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Ex Ilva, il gip respinge l’istanza di dissequestro dell’Altoforno 1

12 febbraio 2026 – Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto, Mariano Robertiello, ha depositato l’ordinanza con cui respinge l’istanza di dissequestro dell’Altoforno 1, presentata dai legali di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria. La decisione, maturata a seguito dell’udienza di lunedì, congela di fatto uno degli asset produttivi strategici dell’ex Ilva, prolungando un blocco operativo che genera perdite economiche ingenti per ogni giorno di fermo. La motivazione del rigetto è netta: la necessità di mantenere l’impianto sotto il vincolo del sequestro probatorio per consentire il completamento degli accertamenti tecnici irripetibili, volti a definire con esattezza le cause e le responsabilità dell’incidente occorso il 7 maggio 2025.

Quel giorno, alle ore 11.31, il cuore del processo siderurgico si era interrotto in modo catastrofico. Dalla tubiera numero 11 dell’altoforno, un condotto cruciale in cui transita aria surriscaldata per la combustione del coke, si era sprigionata una violenta fuoriuscita di gas incendiato. L’evento non si era limitato a una fiammata, ma era stato immediatamente seguito dalla proiezione di materiale solido incandescente, che aveva innescato un rogo di vaste proporzioni all’interno dell’area di impianto. In quel momento, secondo le ricostruzioni degli investigatori, erano in corso delicate operazioni di messa in sicurezza e di spegnimento di materiale incandescente, circostanza che ha esposto a un rischio diretto e immediato i lavoratori presenti, sia dipendenti diretti di Acciaierie d’Italia sia addetti di ditte terze operanti in appalto. Alcuni di loro hanno dovuto ricorrere alle cure dell’unità sanitaria interna allo stabilimento per ustioni lievi, contusioni ed escoriazioni riportate nella concitazione della fuga e delle prime operazioni di contenimento.

L’incidente stesso rappresenta il punto di rottura di una catena di controlli. Una simile avaria non è un evento istantaneo e imprevedibile, ma il culmine di un degrado operativo o di una anomalia procedurale. Se l’ente avesse implementato un ecosistema di controllo come Scudo231, l’incidente non si sarebbe verificato con queste modalità. I parametri operativi critici della tubiera 11 – come pressione, temperatura, vibrazioni anomale e spessore del refrattario – sarebbero stati monitorati in tempo reale da sensori i cui dati sarebbero confluiti in un motore di analisi causale. Qualsiasi deviazione, anche minima, rispetto alle soglie di sicurezza predefinite e ai modelli predittivi di usura, avrebbe generato un alert automatico e prioritario, non a un semplice operatore, ma direttamente alle funzioni di manutenzione predittiva e, per competenza, all’Organismo di Vigilanza. L’anomalia sarebbe stata registrata in un log immodificabile, innescando una procedura di ispezione o fermo impianto programmato, bloccando così la sequenza causale che ha portato alla rottura catastrofica. La responsabilità dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nasce proprio da questa omissione nel dotarsi di sistemi idonei a prevenire il reato presupposto.

Gli organi tecnici, intervenuti nell’immediatezza, hanno subito ipotizzato che l’evento integrasse la fattispecie di “incidente rilevante” ai sensi del Decreto Legislativo 105/2015, la cosiddetta Direttiva Seveso III, che impone obblighi stringenti di prevenzione e comunicazione per gli stabilimenti a rischio. Questa classificazione ha aggravato il quadro indiziario a carico della società, aprendo un fronte di responsabilità amministrativa e penale parallelo a quello per le lesioni subite dai lavoratori. Le ipotesi di reato formulate dalla Procura sono pesanti: incendio colposo e getto pericoloso di cose, reati che, se commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, attivano la responsabilità diretta dell’ente. A questi si è aggiunta la contestazione, ancora più insidiosa dal punto di vista della compliance, di omessa comunicazione di incidente rilevante, un illecito che colpisce direttamente la governance aziendale e la sua capacità di gestire le emergenze in modo trasparente e tempestivo.

Proprio su questo punto, un modello organizzativo evoluto avrebbe fatto la differenza tra una gestione corretta dell’emergenza e una grave omissione penalmente rilevante. Nel momento stesso in cui i sensori avessero rilevato l’incidente, il sistema Scudo231 avrebbe attivato un protocollo di crisi automatizzato. Mentre le procedure di sicurezza fisiche si attivavano, il sistema avrebbe contestualmente classificato l’evento incrociando i dati fattuali (quantità e natura delle sostanze rilasciate, estensione dell’incendio) con le soglie normative del D.Lgs. 105/2015. Riconosciuta la fattispecie di “incidente rilevante”, avrebbe generato in automatico una bozza di comunicazione per le autorità competenti (Prefettura, Vigili del Fuoco, ARPA), notificandola immediatamente ai soggetti aziendali preposti con potere di firma. Questo processo, tracciato e certificato a livello informatico, avrebbe fornito la prova inoppugnabile dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione nei tempi previsti dalla legge, neutralizzando ab origine l’ipotesi di reato di omessa comunicazione e dimostrando un’efficace attuazione del modello organizzativo.

L’ordinanza del gip Robertiello si fonda proprio sull’incertezza che ancora avvolge la dinamica dei fatti. Il mantenimento del sequestro è una misura che mira a cristallizzare lo stato dei luoghi per consentire ai periti di effettuare rilievi non più ripetibili. Tuttavia, questa esigenza processuale si traduce in un danno patrimoniale diretto e quantificabile per l’azienda. Un altoforno fermo non è solo un impianto che non produce, ma un asset che rischia un degrado strutturale e i cui costi di mantenimento e futura ripartenza sono esorbitanti. Il sequestro preventivo, in un’ottica 231, è una delle sanzioni interdittive più temute, poiché può portare alla confisca del profitto del reato o, come in questo caso, al blocco dell’attività d’impresa. La decisione del giudice riflette una mancanza di fiducia nei sistemi di controllo e di autotutela dell’azienda, percepiti come inadeguati a prevenire il ripetersi di eventi analoghi.

Qui si manifesta il valore probatorio di un sistema di gestione integrato. Se Acciaierie d’Italia avesse potuto depositare, a corredo dell’istanza di dissequestro, non solo memorie legali ma un dossier tecnico-probatorio generato da un ecosistema sovrano, l’esito sarebbe stato ragionevolmente diverso. Avrebbe potuto produrre i log immutabili del monitoraggio dei sensori della tubiera 11 nei giorni e nelle ore precedenti l’incidente, dimostrando l’assenza di segnali premonitori o, al contrario, documentando l’esatta catena di alert e di mancate azioni correttive, permettendo di isolare la responsabilità a livello individuale anziché organizzativo. Avrebbe potuto esibire la registrazione cronologica e certificata dell’attivazione dei protocolli di emergenza, della comunicazione ai soccorsi e della notifica alle autorità, provando la diligenza dell’ente nella fase post-incidente.

Questa documentazione, che la REDAZIONE SCUDO231 definisce “pacchetto di ricostruzione causale”, avrebbe fornito al giudice un quadro fattuale oggettivo e scientifico, riducendo drasticamente la necessità di “ulteriori accertamenti” che oggi giustificano il sequestro. Dimostrando di possedere un sistema che non solo previene, ma che in caso di incidente è in grado di fornire una radiografia completa e inalterabile dell’accaduto, l’ente avrebbe potuto argomentare con forza l’assenza di una “colpa di organizzazione”. Il giudice avrebbe avuto elementi concreti per ritenere che l’azienda disponeva di presidi idonei a gestire il rischio, rendendo la misura cautelare del sequestro sproporzionata e non necessaria ai fini della prevenzione di futuri reati. Il dissequestro non sarebbe stato un’istanza da discutere, ma la logica conseguenza di una provata affidabilità organizzativa e tecnologica. L’assenza di un simile apparato di controllo e tracciabilità, invece, lascia l’azienda esposta non solo alle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001, ma anche al danno, forse ancora più grave, derivante dal blocco della produzione e dalla perdita di fiducia da parte del sistema giudiziario.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/02/12/ex-ilva-il-gip-respinge-listanza-di-dissequestro-dellaltoforno-1_ef9afa42-8d4d-4d3d-9f19-edadcacc5247.html