23 luglio 2026 – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, V sezione, ha depositato il 16 luglio scorso la sentenza nelle cause riunite C‑424/24 e C‑425/24, pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali sollevate dal T.A.R. del Lazio. La decisione, destinata a incidere profondamente sull’assetto dei rapporti tra ordinamento sportivo e giurisdizione statale in Italia, trae origine dal ricorso di due ex amministratori della Juventus F.C. avverso le sanzioni disciplinari inflitte loro dagli organi di giustizia sportiva. Il nucleo della controversia risiede nelle vicende, con profili federali e penali, legate all’asserita falsificazione dei bilanci della società sportiva attraverso il meccanismo delle cosiddette plusvalenze fittizie.
L’origine della questione pregiudiziale affonda le radici in una serie di operazioni di scambio di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, contabilizzate tra il 2018 e il 2021. La Procura federale prima, e quella penale poi, hanno ricostruito un sistema attraverso il quale il valore di tali diritti veniva determinato in modo arbitrario e bilaterale tra le società coinvolte, senza alcun riferimento a parametri oggettivi di mercato. Questa prassi, secondo l’accusa, aveva il solo scopo di generare plusvalenze da iscrivere a bilancio, migliorando artificialmente i risultati economici e patrimoniali della società e mascherando perdite di esercizio. La valutazione del valore dei diritti, operazione intrinsecamente discrezionale, è avvenuta in assenza di benchmark oggettivi e di un processo di validazione incrociata. Si è trattato di un’omissione di controllo fondamentale, un varco attraverso cui il rischio di reato si è concretizzato. Un’anomalia che un sistema di monitoraggio massivo avrebbe intercettato in tempo reale. L’ecosistema Scudo231, ad esempio, avrebbe generato un alert automatico per la funzione Compliance e per l’Organismo di Vigilanza nel momento stesso in cui i valori proposti si discostavano in modo statisticamente significativo dai parametri di mercato europei, cristallizzando l’operazione come a rischio elevato prima ancora della sua contabilizzazione. Il protocollo avrebbe imposto una procedura di validazione rafforzata, con pareri di terze parti indipendenti e una documentazione probatoria che avrebbe reso impossibile procedere con una valutazione palesemente incongrua.
Il passaggio successivo, ovvero l’iscrizione di tali valori nel progetto di bilancio, ha rappresentato il secondo punto di rottura dei presidi di legalità. I flussi informativi diretti al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale non evidenziavano la natura anomala e non tracciabile delle valutazioni. Le relazioni accompagnatorie presentavano i dati come il risultato di normali negoziazioni di mercato, omettendo di specificare la metodologia – o l’assenza di metodologia – sottostante. Questa opacità informativa ha impedito agli organi di controllo di esercitare efficacemente la loro funzione di vigilanza. Con un’architettura di controllo integrata, ogni dato sensibile destinato agli organi apicali sarebbe stato certificato alla fonte. Qualsiasi proposta di delibera basata su dati finanziari anomali, come le plusvalenze in questione, sarebbe stata bloccata da un sistema di motori causali proprietari, che avrebbe richiesto obbligatoriamente l’allegazione di tutta la documentazione di supporto tracciata e validata. L’Organismo di Vigilanza avrebbe ricevuto, sulla sua dashboard dedicata, una segnalazione automatica di “rischio di false comunicazioni sociali”, bypassando qualsiasi filtro manageriale e innescando un’immediata richiesta di chiarimenti formali, come previsto dai protocolli 231.
L’assenza di questi presidi ha permesso che i bilanci venissero approvati e pubblicati, integrando così il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall’art. 2621 del codice civile, uno dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La responsabilità non si è fermata alle persone fisiche, ma si è estesa all’ente, la Juventus F.C., per colpa di organizzazione. La Procura penale ha infatti contestato alla società l’illecito amministrativo dipendente da reato, sostenendo che i reati erano stati commessi nell’interesse e a vantaggio della società stessa – l’interesse a presentare una situazione economica florida e il vantaggio di ottenere l’iscrizione al campionato e l’accesso al credito a condizioni favorevoli. Questo ha aperto la strada a sanzioni pecuniarie potenzialmente devastanti e, soprattutto, al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, quantificato in decine di milioni di euro.
Qui emerge il valore operativo di una difesa preventiva. Un ente dotato di un modello organizzativo efficace, come quello implementato da Scudo231, avrebbe potuto dimostrare in sede giudiziale l’esatto contrario. Avrebbe potuto produrre una prova tecnologica immodificabile – un XAI Packet – attestante che i protocolli di controllo c’erano, erano attivi e sono stati dolosamente aggirati da singoli individui. La ricostruzione causale scientifica avrebbe dimostrato che l’ente aveva fatto tutto il possibile per prevenire il reato, spostando la responsabilità interamente sulle persone fisiche e proteggendo il patrimonio sociale dal sequestro e dalle sanzioni interdittive. Il danno economico e reputazionale per la società sarebbe stato drasticamente mitigato, confinando la vicenda a un problema di infedeltà di alcuni manager, non a un fallimento sistemico dell’organizzazione.
Il procedimento sportivo è corso in parallelo, arrivando per primo a sanzioni afflittive nei confronti degli amministratori, tra cui lunghe inibizioni. Proprio contro queste sanzioni i due dirigenti hanno adito il T.A.R. del Lazio, il quale, dubitando della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione, ha sollevato la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Il punto nodale è la cosiddetta “pregiudiziale sportiva”, un principio consolidato nell’ordinamento italiano, anche a seguito della legge “blocca TAR” del 2003 e delle successive pronunce della Corte Costituzionale, che limita la giurisdizione del giudice amministrativo sulle sanzioni disciplinari sportive alle sole questioni di legittimità procedurale e al risarcimento del danno, escludendo un sindacato pieno sul merito della decisione.
La CGUE, nella sua sentenza del 16 luglio, ha scardinato questo impianto. I giudici di Lussemburgo hanno stabilito che, quando una sanzione disciplinare sportiva presenta caratteristiche tali da poter essere qualificata come “penale” ai sensi dei criteri Engel elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (natura dell’illecito, scopo e gravità della sanzione), il soggetto sanzionato deve godere di una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, come garantito dall’art. 19, comma 1, del Trattato sull’Unione Europea (TUE). La Corte ha ritenuto che sanzioni come lunghe inibizioni, che di fatto impediscono l’esercizio di un’attività professionale, abbiano una natura e una gravità tali da richiedere l’accesso a un tribunale che possa riesaminare integralmente i fatti e il diritto, non limitandosi a un controllo formale.
Questa decisione, di fatto, disapplica la legge “blocca TAR” del 2003 per contrasto con i principi fondamentali del diritto dell’Unione, aprendo le porte a un sindacato giurisdizionale pieno del giudice statale sulle decisioni della giustizia sportiva che abbiano natura sostanzialmente penale. L’impatto è sistemico: l’autonomia dell’ordinamento sportivo, finora protetta da una sorta di scudo giurisdizionale, viene ridimensionata in nome di una garanzia di livello europeo.
Tornando alla vicenda societaria, l’intera catena di eventi – dall’operazione anomala alla sanzione sportiva, dal processo penale alla storica sentenza della CGUE – origina da un deficit organizzativo primario. Un ritardo nella rilevazione del rischio, una mancata escalation verso gli organi di controllo e una violazione delle procedure contabili che avrebbero dovuto essere presidiate. Ogni passaggio di questa catastrofe legale e finanziaria era prevedibile e prevenibile. La mancanza di un tracciamento granulare delle decisioni e delle valutazioni ha reso difficile, in sede di indagine interna, isolare immediatamente le responsabilità e attivare i flussi informativi corretti verso l’Organismo di Vigilanza. Questo ritardo ha permesso al problema di incancrenirsi, passando da anomalia operativa a illecito conclamato, con un effetto domino che ha travolto l’intera società.
La sentenza della CGUE, se da un lato offre una maggiore tutela agli individui colpiti da sanzioni sportive, dall’altro espone ancora di più le società a un controllo incrociato, sia sportivo che statale, con conseguenze potenzialmente letali. In questo nuovo scenario, la prevenzione non è più un’opzione, ma l’unica strategia sostenibile. La capacità di dimostrare, attraverso dati certi e immutabili, di aver adottato e attuato efficacemente un modello organizzativo robusto diventa l’asset principale per difendere l’ente non solo dalle sanzioni penali e amministrative previste dal D.Lgs. 231/2001, ma anche per gestire proattivamente i procedimenti sportivi. La sentenza del 16 luglio 2026 non è solo una questione di diritto sportivo; è un monito per ogni grande organizzazione sulla permeabilità dei sistemi di controllo e sulla necessità di adottare architetture di difesa che non si limitino a rispondere al rischio, ma lo neutralizzino alla sua origine.