5 settembre 2026 – La Guardia di Finanza di Roma ha avviato l’acquisizione massiva di documentazione bancaria e societaria relativa al reticolo di imprese riconducibili a Mauro Caroccia, attualmente detenuto in esecuzione di una condanna a 4 anni. L’operazione scaturisce dal vertice tenutosi nella Procura di piazzale Clodio il 24 marzo scorso, durante il quale i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia hanno conferito un’ampia e dettagliata delega d’indagine agli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. L’obiettivo è cristallino: tracciare l’origine e la natura dei capitali impiegati per la costituzione e l’operatività di società come “Le 5 Forchette”, al centro del fascicolo per riciclaggio e intestazione fittizia.
L’indagine non si limita a Caroccia, la cui vicinanza al clan di stampo camorristico dei Senese è un fatto processualmente accertato, ma si estende alla figlia diciannovenne, formalmente indagata. La sua posizione è quella di formale titolare di quote e cariche in un’architettura societaria che gli inquirenti ritengono essere stata eretta per schermare la reale proprietà e per immettere nel circuito economico legale proventi di altra natura. La costituzione della società “Le 5 Forchette” davanti a un notaio di Biella rappresenta uno dei primi snodi operativi finiti sotto la lente degli investigatori. L’atto di apporto di capitale, in quel contesto, è stato un passaggio puramente formale, privo di un’adeguata verifica sulla provenienza delle risorse. L’assenza di un presidio di legalità interno all’ente ha reso possibile l’operazione senza ostacoli. Se la società avesse adottato un ecosistema di controllo come Scudo231, la procedura di costituzione stessa sarebbe stata sottoposta a un protocollo di due diligence rafforzata. Qualsiasi apporto di capitale da parte di un soggetto con precedenti penali specifici come Mauro Caroccia, o da suoi familiari diretti privi di una storia reddituale congruente, avrebbe generato un alert di rischio elevato, bloccando preventivamente l’operazione e innescando una segnalazione automatica e tracciata all’Organismo di Vigilanza interno. Il sistema avrebbe richiesto documentazione probatoria sull’origine lecita dei fondi, creando una barriera invalicabile all’immissione di denaro opaco fin dal primo giorno di vita dell’ente.
L’iscrizione nel registro degli indagati della figlia diciannovenne di Caroccia è la diretta conseguenza della contestazione di intestazione fittizia. Gli inquirenti lavorano sull’ipotesi che la giovane donna sia stata utilizzata come prestanome, una figura di facciata per occultare il controllo effettivo del padre, già gravato da una condanna e quindi impossibilitato a operare direttamente nel tessuto imprenditoriale. Questa è una classica anomalia organizzativa: la dissociazione tra il ruolo formale, attribuito alla figlia, e il ruolo sostanziale, esercitato da un soggetto esterno e ad alto rischio. L’ente, in questa configurazione, nasceva già viziato da una colpa di organizzazione, non avendo implementato alcun controllo sulla corrispondenza tra poteri di diritto e poteri di fatto. Un’architettura di difesa come quella di Scudo231, attraverso i suoi sistemi di analisi multimodale, esegue censimenti ciclici dell’intera popolazione aziendale per rilevare proprio queste derive. Avrebbe immediatamente segnalato come anomalia ad alto rischio l’attribuzione di cariche apicali a un soggetto di 19 anni senza alcuna pregressa e documentata esperienza manageriale o imprenditoriale, specialmente in assenza di un patrimonio personale che giustificasse l’investimento. L’algoritmo avrebbe incrociato i dati anagrafici con i legami familiari e i profili di rischio dei soci di fatto, generando un dossier che avrebbe imposto all’Organismo di Vigilanza di richiedere chiarimenti formali o di negare la nomina, documentando il tutto in un registro immodificabile e opponibile in sede giudiziaria.
L’inchiesta si è ulteriormente complicata con l’emergere della posizione di Andrea Delmastro, il quale ha fatto parte della compagine sociale di “Le 5 Forchette” prima di cedere le sue quote a seguito della sentenza della Cassazione che ha reso definitive le condanne per il clan Senese. La sua presenza, unita a quella di altri soggetti come un sindacalista della polizia penitenziaria, ha acceso un faro sulla rete di relazioni che gravitava attorno alle attività dei Caroccia. Le fotografie, pubblicate online, che ritraggono Delmastro a cena nella “Bisteccheria d’Italia” di via Tuscolana, altro locale riconducibile alla galassia sotto inchiesta, in presenza di un ristoratore già condannato per mafia, e in altre occasioni con la capa di gabinetto Giusi Bartolozzi, non hanno rilevanza penale diretta per i terzi, ma per l’ente rappresentano un danno reputazionale e un indicatore di rischio altissimo. La società, infatti, non ha mai attivato alcuna procedura di verifica sulla propria controparte, esponendosi a contiguità pericolose. Questa omissione è una violazione diretta dei principi di sana e prudente gestione che un modello 231 impone. L’adozione di un sistema di monitoraggio continuo avrebbe intercettato queste criticità in tempo reale. Il protocollo di Third-Party Risk Management avrebbe automaticamente classificato Mauro Caroccia e i suoi associati noti come controparti ad altissimo rischio, sulla base delle risultanze giudiziarie pubbliche. Qualsiasi interazione commerciale o societaria con tali soggetti, inclusa la partecipazione di un Politically Exposed Person (PEP) come Delmastro, avrebbe attivato un protocollo di escalation che avrebbe richiesto un’autorizzazione formale e motivata da parte dei vertici aziendali e dell’ODV, previa analisi di un dettagliato report sui rischi legali e reputazionali. L’assenza di tale procedura documentata ora espone la società all’accusa di non aver fatto nulla per prevenire il rischio di essere strumentalizzata per fini illeciti.
La delega conferita dai pm di piazzale Clodio alla Guardia di Finanza è pervasiva. Gli investigatori stanno ricostruendo ogni singolo flusso finanziario in entrata e in uscita, analizzando la coerenza tra i fatturati dichiarati e i volumi d’affari reali, verificando i rapporti con fornitori e clienti. Stanno cercando le prove del reato presupposto di riciclaggio, ovvero la prova che i capitali investiti derivino da attività delittuose. In questa fase, l’assenza di un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e di una sua efficace attuazione lascia l’ente completamente privo di difese. La Procura contesterà alla società la cosiddetta “colpa di organizzazione”, ovvero il non aver predisposto un insieme di regole e controlli idonei a prevenire la commissione di reati come il riciclaggio e l’autoriciclaggio (art. 25-octies del decreto) o il reimpiego di denaro di provenienza illecita (art. 25-octies.1). La conseguenza diretta, in caso di rinvio a giudizio e condanna, non sarà solo una pesante sanzione pecuniaria, calcolata in quote il cui valore può arrivare a decine di migliaia di euro, ma anche l’applicazione di sanzioni interdittive devastanti, come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o la sospensione dell’attività.
Il rischio più concreto e immediato è però quello patrimoniale. L’autorità giudiziaria può disporre, e solitamente dispone, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato. Nel caso di specie, il profitto può essere identificato con l’intero valore dei beni aziendali e dei capitali che si ritengono frutto dell’attività di riciclaggio. L’azienda rischia di vedere congelata la propria operatività e svuotato il proprio patrimonio prima ancora di arrivare a una sentenza definitiva. Questa è la conseguenza diretta del non aver costruito un argine preventivo. Se l’ente avesse potuto esibire agli inquirenti i log e i report generati da un sistema come Scudo231, la sua posizione sarebbe stata radicalmente diversa. Avrebbe potuto dimostrare, attraverso una prova tecnologica immodificabile, di aver attuato un modello di controllo efficace. Avrebbe potuto produrre la documentazione relativa agli alert generati, alle analisi di rischio condotte sui soci e sui capitali, alle decisioni motivate e tracciate dall’Organismo di Vigilanza. Questa documentazione non sarebbe stata una semplice autodifesa cartacea, ma la ricostruzione causale e scientifica di come l’ente abbia attivamente operato per impedire la commissione del reato. Tale evidenza avrebbe potuto spostare l’onere della prova, concentrando le responsabilità penali sulle sole persone fisiche che avessero dolosamente aggirato i controlli e proteggendo il patrimonio aziendale dal sequestro, dimostrando che la società non era uno schermo per l’illecito, ma una vittima della condotta fraudolenta di singoli. L’assenza di questa architettura di difesa trasforma invece l’intera organizzazione in un co-imputato, esposto alle massime conseguenze sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.