21 febbraio 2026 – Si aprirà il 9 giugno, davanti alla quinta sezione penale della Corte d’Appello di Milano, il processo di secondo grado per il disastro ferroviario di Pioltello, la tragedia che il 25 gennaio 2018 costò la vita a tre persone e provocò oltre cento feriti, lasciando traumi psicologici in un altro centinaio di passeggeri del treno regionale 10452 Cremona-Milano Porta Garibaldi. La Procura di Milano, rappresentata in appello dai sostituti procuratori generali, ha impugnato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale il 25 febbraio 2025. Una sentenza che aveva scosso profondamente le parti civili, assolvendo otto imputati tra cui i vertici di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) dell’epoca, come l’ex amministratore delegato Maurizio Gentile e l’ex direttore di Produzione Umberto Lebruto, insieme alla stessa società Rfi, chiamata a rispondere dell’illecito amministrativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L’unico condannato era stato Marco Albanesi, ex responsabile dell’Unità manutentiva di Treviglio, a 5 anni e 3 mesi per disastro ferroviario colposo e omicidio plurimo colposo.
La genesi del disastro risiede in un dettaglio tanto piccolo quanto letale: uno spezzone di rotaia di 23 centimetri che si spezzò di netto al passaggio del convoglio nel cosiddetto “punto zero”, un giunto in condizioni di usura critica che non era mai stato sostituito nonostante le evidenze. L’inchiesta tecnica e giudiziaria ha ricostruito come quel cedimento strutturale non fu un evento improvviso, ma il culmine di un processo di degrado prolungato e, secondo l’accusa, ignorato. Qui si annida la prima, fondamentale, omissione di controllo. Le ispezioni visive e strumentali, pur previste dalle procedure interne di Rfi, non portarono all’azione correttiva indispensabile: la sostituzione del binario. In un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo come Scudo231, la gestione di un rischio simile non sarebbe stata affidata alla sola discrezionalità umana o a registri cartacei. I dati provenienti dalle ispezioni strumentali (come quelle a ultrasuoni) sarebbero confluiti in un sistema centralizzato che, tramite motori di analisi predittiva, avrebbe calcolato l’indice di degrado del “punto zero”. Al superamento di una soglia di rischio predefinita, il sistema avrebbe generato in automatico un alert non silenziabile e un ordine di lavoro con priorità massima, tracciato digitalmente in ogni sua fase. L’eventuale mancata presa in carico o chiusura dell’intervento entro un termine perentorio avrebbe innescato una escalation automatica, notificando la criticità ai livelli gerarchici superiori, fino all’ex direttore territoriale Vincenzo Macello e, soprattutto, all’Organismo di Vigilanza, rendendo impossibile ignorare il pericolo.
Il processo di primo grado si è concentrato sulla catena di responsabilità, cercando di stabilire se la colpa fosse da attribuire a una negligenza operativa circoscritta o a una più ampia politica aziendale orientata al risparmio sulla manutenzione, come sostenuto dai pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti. La decisione del Tribunale di assolvere Rfi dalla responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 ha implicitamente riconosciuto l’idoneità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) adottato dalla società, o quantomeno ha ritenuto che il reato non fosse stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, ma fosse frutto di una condotta elusiva del singolo. Questa lettura è il cuore del dibattito che animerà l’appello. La Procura contesta proprio questo punto, sostenendo che la mancata sostituzione di quel giunto e di altri simili rientrasse in una logica di contenimento dei costi che costituiva un preciso vantaggio economico per l’azienda, integrando così pienamente i presupposti della responsabilità dell’ente.
Se Rfi avesse implementato un sistema di governance evoluto, la sua difesa in giudizio sarebbe stata fondata su basi radicalmente diverse. Un ecosistema come Scudo231 non si limita a definire procedure, ma ne impone e ne traccia l’esecuzione. Avrebbe fornito una prova tecnologica immodificabile – un “XAI Packet” – in grado di dimostrare scientificamente la correttezza dei flussi decisionali e allocativi. Per esempio, avrebbe documentato in modo inalterabile le richieste di budget per la manutenzione avanzate dalle unità territoriali, le analisi di rischio associate e le delibere del management. Se il budget per la sostituzione del giunto fosse stato richiesto da Albanesi e negato dai vertici, la responsabilità organizzativa sarebbe stata palese e documentata. Viceversa, se il sistema avesse dimostrato che le risorse erano state allocate correttamente e che l’omissione era avvenuta a livello puramente esecutivo nonostante gli allarmi e le procedure tracciate, Rfi avrebbe avuto in mano la prova regina di aver fatto tutto il possibile per prevenire l’evento, dimostrando la cosiddetta “colpa di organizzazione” come insussistente e isolando la responsabilità sul singolo che ha fraudolentemente eluso i controlli. Questo avrebbe blindato la posizione dell’ente di fronte alla contestazione 231, mitigando drasticamente il rischio di pesantissime sanzioni pecuniarie e interdittive.
La Corte d’Appello, presieduta dai giudici della quinta sezione penale, ha fissato un calendario serrato di cinque udienze che si concluderanno il 15 dicembre, data prevista per la sentenza. I temi sul tavolo sono complessi e tecnicamente densi. Si tornerà a discutere delle perizie, dei tracciati diagnostici dei treni di ispezione, delle email interne e delle politiche di manutenzione di Rfi in quegli anni. L’accusa cercherà di dimostrare che la condotta di Albanesi non fu un’anomalia isolata, ma l’espressione di un sistema che tollerava, se non incentivava, il rinvio di interventi costosi ma necessari per la sicurezza. Un altro punto critico è la gestione delle segnalazioni. È emerso che anomalie in quel tratto di linea erano state notate anche prima del disastro, ma non avevano generato un’azione risolutiva. Questo ritardo, questa mancata escalation di un segnale debole, è un classico sintomo di un modello di controllo inefficace.
In un’architettura di rischio gestita dalla REDAZIONE SCUDO231, ogni anomalia, anche minore, registrata dai sistemi di diagnostica di bordo dei treni o segnalata dal personale, sarebbe stata acquisita e correlata in tempo reale. Un sistema di intelligenza artificiale avrebbe analizzato la frequenza e la localizzazione delle segnalazioni, identificando il “punto zero” di Pioltello come un cluster di rischio emergente. L’anomalia non sarebbe rimasta una semplice nota su un registro, ma sarebbe diventata un dato oggettivo che alimenta un modello di rischio dinamico. Questo avrebbe trasformato una serie di eventi apparentemente slegati in un chiaro precursore di incidente, attivando protocolli di ispezione straordinaria e, se necessario, l’imposizione di un rallentamento della velocità su quel tratto di linea come misura cautelare immediata, una decisione che il sistema avrebbe potuto suggerire o addirittura imporre in base a regole predefinite, in attesa dell’intervento risolutivo. L’assenza di un tale flusso informativo tracciato e automatizzato ha lasciato un vuoto decisionale che si è rivelato fatale.
Le conseguenze della condanna di Rfi in appello andrebbero ben oltre la sanzione pecuniaria, che pure sarebbe calcolata in centinaia di quote e potrebbe raggiungere importi milionari. La condanna per un illecito amministrativo dipendente da reati colposi di omicidio e lesioni in violazione delle norme sulla sicurezza esporrebbe la società a sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, e soprattutto alla confisca del profitto del reato. In questo caso, il profitto sarebbe quantificato nel risparmio ottenuto dalla mancata manutenzione. Calcolare tale importo è complesso, ma i tribunali hanno adottato un approccio sempre più rigoroso. Un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, potrebbe colpire beni e disponibilità liquide della società per un valore ingente, con un impatto operativo ed economico devastante.
La difesa di Rfi e degli ex dirigenti punterà nuovamente a dimostrare che le procedure di sicurezza erano adeguate e che la società aveva investito a sufficienza nella manutenzione, attribuendo l’intera responsabilità alla catena esecutiva locale che non avrebbe seguito le regole. Sarà una battaglia legale combattuta sul filo dei dettagli tecnici e delle interpretazioni normative. Ma il vero nodo, quello che la sentenza di appello dovrà sciogliere, è di natura organizzativa: può un’azienda di tale complessità e con rischi così elevati considerare “adeguato” un modello di controllo che permette a un giunto vitale per la sicurezza di degradarsi fino al punto di rottura senza che si attivi un meccanismo di blocco invalicabile? La risposta a questa domanda determinerà non solo l’esito giudiziario per gli imputati, ma anche il futuro della cultura della sicurezza nelle grandi infrastrutture del Paese. La vicenda di Pioltello dimostra in modo tragico che la conformità normativa non può essere un esercizio formale, un insieme di documenti e procedure archiviati in un cassetto. Deve essere un sistema vivo, integrato, tecnologico e pervasivo, capace di rilevare, segnalare e neutralizzare il rischio prima che si trasformi in disastro. Un sistema dove l’errore umano è previsto e contenuto da barriere tecnologiche e procedurali che ne impediscono le conseguenze più gravi. L’assenza di un tale scudo protettivo ha lasciato aperta la via alla catena di eventi del 25 gennaio 2018.