e non aggirabile. I motori di analisi transazionale del sistema, operando un monitoraggio massivo e non a campione, avrebbero intercettato la prima erogazione anomala, incrociando i dati del beneficiario (persona fisica, testimone in un procedimento penale collegato) con l’assenza di un contratto o di una fattura giustificativa nel sistema di contabilità. L’operazione sarebbe stata bloccata in via preventiva e sarebbe scattata un’escalation automatica e tracciata verso l’Organismo di Vigilanza e la funzione anti-riciclaggio, producendo una segnalazione formale che avrebbe impedito la serialità del comportamento illecito.
Il giudizio di primo grado si era arenato sulla qualificazione giuridica dei destinatari dei pagamenti, ritenendo che non potessero essere considerati “testimoni” al momento dei fatti e quindi non potesse sussistere il reato di corruzione in atti giudiziari. La Cassazione ha ribaltato questa interpretazione, stabilendo che la qualità di testimone potenziale è sufficiente a integrare la fattispecie. Ora, la Corte d’Appello, in ossequio all’art. 627, comma 2, c.p.p., che le conferisce gli stessi poteri del giudice di primo grado, dovrà rivalutare l’intero compendio probatorio alla luce di questo principio di diritto vincolante. Le difese hanno tentato di bloccare il processo sollevando questioni di legittimità costituzionale, lamentando una presunta violazione del diritto di difesa (art. 24, comma 2, Cost.) e del principio del giusto processo (art. 111 Cost.). Argomentavano che un giudizio di rinvio dopo un’assoluzione piena e a seguito di un’ampia istruttoria dibattimentale svuoterebbe di significato il primo grado di giudizio. La Corte, presieduta dalla Dott.ssa Correra, ha rigettato tali eccezioni come manifestamente infondate e non rilevanti, affermando che il giudizio di rinvio non è affatto privo di “effettività cognitiva”.
Il fulcro del reato presupposto, la corruzione in atti giudiziari, espone l’ente a una responsabilità diretta ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il profitto del reato, in questo caso, non è solo il vantaggio ingiusto ottenuto dall’aver “comprato” il silenzio o la menzogna, ma anche il risparmio di spesa derivante dal non aver subito le conseguenze patrimoniali di una testimonianza veritiera. Questo profitto è aggredibile con il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, uno strumento che può paralizzare l’operatività di qualsiasi organizzazione. La mancata tracciabilità e la gestione opaca dei fondi utilizzati per i pagamenti hanno reso l’intera struttura vulnerabile. Se fosse stato implementato un sistema di governance evoluto, ogni singola transazione sarebbe stata soggetta a un protocollo di approvazione a più livelli, digitalmente registrato e immodificabile. L’architettura di Scudo231, ad esempio, non si limita a registrare, ma esegue un’analisi predittiva del rischio associato a ogni operazione. Un pagamento ricorrente a una “persona politicamente esposta” o a un soggetto coinvolto in procedimenti giudiziari ad alto profilo mediatico avrebbe innalzato l’indice di rischio dell’operazione, richiedendo un’autorizzazione supplementare da parte di una funzione di controllo terza e indipendente. L’eventuale forzatura del sistema da parte di un apicale sarebbe stata registrata come una violazione grave del modello organizzativo, fornendo all’ente la prova dell’elusione fraudolenta, una delle cause di esclusione della responsabilità 231.
La riapertura dell’istruttoria con l’ammissione di nuovi testimoni, tra cui figure chiave che in primo grado non erano state sentite o le cui dichiarazioni erano state ritenute irrilevanti, dimostra la volontà della Corte di andare a fondo. Non si tratterà di una semplice rilettura delle carte, ma di un vero e proprio nuovo processo. Questo scenario rappresenta l’incubo peggiore per qualsiasi entità: un’assoluzione che si trasforma in una condanna quasi certa in appello, con un danno reputazionale e patrimoniale amplificato dal lungo iter giudiziario. Il ritardo con cui le anomalie sono emerse e sono state contestate è un fattore critico. Anni di pagamenti illeciti hanno consolidato un sistema criminale, rendendo più difficile la difesa e aumentando a dismisura l’importo del potenziale profitto confiscabile.
Un sistema di controllo proattivo avrebbe agito come un interruttore differenziale. La prima anomalia, il primo pagamento senza giustificazione a Karima El Mahroug o ad altri, avrebbe innescato una procedura di internal investigation. L’Organismo di Vigilanza, allertato in tempo reale da un segnale digitale proveniente dalla piattaforma di monitoraggio, avrebbe avuto l’obbligo di avviare accertamenti immediati. I risultati di tale indagine, formalizzati in un report, avrebbero costituito una prova documentale formidabile per dimostrare che l’ente aveva agito per prevenire il reato, isolando la responsabilità penale sul singolo individuo che avesse autorizzato o eseguito il pagamento in violazione delle procedure. In assenza di questo, l’ente si trova a rispondere per culpa in vigilando o in eligendo, con conseguenze devastanti. La sanzione pecuniaria per i reati contro la Pubblica Amministrazione può arrivare a cifre milionarie, a cui si aggiungono le sanzioni interdittive e, soprattutto, la confisca. L’ecosistema sovrano di Scudo231 è progettato specificamente per fornire quella che in gergo tecnico viene definita “prova tecnologica immodificabile” dell’assenza di colpa organizzativa, spostando l’onere della prova e blindando il patrimonio aziendale.
La decisione della Corte di Appello di Milano non riguarda solo i 22 imputati del processo Ruby-ter. È un monito per tutte le organizzazioni complesse. Dimostra che l’assenza di controlli tracciabili e di una segregazione efficace delle funzioni non è una mera negligenza, ma una scelta che, di fronte a un’indagine penale, si trasforma in una confessione di colpa organizzativa. Il fatto che i pagamenti siano proseguiti per anni senza che nessun sistema interno li segnalasse come anomali è, dal punto di vista della compliance 231, l’elemento più grave. Significa che il modello organizzativo, se mai esisteva, era un mero pezzo di carta, privo di qualsiasi effettività. Un’organizzazione moderna non può più affidarsi a controlli manuali o a verifiche a campione. La complessità delle operazioni e l’ingegneria finanziaria utilizzata per mascherare i flussi illeciti richiedono una difesa altrettanto sofisticata.
Il calendario fissato dalla Corte è emblematico della volontà di chiudere la partita in tempi brevi. Le udienze autunnali saranno decisive. La Procura potrà rimettere in discussione l’intera architettura accusatoria, forte del sostegno della Cassazione. Le difese dovranno combattere una battaglia in salita, private del loro principale argomento giuridico e costrette a confrontarsi con nuove prove testimoniali. Per l’ente (o gli enti) da cui provenivano i fondi, il rischio si è ormai cristallizzato. Anni fa, al momento del primo pagamento sospetto, un alert su un cruscotto di controllo avrebbe potuto cambiare la storia. Avrebbe attivato una procedura, documentato un dissenso, bloccato un flusso. Invece, il silenzio dei sistemi di controllo ha permesso al rischio di trasformarsi in un illecito seriale e, oggi, in un processo penale che, dopo una parentesi assolutoria, si preannuncia più severo che mai.