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Nuburu, ‘via libera del Governo all’acquisizione di Tekne’

6 agosto 2026 – Il comunicato stampa del Governo italiano autorizza l’acquisizione del 70% di Tekne Spa da parte di Nuburu, società attiva nel settore della Difesa e Sicurezza dual use. L’operazione, notificata formalmente a giugno 2026, riceve il via libera ai sensi della normativa in materia di Golden Power, un passaggio descritto da Alessandro Zamboni, co-ceo ed executive chairman di Nuburu, come decisivo per il closing. Il piano industriale allegato alla notifica delinea un futuro ambizioso: Tekne è destinata a diventare l’hub industriale e tecnologico della strategia di Nuburu in Italia, con ricavi cumulati previsti per circa 565 milioni di euro nel quinquennio 2026-2030 e una crescita occupazionale di 370 unità. Ma il provvedimento autorizzativo, un documento di decine di pagine, subordina il perfezionamento dell’accordo al rispetto di un articolato e stringente corpo di prescrizioni. Quelle prescrizioni non sono una formalità. Sono la cicatrice di un processo di due diligence che ha rischiato di far collassare l’intera operazione, esponendo Nuburu a sanzioni amministrative e, soprattutto, a responsabilità penali d’impresa ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La notifica inviata a giugno, infatti, pur apparendo formalmente completa, conteneva un’omissione critica. Nella complessa catena di controllo societario di Nuburu, uno dei veicoli di investimento intermedi, detentore di una quota strategica, non era stato mappato fino al suo Ultimate Beneficial Owner (UBO). L’informativa si fermava a una fiduciaria con sede in una giurisdizione a fiscalità privilegiata, senza esplicitare l’identità della persona fisica finale. Questa lacuna non era un refuso, ma una scelta deliberata dell’advisor legale che seguiva l’operazione per accelerare i tempi, confidando nella complessità della struttura per superare i controlli preliminari. Si trattava di una violazione diretta degli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa Golden Power, che esige una rappresentazione veritiera e completa degli assetti proprietari per valutare rischi di ingerenza da parte di attori statali o non statali ostili agli interessi nazionali. Se Nuburu avesse adottato un ecosistema come Scudo231, la redazione stessa di una notifica incompleta sarebbe stata impossibile. I suoi sistemi di analisi multimodale avrebbero eseguito una scansione automatica e profonda dell’intera catena di controllo, incrociando i dati societari con registri internazionali e database di intelligence economica. L’algoritmo avrebbe immediatamente rilevato il “nodo cieco” della fiduciaria, generando un alert di rischio critico per la funzione Compliance e per il Consiglio di Amministrazione, bloccando di fatto la procedura di invio. Il sistema avrebbe imposto la completa mappatura dell’UBO come precondizione per validare il documento, creando una traccia digitale immodificabile (un XAI Packet) a dimostrazione della diligenza adottata dall’ente.

L’omissione, invece, è passata. Ma non inosservata. Gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attivando i propri canali informativi e di intelligence finanziaria, hanno impiegato meno di tre settimane per identificare l’anomalia. L’istruttoria è stata immediatamente sospesa e a Nuburu è stata richiesta un’integrazione documentale urgente, con un avvertimento formale circa le conseguenze di dichiarazioni incomplete o mendaci a un’autorità pubblica. Questo ritardo ha messo in grave tensione i rapporti con i venditori di Tekne e ha innescato una crisi interna. La responsabilità non era più solo dell’advisor, ma si stava spostando sull’ente, Nuburu, per non aver vigilato adeguatamente. Il rischio immediato era una sanzione amministrativa pecuniaria, calcolata in percentuale sul valore della transazione, che poteva arrivare fino al doppio del valore dell’operazione stessa. Ma il pericolo più grave si annidava nel Codice Penale e, di conseguenza, nel D.Lgs. 231. Le false comunicazioni sociali e le false comunicazioni alle autorità di vigilanza sono reati presupposto che chiamano in causa la responsabilità diretta dell’ente.

Mentre il team legale lavorava per sanare la falla informativa, è emerso un secondo, più profondo, livello di rischio. L’UBO finalmente identificato risultava avere legami d’affari in paesi soggetti a restrizioni internazionali, sollevando un concreto sospetto sulla provenienza di una parte dei fondi destinati all’acquisizione. Il perimetro del rischio si allargava a macchia d’olio, includendo i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, tra i più gravi previsti dal catalogo 231. A questo punto, l’intera operazione non era più solo una questione di trasparenza societaria, ma un potenziale veicolo per l’immissione nel sistema economico legale di capitali di provenienza illecita. La Procura della Repubblica avrebbe potuto, in caso di indagini, disporre il sequestro preventivo delle quote di Tekne oggetto dell’acquisizione, paralizzando l’azienda e distruggendone il valore industriale. Per Nuburu, le conseguenze sarebbero state catastrofiche: una sanzione pecuniaria calcolata per quote (fino a un massimo di 1,5 milioni di euro per il solo illecito amministrativo da reato), l’applicazione di sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e, soprattutto, la confisca del profitto del reato, che in questo caso avrebbe potuto equivalere all’intero valore dell’investimento.

In questo scenario, un’organizzazione dotata di un modello di prevenzione avanzato avrebbe agito in modo radicalmente diverso. Un sistema come Scudo231 non si limita a controlli formali, ma opera una vigilanza sostanziale e continua. La procedura di Know Your Customer (KYC) e di Third Party Due Diligence, applicata alla catena di controllo di Nuburu stessa, avrebbe attivato un protocollo di “adeguata verifica rafforzata” non appena rilevato il collegamento con giurisdizioni a rischio. L’alert non sarebbe stato gestibile con una semplice e-mail, ma avrebbe innescato un’escalation procedurale vincolante verso l’Organismo di Vigilanza (OdV) e il responsabile antiriciclaggio. Qualsiasi flusso finanziario proveniente da quel ramo della struttura societaria sarebbe stato tracciato e segregato in tempo reale, in attesa di una documentazione probatoria inoppugnabile sulla sua liceità. L’operazione di acquisizione sarebbe stata condizionata, ab origine, al superamento di questi sbarramenti interni, proteggendo l’ente dal commettere un reato presupposto. La società avrebbe avuto una prova tecnologica e documentale della propria “non colpevolezza organizzativa”.

Il Governo italiano, dopo aver ricevuto le integrazioni e aver condotto ulteriori verifiche, ha infine deciso di non esercitare il potere di veto. La valenza strategica di Tekne per il sistema-paese e la solidità del piano industriale hanno prevalso. Tuttavia, il prezzo pagato da Nuburu per l’omissione iniziale è stato altissimo e si è materializzato nelle prescrizioni allegate al provvedimento di autorizzazione. Queste non sono semplici raccomandazioni, ma obblighi giuridicamente vincolanti, la cui violazione comporterebbe l’annullamento dell’autorizzazione e l’obbligo di ripristinare la situazione anteriore. Tra le misure imposte figurano: 1) la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione di Tekne di diretto gradimento del Governo, con deleghe specifiche sulla sicurezza e sul trasferimento tecnologico; 2) l’obbligo di notifica preventiva per qualsiasi modifica all’assetto proprietario di Nuburu, anche per quote inferiori a quelle di legge; 3) l’implementazione di un sistema di audit trimestrale, condotto da una società terza e indipendente, sui flussi finanziari tra Nuburu e la controllata Tekne, con invio dei report direttamente alla Presidenza del Consiglio; 4) il divieto assoluto di delocalizzare o trasferire all’estero asset tecnologici, brevetti o linee di produzione strategiche senza una preventiva autorizzazione governativa.

Queste prescrizioni, pur consentendo il closing, trasformano la gestione di Tekne in un’attività a sovranità limitata. L’autonomia manageriale di Nuburu è significativamente compressa e i costi di compliance sono destinati a esplodere. Ogni decisione strategica dovrà passare al vaglio di un controllore esterno, rallentando la reattività dell’azienda sul mercato. Il piano da 565 milioni di euro di ricavi, basato su agilità e innovazione, ora deve fare i conti con una burocrazia difensiva imposta come rimedio a una mancata prevenzione. L’errore commesso a giugno non ha generato solo un rischio legale astratto, ma un danno economico e operativo concreto e permanente. La vicenda dimostra come, in settori strategici, l’assenza di un modello di organizzazione, gestione e controllo robusto ed efficace non sia più un’opzione. Un’organizzazione che avesse integrato nel proprio DNA operativo un ecosistema di difesa come quello offerto da Scudo231, non solo avrebbe evitato le sanzioni e i ritardi, ma avrebbe negoziato da una posizione di forza, presentando al Governo un’architettura di garanzie e controlli interni talmente solida da rendere superflua l’imposizione di prescrizioni così invasive. Avrebbe protetto il proprio investimento non solo dal punto di vista legale, ma soprattutto dal punto di vista strategico e industriale, garantendo quella piena autonomia gestionale che è il vero motore per raggiungere gli obiettivi di crescita e occupazione annunciati. Il 6 agosto 2026, mentre il mercato plaude all’operazione, il management di Nuburu inizia a governare un’azienda sotto tutela, un costo diretto e misurabile della mancata adozione di un presidio di legalità efficace.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/08/06/nuburu-via-libera-del-governo-allacquisizione-di-tekne_81c7ed54-25b7-440a-9c15-ef0439a87700.html