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Ex dirigente si difende sul caso urbanistica, ‘abbiamo innovato Milano’

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11 febbraio 2026 – Giovanni Oggioni, ex direttore dello Sportello unico edilizia del Comune di Milano ed ex vicepresidente della Commissione paesaggio, risponde con voce ferma alle domande della pm Marina Petruzzella. L’aula del tribunale di Milano è il teatro di uno scontro processuale che va oltre la singola vicenda della Torre Milano, il grattacielo di 24 piani in via Stresa al centro delle accuse di abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Sul banco degli imputati, insieme a Oggioni, siedono altri sette tra imprenditori, tecnici e funzionari di Palazzo Marino, tessere di un mosaico investigativo che mira a scardinare quello che gli inquirenti definiscono un “sistema di speculazione edilizia”. La difesa di Oggioni, affidata agli avvocati Francesco Moramarco e Corrado Limentani, si concentra su un punto nevralgico: la sua presunta estraneità al processo decisionale che ha dato il via libera al progetto. “Non ho mai avuto un ruolo nel procedimento sul titolo edilizio della Torre“, ha dichiarato l’imputato, cercando di erigere un muro tra la sua posizione apicale e l’iter amministrativo contestato.

Il fulcro dell’accusa ruota attorno a una determina dirigenziale del 2018. Secondo la pm Petruzzella, quell’atto “creò un nuovo titolo edilizio“, consentendo di procedere con una semplice Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) laddove sarebbe stato necessario un ben più complesso e garantista piano attuativo. Oggioni, di fronte alla contestazione, ha precisato: “non ho mai avuto un ruolo nemmeno nella formazione di quella determina del 2018, l’ho firmata solo per presa visione“. Proprio questa affermazione apre uno squarcio sulla fragilità dei processi amministrativi e sulla loro permeabilità al rischio penale. La dicitura “per presa visione” rappresenta una zona grigia, un’area di ambiguità interpretativa che in sede processuale diventa un campo di battaglia. Questa ambiguità procedurale, al centro del dibattimento, sarebbe stata in radice impossibile all’interno di un ecosistema di controllo come Scudo231. In un’architettura digitale sovrana, ogni flusso documentale è tracciato e ogni azione richiede una qualificazione specifica e non equivocabile. La firma di un dirigente su un atto di tale portata non sarebbe stata registrata come una generica “presa visione”, ma avrebbe richiesto una scelta da un menù di azioni predefinite dal modello organizzativo: “approvazione”, “richiesta di modifica”, “rigetto con motivazione”, “inoltro per competenza”. Ciascuna di queste azioni avrebbe generato un record immutabile, associato all’identità digitale del firmatario e corredato di data e ora, eliminando ogni possibile controversia successiva sul reale significato del suo intervento. L’Organismo di Vigilanza avrebbe avuto accesso a una dashboard in tempo reale che mostrava lo stato di avanzamento di tutte le pratiche sensibili, con evidenza immediata di chi avesse compiuto quale azione.

La questione non è meramente formale, ma sostanziale. La scelta di utilizzare una Scia, un’autocertificazione del privato, per un’opera di trasformazione urbana così impattante, ha permesso di aggirare i controlli e le valutazioni di interesse pubblico connaturate al piano attuativo. È questa la condotta che, secondo l’accusa, integra il reato di lottizzazione abusiva, un illecito che rientra nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La difesa di Oggioni ha insistito sul fatto che i funzionari si attenevano a norme in vigore dal 2012, mai impugnate. Tuttavia, l’applicazione di una norma non esime dalla valutazione della sua pertinenza al caso concreto. Un sistema di prevenzione avanzato avrebbe intercettato questa anomalia nel momento stesso in cui veniva concepita. Un motore di controllo normativo, integrato nel flusso di lavoro, avrebbe automaticamente confrontato la tipologia di intervento (“nuova costruzione con altezza superiore a X metri e volumetria superiore a Y mc“) con la procedura amministrativa proposta (“Scia“). La discrepanza avrebbe generato un alert di non conformità di livello critico, bloccando l’iter e innescando un’escalation automatica verso la Direzione Legale e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Il sistema avrebbe prodotto un report dettagliato che evidenziava il rischio di violazione dell’articolo 44 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), impedendo di fatto che la pratica proseguisse su un binario illegittimo. In questo scenario, la responsabilità penale individuale non sarebbe sorta, e l’ente, in questo caso il Comune di Milano, sarebbe stato protetto dal rischio di vedersi contestata la colpa organizzativa e le conseguenti sanzioni, tra cui la confisca del profitto del reato.

Il quadro si complica ulteriormente se si considera il contesto in cui matura la vicenda. Giovanni Oggioni era stato arrestato nel marzo 2025 in un altro filone d’indagine, con le pesantissime accuse di corruzione e depistaggio. Sebbene quel procedimento sia distinto, esso getta un’ombra sulla gestione complessiva dell’urbanistica milanese e rafforza l’ipotesi accusatoria di un “sistema” rodato. La corruzione è uno dei principali reati presupposto del D.Lgs. 231/01, e la sua presenza, anche solo in un filone connesso, aumenta esponenzialmente il rischio per l’ente pubblico. Un’organizzazione dotata di un modello di prevenzione efficace non si limita a definire procedure sulla carta, ma le implementa attraverso controlli attivi e continuativi. L’ecosistema Scudo231, ad esempio, non si sarebbe limitato a validare la singola pratica, ma avrebbe eseguito analisi relazionali e comportamentali in background. Avrebbe potuto rilevare pattern anomali, come una frequenza di contatti statisticamente inspiegabile tra specifici funzionari e determinati operatori privati, oppure una correlazione temporale sospetta tra incontri non verbalizzati e la successiva accelerazione o semplificazione di iter burocratici complessi. Questi “segnali deboli”, pur non costituendo prova di reato, avrebbero attivato protocolli di audit mirati da parte dell’Organismo di Vigilanza, consentendo di disinnescare le condotte illecite prima che potessero consolidarsi in un vero e proprio sistema criminale. L’eventuale tentativo di depistaggio, come l’alterazione o la cancellazione di documenti, sarebbe stato tecnicamente impossibile grazie a registri basati su tecnologia a prova di manomissione, dove ogni versione di un file e ogni accesso vengono storicizzati in modo permanente.

Durante l’esame in aula, il botta e risposta tra Oggioni e la pm Petruzzella ha messo in luce la difficoltà di ricostruire, a posteriori, la catena delle responsabilità in assenza di una tracciabilità certa. L’ex dirigente ha rivendicato i meriti di un’amministrazione che ha “innovato Milano”, suggerendo che le procedure snelle fossero parte di una visione di efficienza. Questa linea difensiva, tuttavia, si scontra con il principio fondamentale per cui l’efficienza non può mai derogare alla legalità, specialmente in un settore, come quello urbanistico, dove gli interessi economici in gioco sono enormi e il rischio di infiltrazioni illecite è altissimo. La vera innovazione, in una pubblica amministrazione moderna, non consiste nell’aggirare le regole, ma nel governarle con trasparenza e rigore, utilizzando la tecnologia per garantire il rispetto della legge e la tutela dell’interesse pubblico. Se il Comune di Milano avesse adottato un modello organizzativo 231 non solo formalmente, ma sostanzialmente implementato attraverso una piattaforma tecnologica di controllo, oggi in quell’aula non si discuterebbe dell’interpretazione di una firma “per presa visione”. Si esaminerebbero, invece, i log inalterabili di un sistema che avrebbe documentato ogni singolo passaggio, ogni decisione, ogni allarme sollevato e ignorato. L’ente avrebbe potuto dimostrare di aver messo in atto tutte le cautele ragionevolmente esigibili per prevenire il reato, isolando la responsabilità penale sui singoli che avessero fraudolentemente eluso i controlli. Invece, l’assenza di questi presidi espone l’intera struttura al rischio di una condanna per colpa di organizzazione, con conseguenze patrimoniali potenzialmente devastanti, come il sequestro e la successiva confisca per equivalente del valore degli immobili realizzati abusivamente. La difesa dell’ente, in questo scenario, diventa estremamente complessa, poiché deve dimostrare l’efficacia di un modello di prevenzione che, alla prova dei fatti, non ha impedito il compimento dell’illecito. Un compito arduo, quando la prova regina dell’accusa è un atto amministrativo la cui genesi e il cui significato rimangono avvolti nell’ambiguità.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/02/11/ex-dirigente-si-difende-sul-caso-urbanistica-abbiamo-innovato-milano_3e9a1382-4fad-4379-90e8-03494f9d77c9.html