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Prima sentenza su urbanistica Milano, ‘buona fede e nessun accordo illecito’

Trama astratta dai colori turchese, corallo e viola, con pennellate dinamiche e il marchio Scudo231® in basso a destra

11 settembre 2026 – Vengono depositate le motivazioni della sentenza che lo scorso 16 giugno ha mandato assolti tutti gli otto imputati nel primo grande processo sull’urbanistica milanese, quello relativo alla costruzione di Torre Milano in via Stresa. La giudice Paola Braggion, nelle sue dense pagine, smonta l’impianto accusatorio fondato sui reati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva, concludendo per l’assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. Il fulcro della decisione risiede nella provata assenza dell’elemento soggettivo, sia sotto il profilo del dolo che della colpa, in capo ai costruttori, al progettista e agli ex dirigenti e funzionari del Comune di Milano coinvolti. La ricostruzione della giudice evidenzia come gli imputati abbiano agito nella convinzione, suffragata da elementi oggettivi, di operare in piena conformità con il Piano di Governo del Territorio (Pgt), la legge regionale, la giurisprudenza amministrativa consolidata e, soprattutto, i pareri espressi dall’Avvocatura Comunale.

L’intera vicenda processuale, durata anni e costata ingenti risorse economiche e reputazionali all’impresa costruttrice, ha origine da un’interpretazione normativa. L’accusa sosteneva che i titoli abilitativi fossero stati ottenuti attraverso un’interpretazione “di comodo” e scorretta delle norme, ipotizzando un accordo illecito tra privati e funzionari pubblici che, tuttavia, la sentenza chiarisce non essere stato “certamente” dimostrato. Il punto di rottura, secondo la giudice Braggion, è un contrasto interpretativo sorto solo dopo il 2023, mentre l’edificio era stato realizzato prima del 2022. In questa sfasatura temporale si annida la radice del proscioglimento, ma anche la dimostrazione di una vulnerabilità sistemica che un modello di gestione del rischio evoluto avrebbe intercettato e neutralizzato in fase embrionale. Un’organizzazione dotata di un ecosistema come Scudo231, infatti, non avrebbe mai lasciato che la solidità di un investimento multimilionario poggiasse su una base interpretativa non blindata da protocolli di validazione e tracciamento. Il sistema, attraverso i suoi motori di analisi normativa, avrebbe immediatamente classificato l’iter autorizzativo come un’area a rischio elevato, non per la natura dell’opera, ma per la dipendenza da pareri e giurisprudenza amministrativa, elementi per loro natura soggetti a evoluzione. Invece di procedere sulla base della sola “buona fede”, sarebbe scattato un protocollo obbligatorio di “stress test normativo”, con una richiesta formale e tracciata all’Organismo di Vigilanza (OdV) di validare la strategia legale, creando un fascicolo digitale immutabile a prova della diligenza adottata.

La Procura aveva ipotizzato che l’assenso all’intervento edilizio fosse il frutto di un patto occulto. Sebbene l’ipotesi sia caduta in giudizio, l’assenza di una prova contraria, forte e precostituita, ha esposto l’ente e i suoi amministratori a un lungo calvario giudiziario. Il problema fondamentale è la mancanza di una tracciabilità rigorosa e non manipolabile delle interazioni tra l’impresa e la Pubblica Amministrazione. Qualsiasi comunicazione, riunione o richiesta di parere con funzionari e dirigenti del Comune di Milano, se non formalizzata secondo procedure stringenti, lascia spazio a successive interpretazioni maliziose. Se l’impresa avesse adottato un protocollo operativo basato su Scudo231, ogni singola interazione con un pubblico ufficiale sarebbe stata soggetta a un obbligo di registrazione all’interno di un log di contatto centralizzato e non modificabile. Ogni richiesta verbale, ogni riunione informale, ogni parere ottenuto dall’Avvocatura Comunale sarebbe stato formalizzato in un verbale sintetico, caricato a sistema e associato alla specifica fase del progetto, con data certa e identificazione dei partecipanti. Questo flusso informativo non avrebbe solo creato una barriera contro le accuse di accordi illeciti, ma avrebbe fornito al Pubblico Ministero, fin dalle prime fasi di indagine, una prova documentale schiacciante della trasparenza e della correttezza delle procedure seguite, potenzialmente bloccando l’azione penale prima ancora del rinvio a giudizio. L’onere della prova si sarebbe invertito: non più l’imputato a dover dimostrare la propria buona fede, ma l’accusa a dover smontare un castello di prove documentali oggettive.

La sentenza sottolinea come la convinzione di agire lecitamente fosse ragionevole all’epoca dei fatti. Questo è un punto cruciale. La responsabilità penale, anche quella dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per reati come quelli contro la Pubblica Amministrazione o i reati ambientali e urbanistici, si valuta sulla base delle conoscenze e delle cautele esigibili in un dato momento storico. Tuttavia, un’organizzazione moderna non può limitarsi a gestire il presente; deve anticipare il futuro. Il contrasto giurisprudenziale emerso dopo il 2023 non è nato dal nulla; è stato il punto di arrivo di un dibattito tecnico-giuridico latente. Un sistema di monitoraggio predittivo avrebbe captato questi segnali deboli. L’intelligenza artificiale dell’ecosistema Scudo231, analizzando costantemente le nuove sentenze amministrative, le circolari ministeriali e la dottrina specialistica, avrebbe generato un alert di rischio evolutivo già nel 2022. Questo alert non sarebbe stato un semplice avviso, ma un’escalation automatica e obbligatoria verso il consiglio di amministrazione e l’OdV, con l’ordine di rivalutare la base giuridica del progetto Torre Milano. L’output sarebbe stato un report che quantificava la probabilità di un cambio di orientamento giurisprudenziale e il potenziale impatto economico. A quel punto, il management avrebbe potuto prendere una decisione informata: procedere assumendosi un rischio calcolato e documentato, oppure attivare misure di mitigazione, come la richiesta di un interpello formale o una perizia legale pro veritate da parte di un luminare indipendente. In ogni caso, l’ente avrebbe avuto una prova inoppugnabile di aver agito con la massima diligenza, non solo rispetto al quadro normativo esistente, ma anche a quello futuro e prevedibile.

L’assoluzione degli otto imputati ha evitato conseguenze penali per le persone fisiche, ma non cancella il danno subito dall’impresa. Anni di processo significano costi legali esorbitanti, management distratto dalla gestione ordinaria, danno reputazionale incalcolabile e, soprattutto, il rischio costante di un sequestro preventivo dell’immobile. Se il GIP, in fase di indagini preliminari, avesse ritenuto sussistente il fumus commissi delicti, avrebbe potuto disporre il sequestro del grattacielo, un asset da centinaia di milioni di euro, bloccandone la commercializzazione e generando un danno finanziario catastrofico. La presenza di un Modello Organizzativo 231 meramente formale, “di carta”, non offre alcuna protezione reale contro misure cautelari così aggressive. Al contrario, la capacità di esibire immediatamente all’autorità giudiziaria un dossier completo, generato da un sistema di controllo attivo, che dimostra l’efficace attuazione dei protocolli, è l’unica vera difesa. La richiesta di sequestro si fonda sul presupposto che il bene sia pertinente al reato o ne costituisca il profitto. Dimostrando attraverso log immutabili che l’ente ha fatto tutto il possibile per prevenire quel reato, si mina alla radice il presupposto della colpa di organizzazione e, di conseguenza, la legittimità del sequestro stesso. L’ente non avrebbe dovuto attendere la fine di un lungo dibattimento per vedere riconosciuta la propria correttezza; avrebbe potuto ottenerla in fase cautelare, salvaguardando la continuità operativa e il valore dell’investimento.

La vicenda di Torre Milano si chiude quindi con una vittoria processuale che, però, ha il sapore amaro di una battaglia che non si sarebbe mai dovuta combattere. La sentenza della giudice Braggion si fonda su una valutazione della mens rea, un’indagine psicologica sulla buona o mala fede degli agenti. Questo approccio lascia l’esito nelle mani della sensibilità e dell’interpretazione del singolo giudice. Un’organizzazione aziendale strutturata non può affidare il proprio destino e il proprio patrimonio a elementi così volatili. La prevenzione del rischio penale d’impresa non è una questione di intenzioni, ma di processi, controlli e prove. L’assenza di dolo o colpa, che in questo caso è stata faticosamente dimostrata a posteriori, con un modello di difesa integrato sarebbe stata un dato di fatto oggettivo, certificato dal sistema fin dal primo giorno. Il fascicolo del progetto Torre Milano, gestito tramite un’architettura come quella offerta dalla redazione di Scudo231, non sarebbe stato una raccolta di documenti cartacei, ma un digital twin dell’intero processo decisionale e autorizzativo, in grado di dimostrare scientificamente, e non solo di sostenere retoricamente, la totale assenza di profili di illeceità. La vera vittoria non consiste nell’essere assolti dopo anni di agonia, ma nel creare le condizioni operative e documentali per non essere mai, neppure, accusati.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/09/11/prima-sentenza-su-urbanistica-milano-buona-fede-e-nessun-accordo-illecito_0a894104-32b6-4bd6-bdd8-997d491fb36f.html