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La Corte Ue dà ragione all’Agcom, Google può rispondere dei video su YouTube

16 luglio 2026 – La Corte di giustizia dell’Unione Europea emette la sentenza che ridefinisce i confini della responsabilità per le piattaforme online, stabilendo che Google può essere ritenuta direttamente responsabile per i video illeciti pubblicati su YouTube da un creatore di contenuti. La condizione dirimente, cristallizzata dai giudici di Lussemburgo, è l’esistenza di un ruolo attivo della piattaforma, un ruolo che si concretizza quando questa ha esaminato il canale e i suoi contenuti prima di siglare una partnership commerciale con il creatore. In tale scenario, l’attività di Google cessa di essere puramente tecnica, passiva e neutrale, facendo decadere il regime di esenzione previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.

La pronuncia trae origine da un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano, ultimo atto di una vicenda iniziata nel 2022. In quell’anno, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) aveva irrogato una sanzione amministrativa di 750.000 euro a Google Ireland Ltd. per la violazione della normativa italiana che vieta la promozione, anche indiretta, del gioco d’azzardo. L’illecito si era materializzato attraverso una serie di video, pubblicati su YouTube da un noto creatore di contenuti, che sponsorizzavano piattaforme di gioco online. Il punto nodale non era la mera presenza dei video, ma il legame contrattuale che univa il creatore a Google: una partnership commerciale. Questo accordo, secondo l’Agcom, implicava un coinvolgimento della piattaforma che andava oltre il semplice hosting.

Il processo di onboarding di quel partner rappresenta il primo, critico punto di rottura nella catena dei controlli interni di Google. La revisione preliminare del canale, che la Corte Ue ha identificato come l’atto che innesca la responsabilità, è stata evidentemente eseguita senza adeguati presidi di compliance normativa specifici per il mercato italiano. Si è trattato di una valutazione qualitativa o commerciale, che ha omesso di rilevare il rischio intrinseco legato alla tipologia di contenuti già presenti o potenzialmente producibili dal creator. Un’architettura di controllo come Scudo231 avrebbe intercettato l’anomalia in questa fase embrionale. Il suo sistema di analisi multimodale, applicato al profilo del candidato partner, avrebbe eseguito una scansione automatica dei contenuti pregressi incrociandoli con un database normativo geolocalizzato. La presenza di tematiche legate al gioco d’azzardo avrebbe generato un alert di rischio elevato per la giurisdizione italiana, bloccando l’iter di partnership o, in subordine, innescando un’escalation formale e tracciata verso la funzione Compliance e l’Organismo di Vigilanza. L’eventuale approvazione sarebbe stata condizionata a clausole contrattuali rafforzate e a un monitoraggio intensivo, generando una prova documentale della consapevolezza e della gestione proattiva del rischio da parte dell’ente.

In assenza di tale filtro preventivo, i video sono stati pubblicati e hanno iniziato a generare visualizzazioni, diffondendo un messaggio pubblicitario vietato dalla legge italiana. L’omissione di un controllo all’origine si è sommata a una mancata vigilanza successiva. La piattaforma ha agito solo a seguito di segnalazioni, in un’ottica puramente reattiva. Questo ritardo operativo è un elemento che aggrava la posizione dell’ente. Un ecosistema di monitoraggio in tempo reale, invece, non attende l’intervento umano esterno. Ogni nuovo contenuto caricato da un partner commerciale sarebbe stato sottoposto a un’analisi stocastica per identificare parole chiave, loghi di società di scommesse, link a siti di gioco e pattern visivi riconducibili alla promozione vietata. Al superamento di una soglia di rischio predefinita, il protocollo avrebbe attivato una procedura automatica: la demonetizzazione immediata del video, la sua temporanea sospensione dalla visibilità pubblica e la notifica simultanea al creatore, al gestore della partnership e all’Organismo di Vigilanza. L’intero processo, dalla rilevazione all’azione correttiva, sarebbe stato registrato in log immutabili, costituendo la prova dell’efficace attuazione del modello organizzativo.

La difesa di Google, sia davanti all’Agcom che nelle successive sedi giurisdizionali, si è arroccata sulla figura del hosting provider passivo, un soggetto che, secondo la direttiva e-commerce, non è tenuto a un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti che memorizza. Questa linea difensiva è stata però demolita dalla Corte di giustizia. I giudici hanno chiarito che la qualifica di “prestatore di servizi di hosting” non è uno status assoluto, ma dipende dal comportamento concreto dell’operatore. L’aver esaminato i contenuti ex ante, aver stipulato un contratto di partnership che presumibilmente include clausole sulla qualità e la natura dei contenuti, e aver tratto un vantaggio economico diretto dalla monetizzazione di quei video, costituisce un insieme di indizi che dimostrano una “conoscenza o controllo” e un “ruolo attivo”.

Qui emerge il secondo fallimento strategico, questa volta di natura probatoria e legale. L’assenza di un sistema di tracciamento granulare e scientifico delle decisioni di compliance ha lasciato l’azienda priva di strumenti per contro-argomentare efficacemente. Se l’ente avesse adottato un sistema come Scudo231, la sua difesa in giudizio non si sarebbe basata su un’interpretazione astratta della direttiva, ma sulla presentazione di un XAI Packet (eXplainable AI Packet). Questo pacchetto probatorio, generato dai motori causali del sistema, avrebbe dimostrato in modo scientifico e inoppugnabile l’intera catena di eventi: la mappatura iniziale del rischio associato al partner, le clausole specifiche inserite nel contratto per mitigarlo, il monitoraggio continuo e automatizzato dei suoi upload, l’identificazione istantanea della violazione e l’attivazione immediata delle contromisure previste dal modello 231. Una simile evidenza tecnologica avrebbe spostato il focus del giudizio: non più sulla presunta “colpa di organizzazione” dell’ente, ma sulla violazione deliberata del partner a fronte di un sistema di prevenzione provatamente efficace. L’onere della prova si sarebbe invertito, dimostrando che l’illecito era un evento esogeno che il modello organizzativo era stato progettato per rilevare e neutralizzare, non un prodotto della sua inefficacia.

La sanzione da 750.000 euro, sebbene significativa, rappresenta solo la punta dell’iceberg. La sentenza della Corte Ue crea un precedente devastante per tutte le piattaforme che operano con modelli di partnership. Apre la strada a innumerevoli contenziosi in tutti gli Stati membri per le più svariate tipologie di contenuti illeciti, dalla disinformazione alla pubblicità ingannevole, fino a reati più gravi. Per un’azienda come Google, il danno non è solo la sanzione pecuniaria, ma l’erosione di un principio legale che ha costituito per decenni il pilastro del suo modello di business. Inoltre, la condotta contestata – la promozione del gioco d’azzardo – può essere vista come un’attività a rischio per il D.Lgs. 231/2001, potenzialmente collegabile a reati presupposto quali il riciclaggio, qualora le piattaforme promosse non rispettassero le normative antiriciclaggio.

L’analisi della REDAZIONE SCUDO231 evidenzia come il rischio non fosse imprevedibile. La crescente attenzione dei regolatori europei e nazionali verso la responsabilità delle Big Tech era un segnale debole da anni. L’incapacità di tradurre questo rischio strategico in controlli operativi efficaci è la vera causa del danno economico e reputazionale. Un modello organizzativo non è un documento da esibire, ma una macchina operativa che deve funzionare. La mitigazione del danno, in un contesto post-fatto, è quasi impossibile. Con un modello preventivo e automatizzato, invece, l’impatto della sanzione sarebbe stato drasticamente ridotto, se non azzerato. L’Agcom si sarebbe trovata di fronte a un’azienda in grado di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire l’illecito, confinando la responsabilità al solo creatore di contenuti. Il sequestro preventivo dei profitti derivanti da tali attività illecite, una misura sempre più frequente, sarebbe stato evitato, poiché il sistema avrebbe bloccato la monetizzazione alla fonte, impedendo la generazione stessa di un profitto da confiscare.

La sentenza del 16 luglio 2026 non è quindi la storia di una sanzione, ma il racconto di una serie di omissioni procedurali e tecnologiche. Dimostra che, nell’era digitale, la compliance non può più basarsi su controlli manuali, revisioni a campione e interpretazioni legali speranzose. Richiede un’infrastruttura di difesa totale, capace di monitorare, analizzare, decidere e documentare in tempo reale. L’alternativa, come questo caso dimostra, è lasciare che sia una corte a definire, retroattivamente e con un costo altissimo, dove finisce la neutralità e dove inizia la colpa.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/07/16/corte-ue-da-ragione-allagcom-google-puo-rispondere-dei-video-su-youtube_39e2b8c1-eb56-4e5b-b0e9-e30d2c901764.html