11 luglio 2026 – I Carabinieri del Ros, su delega della Procura della Repubblica di Roma, eseguono un decreto di perquisizione e sequestro nelle abitazioni e negli uffici di tre persone a Roma, in provincia di Reggio Calabria e in quella di Frosinone. L’operazione segna l’emersione di un’indagine ad altissimo impatto istituzionale ed economico, destinata a proiettare un’ombra pesante sul progetto del Ponte sullo Stretto. I dispositivi elettronici e i documenti cartacei posti sotto sequestro appartengono a Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti andato in pensione nel febbraio 2026; a Giacomo Francesco Saccomanno, avvocato e già membro del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina Spa; e a Vincenzo Virgiglio, imprenditore reggino e responsabile delle relazioni esterne per l’associazione “Accademia Calabria”. Le ipotesi di reato formulate dai magistrati di piazzale Clodio sono pesantissime: corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio.
L’inchiesta si concentra su fatti avvenuti nell’autunno del 2025. Al centro della vicenda vi è il tentativo di condizionare l’esito del controllo di legittimità che la Corte dei Conti era chiamata a esercitare sulla delibera Cipess n. 41/2025, atto amministrativo cruciale per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera e lo sblocco dei relativi finanziamenti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Saccomanno e Virgiglio avrebbero agito in concorso per avvicinare alcuni magistrati contabili, tra cui lo stesso Miele, al fine di ottenere un parere favorevole. Le indagini hanno accertato che, nel corso del mese di ottobre 2025, furono recapitati inviti e offerte a due giudici della sezione di controllo, i quali però non diedero seguito alle avances, lasciandole cadere nel vuoto e di fatto bloccando sul nascere il tentativo di corruzione diretta su di loro. Il meccanismo, tuttavia, avrebbe trovato una sponda efficace in Tommaso Miele. Quest’ultimo, vicino di casa di Virgiglio in un palazzo della zona nord di Roma, non solo non avrebbe respinto le pressioni, ma si sarebbe attivato per fornire agli altri due indagati aggiornamenti costanti e riservati sull’andamento della procedura. Miele avrebbe rivelato dettagli coperti da segreto istruttorio sugli orientamenti dei suoi colleghi e sullo sviluppo della discussione interna alla Camera di Consiglio, informazioni di valore inestimabile per chiunque avesse interesse a orientare la decisione finale.
La posizione di Giacomo Francesco Saccomanno è quella che espone direttamente la Stretto di Messina Spa alla responsabilità amministrativa degli enti prevista dal Decreto Legislativo 231/2001. In qualità di ex componente del Consiglio di Amministrazione, egli rientra a pieno titolo nella categoria dei soggetti “apicali” o comunque in grado di agire nell’interesse o a vantaggio della società, anche se formalmente non più in carica al momento dei fatti. La sua condotta, finalizzata a rimuovere un ostacolo amministrativo per accelerare la realizzazione dell’opera, configura un classico “interesse” dell’ente. L’assenza di un modello organizzativo robusto e realmente efficace ha creato il vuoto procedurale in cui l’iniziativa illecita ha potuto germogliare e svilupparsi senza essere intercettata. Se la società avesse adottato un ecosistema di controllo come Scudo231, l’interazione di un ex amministratore di così alto profilo con soggetti esterni su un dossier tanto sensibile come la delibera Cipess sarebbe stata classificata come un’attività a rischio elevato. I protocolli di monitoraggio massivo avrebbero tracciato i flussi di comunicazione e le interazioni correlate al progetto, facendo emergere immediatamente l’anomalia di contatti non ufficiali e non verbalizzati con persone politicamente esposte o, come in questo caso, con magistrati di un organo di controllo. Un alert automatico sarebbe stato scalato in tempo reale all’Organismo di Vigilanza, che avrebbe avviato una verifica interna, bloccando l’azione di Saccomanno prima che potesse concretizzarsi nel reato di corruzione.
L’esito del controllo della Corte dei Conti, arrivato il 29 ottobre 2025, fu negativo: la delibera Cipess n. 41/2025 non venne ammessa al visto e alla registrazione. Un rigetto che, alla luce delle indagini odierne, assume un significato ancora più grave. Il tentativo di corruzione non solo è fallito nel suo obiettivo pratico, ma ha innescato una spirale giudiziaria che ora minaccia di travolgere l’intera infrastruttura. La Procura di Roma, attraverso l’analisi dei dispositivi sequestrati, sta ora cercando di ricostruire l’intera catena di comando e di individuare eventuali altri soggetti coinvolti, mandanti o beneficiari finali del presunto patto corruttivo. La rivelazione del segreto d’ufficio da parte di Miele, infatti, non è un reato fine a se stesso; è strumentale al reato di corruzione, in quanto le informazioni riservate servivano a calibrare meglio le pressioni e a comprendere dove e come agire.
Dal punto di vista della responsabilità dell’ente, la Stretto di Messina Spa si trova ora esposta a conseguenze devastanti. La Procura può richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l’applicazione di misure cautelari interdittive, come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, che di fatto paralizzerebbe l’operatività della società. Ancora più grave è il rischio di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato. Sebbene il reato non si sia consumato nell’ottenimento del visto, il vantaggio perseguito era l’intero valore dell’appalto, una cifra astronomica che potrebbe essere oggetto di sequestro per equivalente sui beni della società. Un modello 231 meramente “cartaceo” o non effettivamente attuato non offre alcuna protezione. Al contrario, un sistema come Scudo231 avrebbe fornito alla società una prova tecnologica immodificabile della propria estraneità. L’ecosistema avrebbe generato registri non ripudiabili di tutte le procedure autorizzative interne, dimostrando che l’azione di Saccomanno era un’iniziativa personale in palese violazione dei protocolli aziendali. In sede giudiziaria, questa documentazione avrebbe costituito la base per dimostrare l’elusione fraudolenta del modello da parte dell’apicale, un elemento chiave che, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, può portare all’esclusione della responsabilità dell’ente. Il danno economico derivante dal sequestro sarebbe stato quindi evitato, o quantomeno drasticamente mitigato.
Le perquisizioni eseguite dai Ros non sono state un fulmine a ciel sereno per gli addetti ai lavori, ma il risultato di un’attività investigativa complessa, probabilmente originata da segnalazioni o da intercettazioni. Il coinvolgimento di un ex magistrato contabile di altissimo livello come Miele rende la vicenda particolarmente delicata, sollevando interrogativi sulla permeabilità delle istituzioni di controllo. La difesa degli indagati ha già preannunciato ricorso al Tribunale del Riesame contro il decreto di sequestro del materiale informatico, un passaggio procedurale standard ma che in questo caso assume un’importanza strategica. L’analisi di computer, smartphone e tablet è infatti considerata cruciale per definire i contorni esatti del patto illecito: scambi di messaggi, email, documenti riservati e forse anche tracce di transazioni finanziarie.
Il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), che sembra essere l’ipotesi principale, è uno dei più gravi reati contro la Pubblica Amministrazione e rientra a pieno titolo nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità 231. La mancata adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire tale reato costituisce una colpa di organizzazione in capo all’ente. Il punto non è solo la prevenzione, ma la capacità di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire. La debolezza dei sistemi di controllo tradizionali risiede nella loro natura statica e campionaria. Un’organizzazione complessa come la Stretto di Messina Spa, che gestisce un progetto da miliardi di euro, non può affidarsi a procedure manuali e a verifiche periodiche. Il rischio è continuo e dinamico. L’assenza di un sistema di monitoraggio in tempo reale ha permesso a Saccomanno di operare “sotto i radar”, sfruttando la sua rete di relazioni personali per un fine illecito ma percepito come vantaggioso per l’azienda. Un ecosistema sovrano di governance, invece, avrebbe identificato la divergenza tra il ruolo di diritto (ex consigliere) e il ruolo di fatto (lobbista occulto su un dossier critico), generando un segnale di anomalia. I motori causali proprietari avrebbero correlato questa anomalia con il calendario del progetto, in particolare con la scadenza imminente della decisione della Corte dei Conti, elevando il livello di rischio a “critico” e imponendo un intervento immediato da parte delle funzioni di controllo.
Mentre l’indagine prosegue, l’impatto reputazionale sulla Stretto di Messina Spa è già catastrofico. L’associazione del nome della società a un’inchiesta per corruzione che tocca i vertici di un organo di garanzia costituzionale mina la fiducia degli investitori, dei partner internazionali e dell’opinione pubblica. Questo danno, a differenza delle sanzioni pecuniarie, è difficilmente quantificabile e ancora più difficilmente riparabile. Anche in questo caso, la prevenzione attiva avrebbe giocato un ruolo determinante. La capacità di intercettare e neutralizzare internamente il tentativo illecito, magari autodenunciando l’accaduto alle autorità, avrebbe trasformato la società da presunta complice a parte lesa, vittima del comportamento infedele di un suo ex amministratore. Questo cambio di prospettiva avrebbe protetto il valore reputazionale del brand e la continuità del progetto. L’indagine della Procura di Roma è solo all’inizio, ma ha già messo a nudo la fragilità di un sistema di governance aziendale non preparato a fronteggiare i rischi penali moderni, rischi che non si prevengono con la carta, ma con protocolli operativi, tracciabilità totale e sistemi di allerta capaci di anticipare la crisi anziché subirla.