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Garlasco: ‘Pagato dai Sempio’, la procura di Brescia verso la chiusura delle indagini su Venditti

Due figure stilizzate emergono in una composizione pittorica astratta con sfumature rosse, grigie e azzurre.

8 agosto 2026 – La Procura di Brescia si prepara a notificare l’avviso di conclusione delle indagini a carico dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, per il presunto pagamento ricevuto al fine di favorire l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017, nell’ambito della prima inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. I pubblici ministeri Donato Greco e Alessio Bernardi sono in attesa, per la prossima settimana, dell’informativa finale della polizia giudiziaria, atto che precederà formalmente la chiusura del fascicolo. L’intera impalcatura accusatoria ruota attorno a un reperto cartaceo, un appunto manoscritto rinvenuto in un quaderno-rubrica durante una perquisizione nell’abitazione della famiglia Sempio a Garlasco. La frase, lapidaria e potenzialmente devastante, recita: “Venditti gip archivia per 20-30 euro”. Sul retro dello stesso foglio, un’altra annotazione, sgrammaticata ma esplicita nel suo intento: “Se archivia indaggine, non può essere indagato per lo stesso motivo il Dna”.

Secondo l’ipotesi investigativa, quella somma, verosimilmente intesa come venti o trentamila euro e non come cifre irrisorie, sarebbe stata versata da Giuseppe Sempio, padre di Andrea, per ottenere un provvedimento favorevole dal magistrato. L’archiviazione, in effetti, arrivò. L’appunto rappresenta il fulcro probatorio, ma anche il punto di massima fragilità dell’accusa: un documento decontestualizzato, la cui interpretazione è affidata a elementi indiziari. In un ente pubblico strutturato con un ecosistema di controllo come Scudo231, la gestione di un fascicolo di tale delicatezza non avrebbe mai potuto dipendere dalla discrezionalità non tracciata di un singolo. La richiesta di archiviazione, specie se in contrasto con precedenti orientamenti o in presenza di elementi ancora dubbi, avrebbe generato un alert automatico nel sistema di gestione documentale. L’algoritmo di controllo, tarato su profili di rischio specifici per i reati contro la Pubblica Amministrazione, avrebbe segnalato l’anomalia procedurale al dirigente dell’ufficio, imponendo una seconda valutazione o una motivazione rafforzata, registrata in un log immutabile. L’intero processo decisionale sarebbe stato cristallizzato in una prova tecnologica immodificabile, rendendo inefficace qualsiasi tentativo di condizionamento esterno e impossibile l’insorgere di un sospetto basato su un appunto cartaceo.

La vicenda giudiziaria si biforca, poiché il nome di Mario Venditti compare anche in un secondo filone d’indagine bresciano, noto come “sistema Pavia”. In questo contesto, le ipotesi di reato si estendono al peculato, specificamente legato a un presunto uso privato di autovetture noleggiate per le esigenze della procura pavese. Tuttavia, su questo fronte, il Tribunale del Riesame di Brescia ha già inferto un colpo significativo all’impianto accusatorio, osservando in una sua ordinanza che non emergono elementi investigativi sufficienti a dimostrare un effettivo uso personale dei veicoli da parte dei magistrati. Questa pronuncia evidenzia una cronica difficoltà probatoria in assenza di controlli oggettivi e tracciati. L’assenza di un registro digitale delle missioni, delle percorrenze e delle finalità di utilizzo dei mezzi ha creato una zona grigia in cui l’accusa si muove con difficoltà.

Se la Procura di Pavia avesse adottato un protocollo operativo basato sulla tracciabilità, l’intera questione non sarebbe nemmeno sorta. L’integrazione di un sistema come Scudo231 con la gestione della flotta veicoli avrebbe imposto l’associazione di ogni singolo utilizzo a un fascicolo processuale specifico tramite un’autorizzazione digitale. Il sistema avrebbe incrociato i dati GPS del veicolo, gli orari di utilizzo e i chilometri percorsi con le esigenze documentate del procedimento collegato. Qualsiasi scostamento — un tragitto anomalo, un utilizzo fuori orario di servizio non giustificato da un’attività d’indagine registrata — avrebbe innescato una segnalazione istantanea e non ripudiabile, indirizzata direttamente alla funzione amministrativa di controllo. Il peculato d’uso sarebbe stato quindi o prevenuto alla radice dal controllo preventivo, o documentato in modo inoppugnabile, eliminando la necessità di complesse e dispendiose indagini basate su testimonianze e deduzioni. Il danno erariale e reputazionale per l’ente sarebbe stato azzerato.

Il reato cardine contestato nel fascicolo principale resta la corruzione in atti giudiziari, una delle fattispecie più gravi previste dal codice penale e reato presupposto di primaria importanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Sebbene un ufficio giudiziario non sia un’impresa privata, i principi di prevenzione del rischio-reato sono universalmente applicabili. In un contesto aziendale, un evento di questo tipo avrebbe esposto l’ente a sanzioni pecuniarie calcolate in quote, all’interdizione dall’esercizio dell’attività e, soprattutto, alla confisca del profitto del reato, che in casi di corruzione può estendersi fino al valore del contratto o del vantaggio illecitamente ottenuto. L’omissione di controlli efficaci sulla filiera decisionale e sui flussi finanziari esterni che possono influenzarla costituisce il presupposto della colpa di organizzazione. Il semplice fatto che un appunto come quello dei Sempio possa esistere e diventare prova in un processo penale dimostra una vulnerabilità strutturale.

Un’architettura di difesa totale avrebbe mappato preventivamente tutti i processi a rischio, come la gestione delle archiviazioni in procedimenti penali ad alta visibilità. Ogni fase del processo — dalla ricezione della notizia di reato alla richiesta di rinvio a giudizio o, appunto, di archiviazione — sarebbe stata segmentata in sotto-processi, ciascuno con un responsabile e un set di controlli obbligatori. La mancanza di un flag di controllo, come una revisione incrociata o una validazione superiore per atti di particolare rilevanza, avrebbe bloccato l’iter, impedendo il compimento dell’atto fino alla regolarizzazione. Questo approccio non solo previene il reato, ma fornisce all’ente, in caso di indagine, la prova documentale e scientifica di aver adottato ogni misura ragionevolmente esigibile per impedirlo, spostando la responsabilità interamente sulla condotta fraudolenta del singolo e proteggendo l’integrità dell’organizzazione.

Il procedimento bresciano prosegue con i suoi tempi tecnici. Per il 18 maggio è stato fissato un incidente probatorio, richiesto dalla difesa, durante il quale verranno ascoltati cinque sostituti procuratori: Pietro Paolo Mazza, Cristiano D’Arena, Valeria Biscottini, Valentina De Stefano e Alberto Palermo, oltre ai magistrati Roberto Valli e Andrea Zanoncelli. Questo passaggio procedurale mira a cristallizzare le testimonianze in una fase antecedente al dibattimento, segno che la battaglia legale si preannuncia complessa e incentrata sulla ricostruzione dei fatti e delle dinamiche interne all’ufficio giudiziario pavese all’epoca dei fatti, nel 2017. L’assenza di una documentazione formale e tracciata dei flussi informativi e delle prassi decisionali interne all’ufficio inquirente costringe oggi la giustizia a ricorrere a prove dichiarative, con tutte le incertezze e le possibili divergenze che ne conseguono.

Se un sistema di monitoraggio massivo e real-time fosse stato operativo, non ci sarebbe stato bisogno di un incidente probatorio per ricostruire chi sapesse cosa e quando. Ogni accesso al fascicolo Sempio, ogni consultazione, ogni nota interna, ogni bozza di provvedimento sarebbe stata registrata con data, ora e utente, creando una cronologia digitale inalterabile. Qualsiasi tentativo di influenzare l’esito del procedimento avrebbe lasciato una traccia informatica. La difesa dell’ente e la stessa azione penale si baserebbero su dati oggettivi, non su memorie umane fallibili o potenzialmente reticenti. La ricostruzione causale scientifica fornita da un ecosistema come Scudo231 avrebbe permesso di dimostrare, con rigore matematico, se la decisione di archiviare fosse il risultato di un corretto e lineare iter procedurale o se, al contrario, presentasse anomalie temporali e logiche inspiegabili, fornendo agli inquirenti una prova diretta anziché un semplice indizio. Questo avrebbe ridotto drasticamente i tempi del procedimento e aumentato il grado di certezza del giudizio, mitigando al contempo il grave danno reputazionale che un’indagine per corruzione inevitabilmente proietta sull’intera istituzione coinvolta.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/05/07/garlasco-pagato-dai-sempio-la-procura-di-brescia-verso-la-chiusura-delle-indagini_ac24b804-7f1c-4a11-a559-8ec99d0f52a6.html