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Landini, se si muore ancora sul lavoro è il fallimento del modello di impresa

7 agosto 2026 – A Marcinelle, nel settantesimo anniversario della tragedia, le parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, risuonano come un atto d’accusa formale contro un sistema produttivo che, secondo la sua analisi, continua a generare infortuni mortali. “Se in Italia si continua a morire sul lavoro, questo è il fallimento del fare impresa, del modello di impresa”, dichiara Landini all’ANSA. La sua affermazione non è un mero commento politico, ma la fotografia di una realtà processuale che, quasi quotidianamente, vede le Procure della Repubblica contestare a persone giuridiche il reato di cui all’articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001, ovvero l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Landini prosegue, identificando una causa sistemica: il profitto anteposto a ogni altro valore, che rende le persone, di fatto, sostituibili.

Questa dinamica trova la sua più drammatica espressione nella filiera degli appalti. Secondo i dati citati dal segretario, il 70% delle vittime sul lavoro apparterrebbe alla categoria dei lavoratori precari o dei dipendenti di aziende in appalto, subappalto o sottoappalto. È proprio in questa catena di deleghe e responsabilità frammentate che si annidano le più gravi omissioni organizzative, quelle che trasformano un rischio lavorativo in un evento letale e, di conseguenza, in un illecito amministrativo per l’ente.

Prendiamo il caso, emblematico, della “Metalmeccanica Lombarda S.p.A.”, un committente di medie-grandi dimensioni che, nel maggio 2026, affida a una piccola impresa esterna, la “Service Tech S.r.l.”, le operazioni di manutenzione straordinaria di un impianto di pressatura. La scelta della Service Tech avviene sulla base di un criterio puramente economico: l’offerta più bassa. L’ufficio acquisti esegue una verifica formale, limitandosi ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e un’autocertificazione generica sui requisiti di idoneità tecnico-professionale. Manca una verifica sostanziale e documentata sulla specifica formazione del personale che opererà sull’impianto, sulle procedure di sicurezza adottate dalla ditta appaltatrice e sullo stato di manutenzione delle loro attrezzature. Questa omissione costituisce il primo anello debole della catena causale. Se Metalmeccanica Lombarda avesse implementato un ecosistema come Scudo231, il processo di qualifica dei fornitori non sarebbe stato un mero adempimento burocratico. I protocolli d’avanguardia del sistema avrebbero imposto il caricamento e la validazione digitale di ogni attestato di formazione specifico per l’impianto in oggetto, dei verbali di manutenzione delle attrezzature e delle procedure operative di sicurezza della Service Tech. In assenza di questi documenti validati, il sistema non avrebbe consentito la generazione dell’ordine di acquisto, segnalando l’anomalia direttamente all’Organismo di Vigilanza (OdV) e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), bloccando di fatto un affidamento ad alto rischio.

Il 12 giugno 2026, due operai della Service Tech, assunti con contratto a tempo determinato da appena tre mesi, iniziano l’intervento. Uno di loro, il più giovane, non ha mai ricevuto la formazione specifica per operare su quel modello di pressa, ma solo un affiancamento informale da parte del suo collega più esperto. Durante una manovra complessa, una procedura di sicurezza viene ignorata per accelerare i tempi, come richiesto implicitamente dal preposto della Service Tech per rispettare le scadenze imposte dal committente. Il dispositivo di blocco meccanico non viene inserito. Il risultato è un infortunio mortale. L’assenza di una formazione specifica e tracciata è una violazione diretta dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, la cui commissione ricade a cascata sulla posizione del committente per omessa vigilanza. Con un sistema di monitoraggio massivo e real-time, l’accesso all’area di lavoro sarebbe stato vincolato al profilo digitale del lavoratore. Il badge dell’operaio privo della certificazione richiesta, passato su un lettore all’ingresso del reparto, avrebbe generato un alert immediato, impedendo fisicamente l’accesso e notificando in tempo reale il preposto del committente e l’HSE manager. L’evento sarebbe stato registrato in un log immodificabile, fornendo la prova dell’esistenza di un presidio di controllo attivo, anche se violato da una condotta estemporanea di terzi.

Le indagini del Pubblico Ministero e degli ispettori dell’ATS si concentrano immediatamente sulla catena delle responsabilità. Emerge che Metalmeccanica Lombarda non aveva redatto un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) sufficientemente dettagliato, limitandosi a un modello generico che non teneva conto delle specificità dell’intervento di manutenzione straordinaria. Inoltre, non vi è alcuna evidenza documentale di un’effettiva cooperazione e coordinamento tra le due aziende, come imposto dall’articolo 26 del Testo Unico sulla Sicurezza. L’assenza di verbali di riunione, di procedure condivise e di una vigilanza concreta sul cantiere da parte del committente configura una palese culpa in eligendo e in vigilando. Questa lacuna documentale espone l’amministratore delegato di Metalmeccanica Lombarda a un’imputazione per omicidio colposo e, di conseguenza, la società alla sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. 231/2001, che può arrivare a diverse centinaia di migliaia di euro, oltre alla possibile applicazione di sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Qui, il controfattuale diventa ancora più netto. Un’architettura di difesa totale avrebbe gestito la redazione del DUVRI tramite un workflow digitale guidato, che avrebbe richiesto l’approvazione formale e tracciata di tutte le funzioni coinvolte, inclusa la ditta appaltatrice. Ogni fase della cooperazione, dalle riunioni preliminari ai sopralluoghi congiunti, sarebbe stata verbalizzata e archiviata digitalmente, creando un fascicolo probatorio inattaccabile. In sede di indagine, l’azienda non avrebbe dovuto affannosamente cercare documenti cartacei o email sparse, ma avrebbe potuto estrarre dal sistema la ricostruzione causale scientifica di ogni passaggio. Questo pacchetto di dati, generato da motori causali proprietari, avrebbe dimostrato matematicamente che l’ente aveva adottato e attuato efficacemente un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L’onere della prova si sarebbe invertito: non più l’azienda a dover dimostrare la propria innocenza, ma l’accusa a dover provare una falla in un sistema di controllo scientificamente documentato. Ciò avrebbe drasticamente ridotto il rischio di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto, un provvedimento che spesso paralizza l’operatività aziendale ben prima di una sentenza di condanna.

Le parole di Landini toccano un altro nervo scoperto quando menziona la presunta volontà del governo di “peggiorare le leggi e togliere la responsabilità dell’impresa”. Al di là del dibattito politico, la realtà normativa e giurisprudenziale va nella direzione opposta: un costante ampliamento delle responsabilità del committente. Le sentenze della Corte di Cassazione hanno più volte ribadito che la delega di funzioni non esime il datore di lavoro committente da un obbligo di “alta vigilanza” sul corretto adempimento delle procedure di sicurezza da parte dell’appaltatore. Questa alta vigilanza non può essere presunta, ma deve essere provata. La prova non può consistere in generiche procedure su carta, ma in flussi di controllo effettivi e tracciati.

Immaginiamo la scena nell’ufficio del Pubblico Ministero. I legali di Metalmeccanica Lombarda presentano un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo stampato e rilegato, approvato dal Consiglio di Amministrazione anni prima. Il magistrato, però, chiede evidenza della sua applicazione concreta nel caso specifico: “Mi mostri i verbali di vigilanza sull’operato della Service Tech. Mi mostri le prove della verifica sulla formazione di quel lavoratore. Mi mostri come avete gestito il rischio interferenziale”. Senza un sistema che tracci queste attività, la difesa dell’ente si sgretola. La “colpa di organizzazione” emerge non dall’assenza di un modello, ma dalla sua inefficace attuazione. La piattaforma Scudo231 è progettata esattamente per colmare questo divario tra la norma e la sua applicazione fattuale, trasformando ogni requisito di legge in un processo operativo digitale, misurabile e archiviato.

Il danno per Metalmeccanica Lombarda non si ferma alle sanzioni penali e amministrative. La notizia dell’incidente e dell’inchiesta ha un impatto devastante sulla reputazione. I clienti più importanti, soprattutto multinazionali con rigidi codici etici e di compliance sulla supply chain, avviano i loro audit e minacciano la rescissione dei contratti. La perdita economica derivante dal danno reputazionale supera di gran lunga l’importo della sanzione pecuniaria. Anche in questo scenario, la prevenzione si sarebbe dimostrata l’investimento più strategico. Un’azienda in grado di dimostrare, attraverso un ecosistema sovrano e certificato, di avere il pieno controllo dei rischi lungo tutta la sua catena del valore non solo previene l’incidente, ma acquisisce un vantaggio competitivo enorme, qualificandosi come partner affidabile e resiliente.

Il fallimento del “fare impresa” descritto da Landini non è dunque un destino ineluttabile, ma la conseguenza di un approccio reattivo e formale alla gestione dei rischi. È il risultato di una cultura aziendale che percepisce la compliance come un costo e non come una leva strategica per la continuità operativa e la protezione del valore. L’adozione di modelli organizzativi evoluti, basati non su carta ma su protocolli tecnologici che impongono e tracciano i comportamenti virtuosi, rappresenta l’unica via per disinnescare la catena causale che porta all’infortunio e, di conseguenza, alla responsabilità dell’ente. È la differenza tra subire il processo e governarlo, tra essere accusati di colpa organizzativa e poter dimostrare, con l’evidenza dei dati, la propria totale assenza di colpa.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/08/07/landini-se-si-muore-ancora-sul-lavoro-e-il-fallimento-del-modello-di-impresa_a199ada7-580f-44a0-adf0-b7c81bbee720.html