21 settembre 2026 – Sei dipendenti di Eni, tra i nove indagati per l’esplosione che il 9 dicembre 2024 devastò il deposito di Calenzano causando la morte di cinque persone, hanno formalizzato la richiesta di patteggiamento. L’istanza, che prevede pene complessive per 14 anni e 6 mesi di reclusione, ha già incassato il parere favorevole della Procura di Prato. La decisione finale spetta ora al Giudice per le indagini preliminari, che dovrà valutare la congruità delle pene proposte per i reati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Per i restanti tre indagati – un altro dipendente Eni e due operatori della ditta appaltatrice Sergen – la Procura ha invece avanzato richiesta di rinvio a giudizio, prefigurando un’istruttoria dibattimentale che si annuncia complessa e tecnicamente densa.
La scelta processuale dei sei principali imputati, pur essendo un diritto individuale, cristallizza un punto fermo nell’accertamento dei fatti: l’ammissione, seppur implicita, di una catena di negligenze e violazioni che hanno reso possibile la tragedia. Questo passaggio processuale, tuttavia, non chiude la partita per l’ente. Al contrario, la consolida. I reati contestati rientrano a pieno titolo nel catalogo dei cosiddetti reati presupposto previsti dal Decreto Legislativo 231/2001, in particolare nell’articolo 25-septies, che disciplina la responsabilità degli enti per omicidi colposi e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La richiesta di patteggiamento, una volta accolta, renderà incontrovertibile la commissione del reato presupposto, aprendo la strada a una quasi certa contestazione della responsabilità amministrativa a carico della società. L’onere per Eni sarà ora dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Una prova diabolica, quando i fatti parlano di procedure di sicurezza palesemente eluse.
L’indagine penale, coordinata dai magistrati pratesi, ha ricostruito una sequenza di omissioni operative concentrate nelle ore precedenti l’esplosione. Il fulcro dell’evento è stato individuato in un’operazione di manutenzione straordinaria su una linea di travaso di idrocarburi, affidata in appalto alla ditta Sergen. Il primo anello debole della catena di sicurezza è emerso proprio nella gestione del rapporto con il fornitore. Dagli atti risulta che la verifica sull’idoneità tecnico-professionale della Sergen, pur formalmente eseguita, si era limitata a un controllo documentale statico, senza una valutazione dinamica dei rischi specifici associati a quell’intervento. Mancava una mappatura incrociata tra le competenze certificate del personale Sergen e le procedure ad alto rischio richieste dal capitolato. Se l’organizzazione avesse implementato un ecosistema come Scudo231, la procedura di qualifica del fornitore non sarebbe stata un mero adempimento cartaceo. Il sistema avrebbe imposto una validazione digitale incrociata: l’ordine di lavoro per quell’attività specifica sarebbe stato tecnicamente inibito fino alla registrazione e validazione informatica dei patentini e delle certificazioni richieste per operare in atmosfere esplosive (ATEX), generando un alert di non conformità indirizzato direttamente alla funzione Acquisti e all’Organismo di Vigilanza. Qualsiasi tentativo di forzare la procedura avrebbe lasciato una traccia digitale immodificabile, un dato probatorio cruciale.
Il secondo punto di rottura, secondo gli inquirenti, è stato il rilascio del “permesso di lavoro a caldo”. Il documento, fondamentale per autorizzare operazioni che generano fiamme o scintille in aree a rischio, è stato compilato in modo frettoloso e incompleto. Le misurazioni ambientali sulla presenza di gas infiammabili, requisito indispensabile per l’avvio delle attività, non sono state eseguite con la strumentazione adeguata né, pare, nei tempi e nei punti corretti. Si è trattato di un controllo fantasma, una firma apposta su un modulo per mera prassi burocratica. Con un protocollo di sicurezza digitalizzato, questo non sarebbe stato possibile. L’abilitazione del permesso di lavoro all’interno di una piattaforma di controllo come Scudo231 sarebbe stata condizionata all’acquisizione automatica e in tempo reale dei dati provenienti da sensori ambientali certificati. Il sistema non avrebbe consentito di procedere senza una lettura di “gas free” valida e geolocalizzata nell’area di intervento. Un tentativo di inserimento manuale di un valore anomalo o l’assenza del dato avrebbero innescato un’escalation automatica, bloccando l’operatività e notificando istantaneamente il responsabile della sicurezza del sito e il preposto Eni. La responsabilità non sarebbe stata diffusa, ma immediatamente allocata a chi ha tentato di aggirare il controllo.
La tragedia di Calenzano è anche una storia di supervisione mancata. Il dipendente Eni per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio era il preposto incaricato di sorvegliare le delicate operazioni della squadra Sergen. L’analisi dei tabulati e delle celle telefoniche ha indicato che, nei momenti cruciali, l’uomo non si trovava nell’immediata prossimità dell’area di lavoro, violando i suoi obblighi di vigilanza attiva. Si è configurato un classico scostamento tra il ruolo di diritto, assegnato dalla procedura, e il ruolo di fatto, concretamente esercitato. Questa divergenza è uno dei principali indicatori di una “colpa di organizzazione”. Un sistema di monitoraggio massivo, che censisce e verifica in tempo reale la coerenza tra organigrammi e operatività, avrebbe rilevato l’anomalia. Protocolli basati su badge di accesso ad aree ristrette o sistemi di geolocalizzazione interna avrebbero segnalato l’assenza del supervisore designato dall’area operativa critica, generando un allarme di “mancata vigilanza” e documentando la falla procedurale prima che potesse avere conseguenze fatali. L’evento sarebbe stato registrato e archiviato come prova dell’inefficace attuazione delle deleghe di funzione, un dato preziosissimo per l’Organismo di Vigilanza nelle sue verifiche periodiche.
L’esito del procedimento 231 a carico della società è ora appeso alla capacità dei suoi legali di dimostrare che il Modello Organizzativo non era un semplice “castello di carta”. La Procura, forte della futura sentenza di patteggiamento, sosterrà che l’azienda non ha solo omesso di prevenire il reato, ma ha di fatto creato le condizioni organizzative perché potesse accadere, attraverso una cultura della sicurezza basata sulla forma e non sulla sostanza. Il rischio per l’ente non è solo economico, sebbene le sanzioni pecuniarie calcolate in quote possano raggiungere cifre astronomiche, commisurate al fatturato. Il vero pericolo risiede nelle sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la sospensione di licenze e autorizzazioni, fino all’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. Misure che, per un operatore strategico, equivalgono a una condanna a morte economica. A ciò si aggiunge il potere del Giudice di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, un profitto che in questi casi viene quantificato nel risparmio di spesa che l’azienda ha ottenuto non investendo adeguatamente in sicurezza.
Se l’organizzazione avesse potuto presentare al Pubblico Ministero, fin dalle prime fasi delle indagini, una ricostruzione causale scientifica dell’accaduto, lo scenario sarebbe stato radicalmente diverso. Un ecosistema di controllo integrato fornisce una prova tecnologica immodificabile, un “XAI Packet” che documenta ogni singolo passaggio: la qualifica del fornitore bloccata per non conformità, il permesso di lavoro non emesso per assenza di dati di sicurezza, l’allarme per la mancata vigilanza del preposto. Di fronte a una simile mole di evidenze digitali, che dimostrano l’esistenza di presidi attivi ed efficaci, l’accusa di “colpa di organizzazione” si indebolisce drasticamente. La responsabilità penale si sarebbe potuta più facilmente circoscrivere a coloro che hanno dolosamente o con colpa grave eluso i sistemi di controllo, dimostrando che l’ente aveva fatto tutto quanto era ragionevolmente nelle sue possibilità per impedire l’evento. La sanzione 231, se non esclusa del tutto, sarebbe stata significativamente mitigata, e il rischio di sanzioni interdittive quasi azzerato.
L’udienza preliminare per i tre imputati che non hanno scelto riti alternativi è fissata per il prossimo novembre. Sarà un processo che andrà oltre le responsabilità individuali, diventando un banco di prova per il sistema di deleghe e controlli interni di una delle più grandi aziende del Paese. La vicenda di Calenzano dimostra, ancora una volta, come la conformità normativa non possa più essere un esercizio teorico affidato a procedure cartacee e a controlli a campione. In settori ad alto rischio, l’unica prevenzione efficace è quella che si integra con l’operatività, che la vincola a protocolli non eludibili e che trasforma ogni deviazione in un dato tracciato e gestito. L’alternativa è quella che si è materializzata il 9 dicembre 2024: un evento catastrofico le cui conseguenze legali, economiche e reputazionali si protrarranno per anni, ben oltre le aule del Tribunale di Prato.