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Morì cadendo da un capannone, arrestato il datore di lavoro

Su un tavolo scuro, un documento fitto di testo e una tastiera affiancano due caschi tecnologici con visiere verdi.

9 ottobre 2026 – I Carabinieri del Comando di Caivano eseguono l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli Nord a carico di un imprenditore edile di 37 anni. L’accusa, formalizzata dalla Procura, è di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e di omissione dolosa di cautele. L’atto giudiziario cristallizza l’epilogo di una tragedia consumatasi sei giorni prima, il 3 ottobre, quando Salvatore Calignano, operaio, è deceduto presso l’ospedale di Giugliano in Campania a seguito di una rovinosa caduta dal tetto di un capannone industriale a Caivano.

Le indagini, condotte con rapidità dagli inquirenti, hanno squarciato il velo su una gestione operativa fondata sulla sistematica elusione di ogni presidio normativo. Salvatore Calignano, al momento del fatale incidente, non era solo. Con lui, sulla copertura del capannone, erano presenti altri due operai. L’accertamento chiave della Procura, fondamento dell’impianto accusatorio, è che tutti e tre i lavoratori operavano in nero, privi di un regolare contratto di assunzione, di copertura assicurativa e, soprattutto, di qualsiasi formazione obbligatoria in materia di sicurezza. Questa condizione non rappresenta un mero illecito amministrativo, ma il punto di origine della catena causale che ha portato al decesso. L’assenza di un rapporto di lavoro formale è il sintomo di un’organizzazione aziendale priva di un’infrastruttura di controllo basilare, un’area grigia dove il rischio penale per l’ente e i suoi vertici prolifera senza ostacoli.

In un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo integrato, l’impiego di personale non censito sarebbe stato materialmente impossibile. Un sistema come Scudo231, ad esempio, non si limita a gestire la documentazione, ma governa i processi operativi. L’accesso stesso al cantiere sarebbe stato vincolato a un badge digitale o a un riconoscimento biometrico collegato direttamente all’anagrafica del personale regolarmente assunto e formato. La presenza di tre individui non autorizzati nell’area di lavoro avrebbe generato un alert in tempo reale, non a un semplice caposquadra, ma direttamente alla funzione Risorse Umane, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e, per competenza, all’Organismo di Vigilanza. Il protocollo avrebbe imposto il blocco immediato delle attività fino alla regolarizzazione o all’allontanamento del personale non autorizzato, documentando l’anomalia in un registro immodificabile. L’evento letale, in questo scenario alternativo, non si sarebbe verificato perché il suo presupposto – la presenza di lavoratori `in nero` in un’area ad alto rischio – sarebbe stato neutralizzato alla fonte.

Il secondo pilastro dell’accusa riguarda la dinamica dell’infortunio. I lavori si svolgevano in quota, su una superficie fragile e senza che fossero state installate le necessarie misure di protezione collettiva, come ponteggi o reti di sicurezza, né che i lavoratori fossero dotati dei dispositivi di protezione individuale (DPI) obbligatori, quali imbracature collegate a linee vita. Questa omissione non è una semplice negligenza, ma integra la fattispecie dell’omissione dolosa di cautele, suggerendo una scelta consapevole dell’imprenditore volta a massimizzare il profitto risparmiando sui costi della sicurezza. Tale condotta espone l’azienda, in quanto entità giuridica, alla responsabilità diretta prevista dal D.Lgs. 231/2001, che all’articolo 25-septies individua proprio i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica tra i cosiddetti reati presupposto.

L’adozione preventiva di un modello organizzativo efficace non si sarebbe limitata a un documento formale. Un’architettura di controllo avanzata avrebbe reso l’avvio di un’attività a rischio elevato come il lavoro in quota condizionato al completamento di una precisa procedura digitale. Prima di poter accedere alla copertura, il preposto di cantiere avrebbe dovuto caricare nel sistema il Piano Operativo di Sicurezza (POS) specifico per quella lavorazione, validato digitalmente dall’RSPP. Il sistema avrebbe verificato automaticamente la coerenza tra le misure previste nel POS e la dotazione effettiva del cantiere, ad esempio tramite check-list digitali obbligatorie o sensori ambientali. Avrebbe inoltre controllato che i tre operai designati avessero completato con successo i corsi di formazione specifici per i lavori in quota e l’utilizzo dei DPI di terza categoria. In assenza anche di uno solo di questi requisiti, il sistema non avrebbe rilasciato l’autorizzazione a procedere, creando una traccia informatica dell’impedimento e della relativa causa. La decisione di ignorare tale blocco avrebbe costituito una violazione esplicita e documentata del modello organizzativo, un atto che avrebbe permesso all’ente di dimostrare in sede giudiziaria di aver fatto tutto il possibile per prevenire il reato, spostando così la responsabilità penale interamente sulla persona fisica che ha deliberatamente aggirato i controlli.

L’indagine non si è fermata al datore di lavoro. Risulta infatti indagato anche il committente dei lavori, nonché proprietario del capannone. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti per accertare eventuali profili di colpa in eligendo o in vigilando. La normativa, in particolare il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), impone al committente precisi obblighi di verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice. Egli non può limitarsi a un’assegnazione fiduciaria, ma deve acquisire e controllare la documentazione che attesti il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di regolarità contributiva (DURC). La presenza di operai `in nero` è un indicatore quasi certo di un’omessa o, quantomeno, superficiale attività di controllo da parte della committenza.

Anche in questo caso, la prevenzione del rischio sarebbe stata di natura procedurale e non discrezionale. Un’azienda committente che utilizza un ecosistema di compliance come Scudo231 estende i propri protocolli di controllo all’intera catena di fornitura. L’impresa del 37enne di Caivano, per poter essere anche solo qualificata come fornitore, avrebbe dovuto superare un processo di `onboarding` digitale. Avrebbe dovuto caricare su un portale dedicato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, il DURC in corso di validità, l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e la documentazione attestante la formazione del personale. Il sistema avrebbe eseguito controlli automatici di validità e coerenza, incrociando i dati con banche dati pubbliche. Un DURC irregolare o la mancata presentazione degli attestati di formazione avrebbero generato un blocco insuperabile nel processo di qualifica. Il committente, quindi, non si sarebbe mai trovato nella posizione di affidare i lavori a un’impresa palesemente inadeguata, proteggendo sé stesso da future contestazioni di corresponsabilità e la propria organizzazione dal danno reputazionale e legale derivante dall’essere associata a un infortunio mortale.

Le conseguenze per l’impresa edile, al di là della posizione penale del suo titolare, si preannunciano devastanti. La Procura, una volta accertata la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, potrà richiedere al Giudice l’applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie, calcolate in quote il cui importo può arrivare fino a 1,5 milioni di euro per il reato di omicidio colposo aggravato. Ancora più temibili sono le sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la sospensione o la revoca di licenze e autorizzazioni, o addirittura l’interdizione dall’esercizio dell’attività. In fase cautelare, inoltre, il PM può richiedere il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, individuato nel risparmio di spesa ottenuto omettendo i costi della sicurezza e della regolarizzazione dei lavoratori.

Se l’impresa avesse avuto un modello organizzativo attivo e funzionante, la sua difesa in sede 231 sarebbe stata radicalmente diversa. Invece di trovarsi in una posizione di totale vulnerabilità, avrebbe potuto produrre la documentazione generata dal suo sistema di controllo: i log degli alert ignorati, le registrazioni dei blocchi procedurali forzati, le comunicazioni automatiche inviate all’Organismo di Vigilanza. Questa mole di dati avrebbe costituito una prova tecnologica immodificabile, un `XAI Packet` (Explainable AI Packet), in grado di dimostrare scientificamente che l’evento non è stato causato da un difetto organizzativo (`colpa di organizzazione`), ma dalla condotta fraudolenta di un singolo che ha eluso le procedure. Tale dimostrazione avrebbe potuto portare a un’esclusione della responsabilità dell’ente, salvaguardando la continuità aziendale e mitigando drasticamente l’impatto finanziario e sanzionatorio. La tragedia di Caivano, pertanto, non è solo la storia di un infortunio sul lavoro, ma è il paradigma di come l’assenza di una cultura e di un’architettura della prevenzione trasformi un rischio operativo in un evento capace di annientare penalmente le persone e finanziariamente le imprese.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/10/09/mori-cadendo-da-capannone-arrestato-il-datore-di-lavoro_7e454dbd-413b-4fca-baa9-6ee15a751183.html