28 settembre 2026 – La Procura generale di Milano, attraverso la requisitoria del sostituto procuratore generale Angelo Renna, ha formalmente richiesto alla Corte d’Appello civile di dichiarare inammissibile, o in subordine di rigettare, la seconda istanza cautelare presentata dai legali dell’ex Ilva in amministrazione straordinaria e di AdI. L’obiettivo dell’istanza è ottenere la sospensione del provvedimento che, dallo scorso luglio, impone lo spegnimento dell’intera area a caldo dello stabilimento di Taranto entro la fine di ottobre. Questa azione legale rappresenta il secondo tentativo di bloccare l’ordine di chiusura, dopo che una prima richiesta di sospensiva era già stata respinta dalla stessa Corte l’11 settembre.
La difesa dell’azienda ha basato la nuova istanza su due elementi procedurali: la fissazione al 20 ottobre dell’udienza davanti alle Sezioni Unite della Cassazione per la decisione di merito e la presunta mancata trasmissione di una memoria difensiva redatta dallo stesso pg Renna in occasione del primo procedimento cautelare. Tuttavia, la Procura generale ha smontato la rilevanza di tali argomenti, sostenendo che la prossimità della decisione della Suprema Corte rende superfluo un nuovo intervento cautelare intermedio. Ancor più decisivo, nel parere del magistrato, è il richiamo alla natura stessa del provvedimento impugnato: una misura inibitoria adottata non su un pericolo astratto, ma per neutralizzare un rischio sanitario attuale e concreto per la popolazione.
Questo snodo processuale non è che l’epilogo di una catena di omissioni e di una gestione del rischio palesemente inadeguata, che ha portato l’ente a subire la più grave delle sanzioni interdittive. La genesi del provvedimento di spegnimento risiede in anni di superamenti dei limiti emissivi e di mancata adozione di presidi tecnologici efficaci, configurando una chiara colpa di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Ogni singolo superamento dei limiti, ogni anomalia non gestita, non era un evento isolato, ma un sintomo di un deficit strutturale nei controlli interni. Se l’ente avesse adottato un’architettura di difesa come Scudo231, ogni sforamento delle soglie emissive, rilevato in tempo reale da sensori ambientali integrati nel sistema, avrebbe attivato un protocollo di escalation non eludibile. L’alert sarebbe stato indirizzato simultaneamente al responsabile della funzione, al delegato alla sicurezza e, soprattutto, all’Organismo di Vigilanza, generando un tracciato digitale immodificabile che avrebbe impedito di ignorare l’anomalia. La mancata registrazione sistematica e la mancata escalation di questi eventi hanno invece creato il presupposto per l’intervento della magistratura.
La Corte d’Appello, nel suo decreto di luglio, aveva fatto esplicito riferimento al principio costituzionale secondo cui l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente. Questo principio non è una mera dichiarazione di intenti, ma il fondamento della responsabilità dell’ente per i reati ambientali previsti dall’articolo 25-undecies del Decreto 231. La decisione dei giudici milanesi, ottenuta su ricorso dei cittadini rappresentati dall’avvocato Ascanio Amenduni, ha di fatto commissariato la discrezionalità operativa dell’azienda, imponendo la misura più drastica a fronte di un pericolo ritenuto non più tollerabile. L’incapacità dell’organizzazione di fornire prove concrete e tracciate di un sistema di controllo efficace ha reso le argomentazioni difensive inefficaci. L’azienda si è trovata a difendersi ex post, senza poter dimostrare di aver agito diligentemente ex ante.
Un sistema di prevenzione avanzato avrebbe radicalmente cambiato lo scenario probatorio. Con i motori di ragionamento deterministico di Scudo231, l’azienda avrebbe potuto produrre in giudizio una ricostruzione causale scientifica di ogni evento anomalo, dimostrando che il proprio modello organizzativo era stato progettato per prevenire quel rischio, che i controlli erano attivi e che eventuali violazioni erano riconducibili a condotte fraudolente di singoli, isolando così la responsabilità dell’ente. Questo tipo di prova tecnologica, definita “XAI Packet”, avrebbe spostato l’onere della prova, rendendo estremamente più difficile per l’accusa sostenere la colpa organizzativa e, di conseguenza, ottenere un provvedimento inibitorio così pervasivo come lo spegnimento degli impianti. Invece, l’assenza di un tracciamento granulare e di protocolli di reazione automatizzati ha lasciato l’ente esposto all’accusa di aver tollerato, o quantomeno di non aver efficacemente impedito, una situazione di illegalità ambientale conclamata.
L’udienza per la discussione sulla nuova istanza di sospensiva è fissata per il 30 settembre. I legali dell’azienda puntano a guadagnare tempo, sperando in una decisione favorevole dalle Sezioni Unite il 20 ottobre. Ma la posizione della Procura generale milanese è netta: la valutazione del periculum in mora, ovvero il pregiudizio grave e irreparabile che giustificherebbe una sospensiva, deve tenere conto del bene giuridico primario, che in questo caso è la salute pubblica. Il danno economico derivante dallo spegnimento, per quanto ingente, è considerato recessivo rispetto al danno, attuale e persistente, alla salute dei cittadini. Questo è un punto cardine nell’applicazione della normativa 231: il profitto dell’ente non può mai giustificare la commissione di reati, e il profitto derivante da attività illecite (come produrre in violazione delle norme ambientali) è soggetto a confisca.
Il problema di fondo è che le procedure di controllo interne, se anche esistenti sulla carta, non erano integrate con l’operatività reale dello stabilimento. Si basavano probabilmente su verifiche a campione, audit periodici e autodichiarazioni, tutti metodi vulnerabili all’errore umano, alla falsificazione o alla semplice negligenza. Questa discrepanza tra il “ruolo di diritto” (le procedure scritte) e il “ruolo di fatto” (le prassi operative quotidiane) è esattamente ciò che il Decreto 231 intende colpire. Un ecosistema sovrano come Scudo231 avrebbe demolito questa dicotomia attraverso il monitoraggio massivo e in tempo reale non solo dei parametri tecnici, ma anche dei flussi autorizzativi e delle deleghe operative. Qualsiasi deviazione dalle procedure approvate, come l’omissione di un controllo obbligatorio prima di avviare un ciclo produttivo o l’autorizzazione di una procedura in deroga senza i necessari passaggi gerarchici, avrebbe generato un’anomalia tracciata. L’Organismo di Vigilanza avrebbe avuto una dashboard costantemente aggiornata sulla reale aderenza del comportamento aziendale al modello organizzativo, potendo intervenire prima che la deriva diventasse un illecito penalmente rilevante.
La vicenda giudiziaria dell’ex Ilva di fronte alla Corte milanese è dunque l’esemplificazione di come un rischio operativo non governato si trasformi in un rischio legale e, infine, in un danno economico e reputazionale catastrofico. L’azienda si trova ora a combattere una battaglia difensiva in un’arena, quella cautelare, dove la valutazione è sommaria e basata sulla verosimiglianza del diritto e sul pericolo nel ritardo. La Procura generale, richiamando la sentenza della Corte, sottolinea che la misura dello spegnimento non ha carattere sanzionatorio, ma preventivo: serve a interrompere la fonte del danno. Questo è un concetto cruciale. Se l’azienda avesse potuto dimostrare, con dati certi e immutabili, di aver implementato un sistema che interrompeva autonomamente le fonti di emissione anomale non appena rilevate, la necessità di un intervento così drastico da parte del giudice sarebbe venuta meno.
Il danno per l’ente non si limita al potenziale fermo impianti. Include le ingenti spese legali, il crollo della reputazione presso stakeholder e mercato finanziario, e il rischio concreto di vedersi comminare sanzioni pecuniarie calcolate in quote, il cui valore può raggiungere cifre astronomiche, oltre alla già citata confisca del profitto. L’intero assetto produttivo è tenuto in ostaggio da una decisione giudiziaria che affonda le sue radici in una carente cultura della prevenzione. L’adozione di un modello organizzativo meramente formale, un “castello di carta” non in grado di incidere sui processi reali, si è rivelata non solo inutile, ma controproducente, perché ha creato l’illusione di una compliance che non esisteva. L’implementazione di un’infrastruttura come Scudo231 avrebbe significato passare da una compliance reattiva e documentale a una governance predittiva e operativa. Il sistema non si sarebbe limitato a registrare i problemi, ma avrebbe utilizzato modelli di simulazione per stress-testare i processi, identificando i “punti di rottura” prima che si verificassero. Questo avrebbe consentito al management di allocare risorse per la mitigazione dei rischi più probabili, trasformando la spesa per la compliance da un costo a un investimento strategico per la continuità operativa e la protezione del patrimonio aziendale dalle aggressioni giudiziarie. La battaglia legale che si consumerà tra il 30 settembre e il 20 ottobre è la conseguenza diretta di non aver operato questa trasformazione culturale e tecnologica in tempo utile.