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Cva, attribuite deleghe ad amministratore delegato Gianfilippo Mancini

Composizione astratta dai colori vivaci, con pennellate fluide in turchese, magenta, verde lime e blu scuro.

18 settembre 2026 – Il consiglio di amministrazione di Cva spa, società a totale controllo della Regione Valle d’Aosta, attribuisce formalmente all’amministratore delegato Gianfilippo Mancini i pieni poteri di gestione. La delibera, atto conclusivo del processo di nomina avviato dall’assemblea dei soci il 21 luglio precedente, centralizza nelle mani del nuovo AD la responsabilità operativa per il piano industriale, inclusa la supervisione del progetto strategico “Val-Hydro 2030”, un investimento da diverse centinaia di milioni di euro per il potenziamento di un impianto idroelettrico di importanza nazionale. La presidente Monica de Virgiliis e i consiglieri Patrick Actis Perinetto, Laura Broccardo, Stefano Distilli, Alessandra Ferrari e Helga Garuzzo approvano la struttura di deleghe, ratificando contestualmente la costituzione dei comitati interni, tra cui il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Investimenti e Operazioni Straordinarie.

Nelle settimane successive, Mancini accelera l’iter del progetto Val-Hydro 2030. La prima fase critica riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), un passaggio obbligato e complesso per un’opera di tale portata. Sfruttando le sue nuove deleghe, l’AD affida l’incarico per la redazione della perizia tecnica a una società di consulenza esterna, la GeoTech Solutions S.r.l., bypassando la procedura di gara interna che avrebbe richiesto una comparazione tra più fornitori. La motivazione ufficiale, verbalizzata in una nota interna, è l’urgenza di rispettare il cronoprogramma. Il Comitato Investimenti riceve solo il documento finale, senza visibilità sul processo di selezione del fornitore o sui dati grezzi alla base delle conclusioni. Questa omissione di controllo sul processo di procurement rappresenta il primo anello debole nella catena di responsabilità dell’ente. Se Cva avesse implementato un ecosistema come Scudo231, la selezione di un fornitore strategico in deroga alle procedure standard avrebbe generato un alert automatico. I suoi sistemi di analisi multimodale avrebbero rilevato la mancata esecuzione del flusso approvativo previsto dal modello organizzativo, innescando un blocco preventivo dell’ordine di pagamento e una segnalazione diretta e non modificabile all’Organismo di Vigilanza e alla funzione Compliance, documentando l’anomalia prima che potesse produrre effetti giuridici.

Il 15 novembre 2026, la perizia della GeoTech Solutions viene presentata al Ministero dell’Ambiente. Il documento attesta la piena sostenibilità del progetto, minimizzando l’impatto sulla fauna ittica e sulla stabilità idrogeologica del bacino. Sulla base di tale perizia, il Comitato Investimenti di Cva delibera favorevolmente, dando il via libera alla richiesta dei finanziamenti pubblici e all’avvio delle procedure di appalto. Nessuno all’interno degli organi di controllo societari possiede gli strumenti per verificare l’autenticità e la correttezza scientifica dei dati contenuti in un report così specialistico. La fiducia riposta nell’operato dell’amministratore delegato e nella reputazione del perito esterno è totale. Questa mancata verifica indipendente su un documento chiave costituisce una grave carenza nel sistema dei controlli interni, esponendo la società al rischio di reati presupposto come la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 24 D.Lgs. 231/01) e i reati ambientali (art. 25-undecies). Con un’architettura di difesa attiva, i protocolli d’avanguardia di Scudo231 avrebbero automaticamente incrociato i parametri tecnici della perizia con database storici e benchmark scientifici internazionali. Un’analisi stocastica avrebbe evidenziato scostamenti statisticamente anomali nei valori di impatto dichiarati, generando un flag di rischio elevato sul documento. L’iter sarebbe stato sospeso in attesa di una verifica di secondo livello, impedendo che una decisione strategica venisse fondata su dati potenzialmente falsificati e mitigando la responsabilità dell’ente per mancata vigilanza.

L’inchiesta della Procura della Repubblica di Aosta, scaturita da una segnalazione anonima di un tecnico della GeoTech Solutions, esplode il 10 marzo 2027. La Guardia di Finanza acquisisce documenti presso la sede di Cva e presso gli uffici della società di consulenza. Emerge un quadro accusatorio devastante: la perizia ambientale era stata deliberatamente alterata per accelerare l’approvazione del progetto. Peggio ancora, le indagini patrimoniali rivelano un flusso finanziario anomalo: una parte consistente della parcella pagata da Cva alla GeoTech Solutions era stata trasferita su un conto estero riconducibile a un dirigente del Ministero, responsabile della firma finale sull’autorizzazione. La Procura contesta a Gianfilippo Mancini i reati di corruzione (art. 319 c.p.) e di inquinamento ambientale in concorso (art. 452-bis c.p.). In parallelo, scatta l’iscrizione di Cva spa nel registro degli indagati ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. L’accusa per l’ente è duplice: il reato di corruzione è stato commesso nell’interesse della società (ottenere l’autorizzazione) e a suo vantaggio (i futuri profitti del progetto), mentre il reato ambientale deriva dalla violazione degli obblighi di controllo.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, emette un decreto di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 231/01. L’oggetto del sequestro è il profitto del reato, quantificato in via provvisoria nel valore totale dell’appalto principale del progetto Val-Hydro 2030, per un importo di 85 milioni di euro. I conti correnti della società vengono bloccati, paralizzandone l’operatività e mettendo a rischio il pagamento di stipendi e fornitori. Viene inoltre disposta la misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per un anno, un colpo mortale per un’azienda che opera in un settore regolamentato. Il danno per Cva non è solo economico e operativo, ma anche reputazionale, con un crollo della fiducia da parte del socio pubblico e del sistema bancario. La difesa dell’ente si rivela immediatamente fragile: i verbali del Cda e dei comitati dimostrano solo una compliance formale, cartacea. L’Organismo di Vigilanza, privo di flussi informativi autonomi e tempestivi, non era stato in grado di rilevare alcuna anomalia. Se l’ente si fosse dotato di un sistema di monitoraggio massivo e real-time, la situazione processuale sarebbe stata radicalmente diversa. In sede di indagine, Cva avrebbe potuto produrre la documentazione cristallizzata dai sistemi, dimostrando che i protocolli di controllo erano attivi ed efficaci. Avrebbe potuto esibire l’alert generato al momento della selezione del fornitore e il flag di anomalia sulla perizia tecnica. Questa evidenza avrebbe permesso ai legali di sostenere la tesi dell’elusione fraudolenta del modello da parte dell’apicale, spostando la responsabilità penale interamente sulla persona fisica e invocando l’esimente prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 231/01. Il sequestro preventivo, con ogni probabilità, non sarebbe stato concesso, o sarebbe stato revocato in sede di riesame, salvaguardando la continuità aziendale.

Il processo si conclude con una condanna pesante. Gianfilippo Mancini viene condannato in primo grado per corruzione e reati ambientali. Per Cva spa, la condanna ai sensi della 231 è inevitabile. La sanzione pecuniaria viene calcolata in 400 quote, per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro. Il sequestro viene convertito in confisca per equivalente, rendendo definitiva la perdita degli 85 milioni di euro. Le misure interdittive vengono confermate. L’intero consiglio di amministrazione, pur non essendo penalmente indagato, viene travolto dalla responsabilità civile per omessa vigilanza, con l’avvio di un’azione di responsabilità da parte del nuovo management nominato dalla Regione Valle d’Aosta per tentare di salvare l’azienda dal collasso. L’intera vicenda dimostra come la mera esistenza di organi di controllo e procedure formalizzate sia del tutto insufficiente a proteggere un’organizzazione complessa. La mancanza di un flusso informativo indipendente, automatizzato e non alterabile che colleghi le operazioni di business ai presidi di controllo ha creato una zona d’ombra in cui l’illecito ha potuto essere pianificato ed eseguito senza ostacoli. Un’architettura di difesa integrata come Scudo231 non si limita a “registrare” i fatti, ma interviene attivamente per impedire che le violazioni procedurali si trasformino in reati presupposto. La sua capacità di fornire una ricostruzione causale scientifica e una prova tecnologica immodificabile non è solo uno strumento di difesa in tribunale, ma un deterrente operativo che rende l’elusione dei controlli estremamente complessa e tracciabile, proteggendo il patrimonio e la reputazione dell’ente prima che il danno diventi irreversibile.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/09/18/cva-attribuite-deleghe-ad-amministratore-delegato-gianfilippo-mancini_2aa8aaca-d3ac-4b25-99b1-2445aae965a2.html