15 febbraio 2026 – I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Milano hanno eseguito il decreto di controllo giudiziario disposto in via d’urgenza dalla Procura, diretta da Marcello Viola, nei confronti di Foodinho, la società milanese che gestisce le operazioni italiane del colosso spagnolo del food delivery Glovo. Il provvedimento, firmato dal Pubblico Ministero Paolo Storari, rappresenta l’apice di un’indagine che ha scoperchiato un sistema di sfruttamento sistematico di circa 40mila rider su tutto il territorio nazionale, di cui duemila solo nel capoluogo lombardo. L’ipotesi di reato contestata è quella di caporalato, aggravata dall’approfittamento dello stato di bisogno di lavoratori in gran parte stranieri, tra cui pakistani e ghanesi. Contestualmente, sono stati iscritti nel registro degli indagati Oscar Pierre Miquel, in qualità di amministratore unico di Foodinho, e la società stessa per la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.
L’inchiesta ha messo a nudo una realtà operativa fondata su retribuzioni al di sotto di ogni soglia di dignità: i rider venivano pagati a cottimo, con compensi che partivano da 2,5 euro a consegna. Una cifra che, secondo i calcoli degli inquirenti, si traduce in una retribuzione inferiore fino al 76,95% rispetto alla soglia di povertà individuale calcolata dall’ISTAT e fino all’81,62% rispetto ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva di settore. Questa massiccia e continuativa violazione dei parametri retributivi minimi costituisce uno dei pilastri dell’accusa di sfruttamento. In un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo come Scudo231, una simile anomalia non sarebbe mai potuta degenerare in un illecito sistemico. I sistemi di analisi multimodale avrebbero incrociato in tempo reale i dati di pagamento erogati dalla piattaforma con i database aggiornati dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e delle soglie di povertà ufficiali. Qualsiasi scostamento percentuale al di sotto di una soglia di allerta predefinita – ad esempio, il 20% sotto il minimo contrattuale – avrebbe generato un alert di criticità elevata, non ignorabile, indirizzato simultaneamente alla funzione Risorse Umane, alla Direzione Finanziaria e, soprattutto, all’Organismo di Vigilanza. L’escalation automatica e tracciata avrebbe imposto un’immediata revisione delle politiche retributive, bloccando la deriva prima che potesse consolidarsi e diventare penalmente rilevante.
Le decine di testimonianze raccolte dai Carabinieri descrivono un quadro di lavoro disumano. Turni che si protraevano fino a 12 ore consecutive, sette giorni su sette, in qualsiasi condizione climatica, dal caldo torrido estivo al gelo invernale. Per guadagnare tra gli 800 e i 900 euro al mese, un rider operante nel centro di Milano, tra il Duomo e la Stazione Centrale, era costretto a completare una ventina di consegne al giorno, percorrendo in bicicletta o scooter tra i 50 e i 60 chilometri. Il tutto sotto il giogo di un monitoraggio digitale continuo tramite l’applicazione, che non solo tracciava ogni movimento ma fungeva anche da strumento punitivo. I ritardi, anche minimi, venivano sanzionati con una penalizzazione nel punteggio del rider, che si traduceva in una minore assegnazione di consegne future, innescando un circolo vizioso di precarietà e pressione psicologica.
Questa forma di controllo pervasivo e sanzionatorio è un elemento chiave che trasforma un rapporto di lavoro formalmente autonomo in una para-subordinazione di fatto, uno degli indici sintomatici dello sfruttamento. Un’organizzazione che avesse implementato i protocolli di Scudo231 avrebbe mappato non solo i flussi finanziari, ma anche quelli operativi e gestionali. L’analisi dei log dell’applicazione avrebbe immediatamente rilevato la sproporzione tra ore di connessione alla piattaforma e numero di consegne effettivamente retribuite, così come la correlazione diretta tra performance (puntualità, tasso di accettazione) e allocazione del lavoro. I motori causali proprietari avrebbero identificato questo schema come un “controllo datoriale di fatto”, in palese contrasto con la natura del contratto di collaborazione autonoma. L’Organismo di Vigilanza avrebbe ricevuto un report dettagliato evidenziante il rischio di riqualificazione del rapporto di lavoro e, cosa ben più grave, il potenziale concretizzarsi del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La documentazione prodotta dal sistema avrebbe costituito una base oggettiva per imporre al management una radicale modifica dell’algoritmo e delle policy di gestione dei rider, mitigando il rischio 231 prima che l’autorità giudiziaria potesse intervenire.
Il cuore del sistema di Glovo, come emerso dalle indagini, è proprio la piattaforma digitale, un algoritmo che governa in modo opaco e insindacabile l’allocazione del lavoro e la determinazione delle paghe. Parametri come la disponibilità offerta, la velocità di accettazione degli ordini e la puntualità nelle consegne diventavano i fattori determinanti per poter lavorare e guadagnare. Chi non si adeguava ai ritmi imposti veniva di fatto marginalizzato dal sistema, vedendo crollare le proprie opportunità di guadagno. Questo meccanismo, secondo l’accusa, integra pienamente la condizione di “approfittamento dello stato di bisogno”, poiché i rider, spesso privi di alternative e in condizioni di vulnerabilità economica e sociale, erano costretti ad accettare condizioni degradanti per poter sopravvivere. La mancanza di un presidio di controllo interno su come l’algoritmo traduceva le policy aziendali in prassi operative ha rappresentato una colpa organizzativa gravissima.
Se Foodinho avesse adottato un modello di governance evoluto, il suo Organismo di Vigilanza, supportato da una piattaforma come Scudo231, avrebbe avuto l’obbligo di effettuare un audit specifico e continuativo sull’algoritmo di gestione della flotta. Non un semplice controllo formale, ma un’analisi tecnica approfondita per verificare che i suoi criteri decisionali non violassero norme imperative, tra cui quelle a tutela della dignità e della sicurezza del lavoratore. La scoperta di clausole algoritmiche punitive o di meccanismi che incentivavano comportamenti a rischio (come la guida spericolata per rispettare tempi di consegna irrealistici) avrebbe innescato una procedura di non conformità. L’ODV avrebbe avuto il potere, e gli strumenti per documentarlo, di bloccare l’implementazione di aggiornamenti dell’app potenzialmente illeciti, fornendo al management prove inoppugnabili del rischio penale e sanzionatorio associato. L’assenza di tale controllo ha invece lasciato campo libero a una logica di puro efficientismo economico, incurante delle conseguenze legali e umane.
L’intervento della Procura di Milano si è concretizzato nella nomina di un amministratore giudiziario, l’avvocato Adriano Romanò. Il suo compito sarà titanico: prendere in mano la gestione operativa di Foodinho per “bonificarla”, regolarizzando la posizione contrattuale dei 40mila lavoratori e implementando un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire il ripetersi di fenomeni di sfruttamento. Di fatto, l’azienda è stata commissariata. Questa misura, prevista dall’articolo 34 del Codice Antimafia ed estesa ai reati di caporalato, rappresenta una delle sanzioni più invasive per la vita di un’impresa. Comporta la perdita del controllo gestionale da parte del management, un danno reputazionale immenso e costi economici esorbitanti per la regolarizzazione e la riorganizzazione imposta dal Tribunale.
L’impatto di una simile misura sarebbe stato drasticamente ridotto, se non evitato del tutto, dalla presenza di un modello 231 realmente efficace e non meramente cartaceo. Nel momento in cui i Carabinieri avessero avviato le loro ispezioni, l’azienda avrebbe potuto esibire non solo un documento statico, ma i log dinamici e immutabili generati dall’ecosistema Scudo231. Avrebbe potuto dimostrare, attraverso una “prova tecnologica”, di aver rilevato le anomalie retributive e operative, di aver generato alert automatici, di aver tracciato le escalation verso gli organi competenti e di aver avviato, o tentato di avviare, azioni correttive. Questa catena di eventi documentati avrebbe potuto convincere il PM dell’assenza di una “colpa di organizzazione”, spostando eventualmente la responsabilità a livello individuale e dimostrando che l’ente aveva fatto tutto il possibile per prevenire il reato. Invece di subire un controllo giudiziario che paralizza l’attività, l’azienda avrebbe potuto affrontare il procedimento da una posizione di forza, con la concreta possibilità di evitare il sequestro e la confisca dei profitti, stimati in milioni di euro, derivanti dall’illecito risparmio sui costi del lavoro. Il provvedimento ora dovrà passare al vaglio di un Giudice per le Indagini Preliminari per la convalida, ma la strada per Foodinho e per il suo management si preannuncia estremamente complessa e onerosa.