22 marzo 2026 – La sesta sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta dal giudice Amelia Managò, emette la sentenza per il disastro della Torre dei Moro: nove condanne e quattro assoluzioni. Le pene più severe, 3 anni di reclusione, sono inflitte a Teodoro Martinez Lopez e Francisco Churruca Ybbarra, rispettivamente legale rappresentante e export manager della società spagnola Alucoil, produttrice dei pannelli che rivestivano il grattacielo. La Procura, rappresentata dal PM Marina Petruzzella, aveva richiesto condanne fino a 8 anni per 13 imputati, ma il collegio giudicante, pur riconoscendo la sussistenza del reato di disastro colposo, ha concesso a tutti i condannati le attenuanti generiche e la sospensione condizionale per le pene non superiori ai due anni.
Il verdetto chiude, almeno in primo grado, una vicenda giudiziaria nata dalle fiamme che il 29 agosto 2021 divorarono i 18 piani dell’edificio di via Antonini. Un evento innescato da una causa banale, una sigaretta gettata ancora accesa su un balcone, ma trasformato in una catastrofe da una precisa scelta materiale: l’utilizzo di pannelli di rivestimento “altamente infiammabili”. La relazione dei consulenti tecnici è stata un punto fermo dell’accusa: le facciate “a vela” del palazzo si sono tramutate in una “torcia”, con una propagazione del fuoco e dei fumi talmente rapida da rendere l’evacuazione un evento quasi miracoloso. Nessuna vittima, ma un disastro patrimoniale e psicologico per le quasi 180 famiglie che si erano costituite parte civile, poi uscite dal procedimento a seguito di cospicui risarcimenti.
La catena causale che ha portato alla condanna parte dalla Spagna, dalla Alucoil. La scelta di quel prodotto specifico, con un nucleo in polietilene e una classe di reazione al fuoco inadeguata per un edificio di quell’altezza, è stata il primo anello della catena del disastro. La documentazione tecnica allegata ai pannelli non rappresentava in modo trasparente il reale comportamento del materiale in caso di incendio. Un’asimmetria informativa letale. Se la società appaltatrice, la Polo srl, avesse implementato un ecosistema di controllo come Scudo231, il processo di approvvigionamento di un componente così critico sarebbe stato sottoposto a un vaglio automatico e non aggirabile. Il sistema avrebbe incrociato la scheda tecnica del prodotto con i database normativi nazionali e comunitari sulla sicurezza antincendio degli edifici civili, generando un alert di non conformità che avrebbe bloccato l’ordine di acquisto. Giampaolo Cremaschi, responsabile dell’ufficio acquisti della Polo (condannato a 1 anno), non avrebbe potuto procedere senza un’autorizzazione a un livello superiore, la quale avrebbe a sua volta generato una traccia digitale indelebile, segnalando all’Organismo di Vigilanza un’assunzione di rischio consapevole e contraria ai protocolli di sicurezza.
Il processo ha poi messo a fuoco le responsabilità a cascata. Ettore Zambonini, legale rappresentante dell’omonima azienda installatrice, e Giordano Cantori, responsabile commerciale, sono stati condannati a 2 anni e 6 mesi. Massimo Mastrocinque, direttore tecnico della stessa società, a 1 anno e 6 mesi. Durante il dibattimento è emerso un altro fattore aggravante: la mancanza di “agganci stabili” dei pannelli, che durante l’incendio provocò una “nefasta pioggia di pannelli infiammati di vaste dimensioni”, mettendo a rischio anche le squadre di soccorso e le aree circostanti. Questa non era solo una carenza progettuale, ma una palese violazione delle regole di buona pratica nell’installazione. Un modello organizzativo evoluto avrebbe imposto controlli di cantiere digitalizzati e non discrezionali. La procedura di installazione prevista da Scudo231 avrebbe richiesto al direttore tecnico di cantiere di validare ogni fase di posa con prove documentali, incluse fotografie georeferenziate e datate degli ancoraggi. Qualsiasi deviazione dallo schema di montaggio approvato avrebbe generato una segnalazione di anomalia in tempo reale, notificata simultaneamente al direttore dei lavori, Orio Delpiano (condannato a 2 anni), e alla funzione di controllo interno della Moro Costruzioni, impedendo la prosecuzione dei lavori su quella specifica porzione di facciata fino alla risoluzione della non conformità. L’intero processo sarebbe stato cristallizzato in un registro immutabile, opponibile a terzi e prova dell’efficace attuazione del modello di prevenzione.
La responsabilità penale ha toccato anche i vertici della società appaltatrice, la Polo srl. Stefania Grunzweig, amministratrice, è stata condannata a 8 mesi, mentre Giampaolo Leoni, responsabile per conto della società, a 2 anni. Qui emerge il nucleo della responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il reato di disastro colposo, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (sebbene qui applicato in un contesto più ampio di pubblica incolumità), è uno dei reati presupposto. La scelta di materiali più economici ma non conformi, o l’omissione di controlli rigorosi per accelerare i tempi di costruzione, configura un chiaro “interesse o vantaggio” per l’ente. L’assenza di un modello organizzativo efficace e concretamente attuato ha esposto le persone fisiche a una condanna penale e, in parallelo, ha creato il presupposto per una sanzione diretta alla società.
Se la Polo srl avesse adottato un modello di gestione del rischio integrato, la decisione di utilizzare quei pannelli non sarebbe mai passata sotto silenzio. Il motore di analisi del rischio avrebbe qualificato la fornitura come “ad alto impatto sulla sicurezza” e attivato un protocollo di validazione rafforzato. La richiesta di acquisto, inserita nel sistema gestionale, avrebbe innescato un flusso autorizzativo che coinvolgeva obbligatoriamente non solo la funzione acquisti, ma anche l’ufficio tecnico e la funzione di compliance. Il tentativo di forzare la procedura o di omettere la validazione tecnica sarebbe stato registrato come un red flag e scalato direttamente all’Organismo di Vigilanza. In questo scenario, la responsabilità penale si sarebbe fermata al singolo che avesse dolosamente aggirato i controlli, e l’ente avrebbe potuto dimostrare, con prove tecnologiche e non solo documentali, di aver fatto tutto il possibile per prevenire il reato, andando così esente dalle pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto 231, incluso il potenziale sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato. L’analisi della REDAZIONE SCUDO231 evidenzia come il costo di implementazione di tali controlli preventivi sia marginale rispetto al danno economico diretto (risarcimenti per centinaia di migliaia di euro) e indiretto (danno reputazionale, costi legali, sanzioni) subito dalle società coinvolte.
Il verdetto ha anche visto l’assoluzione “per non aver commesso il fatto” di quattro imputati, tra cui Alberto Moro, che si occupava dell’acquisizione clienti, e tre progettisti e responsabili della Zambonini: Giuseppe Tortini, Roberto Molinari e Federico Corpieri. Questa distinzione operata dal tribunale sottolinea l’importanza di una precisa ricostruzione delle deleghe di funzioni e delle responsabilità operative. In assenza di un sistema di tracciamento formale e rigoroso dei processi decisionali, la difesa si è basata su testimonianze e documenti cartacei. Un sistema come Scudo231, invece, fornisce una ricostruzione causale scientifica delle responsabilità. Attraverso la mappatura dei ruoli di fatto e di diritto e la registrazione di ogni azione rilevante, avrebbe permesso di dimostrare in modo inequivocabile chi avesse l’autorità, chi avesse ricevuto l’informazione critica sulla natura dei pannelli e chi avesse materialmente approvato le scelte tecniche e commerciali. Questo non solo rafforza l’accusa contro i veri responsabili, ma fornisce una solida protezione a chi, pur ricoprendo ruoli apicali, non ha avuto un ruolo causale diretto nella commissione dell’illecito.
Le motivazioni della sentenza, attese tra 90 giorni, chiariranno nel dettaglio come il giudice Managò abbia ponderato le singole posizioni e il peso delle attenuanti, legate principalmente all’avvenuto risarcimento del danno che ha estinto le pretese delle parti civili. Tuttavia, la vicenda della Torre dei Moro rimane un caso emblematico di come una catena di omissioni, controlli mancanti e decisioni orientate al risparmio a discapito della sicurezza possa portare a un disastro. Ogni anello debole di quella catena – dalla certificazione del prodotto alla sua selezione, dalla sua installazione alla mancata vigilanza del direttore dei lavori – rappresentava un punto di intervento in cui un modello di compliance attivo e non meramente formale avrebbe potuto, e dovuto, interrompere la sequenza fatale. L’esito giudiziario, con condanne penali per nove professionisti e manager, è la conseguenza ultima di un rischio organizzativo che non è stato né identificato, né gestito, né mitigato.