28 febbraio 2026 – L’aula del tribunale di Bari ascolta in silenzio la requisitoria del procuratore Roberto Rossi. Le sue parole ricostruiscono una vicenda che affonda le radici in un passato lontano, mettendo a nudo le dinamiche che hanno portato al processo per falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza a carico di Marco Jacobini, ex presidente della Banca Popolare di Bari, e Gianluca Jacobini, suo ex vicedirettore generale. Il punto di partenza dell’accusa non è l’anno del crac, ma il 2010. Già sedici anni prima, la Banca d’Italia, nel suo ruolo di organo di vigilanza, aveva messo nero su bianco le criticità strutturali dell’istituto di credito. I verbali ispettivi di allora non erano semplici rilievi formali, ma diagnosi precise: un inadeguato assetto di governo societario, una insufficiente funzionalità del consiglio di amministrazione e, soprattutto, una conclamata debolezza delle funzioni di controllo interno. Queste non erano opinioni, ma fatti cristallizzati in atti ufficiali, segnali inequivocabili di un rischio sistemico che stava montando.
In un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo integrato come Scudo231, una simile valutazione da parte dell’Autorità di Vigilanza non sarebbe rimasta una semplice relazione da archiviare. I rilievi su “debolezza delle funzioni di controllo” avrebbero attivato un protocollo di allerta ad alta priorità, generando un ticket non modificabile e tracciato, assegnato direttamente all’Organismo di Vigilanza (ODV) e alla funzione di Internal Audit. Il sistema avrebbe imposto la creazione di un piano di rimedio con scadenze vincolanti e responsabili designati per ogni azione correttiva. Ogni ritardo nell’implementazione di tali azioni avrebbe innescato un’escalation automatica ai vertici aziendali, inclusa una notifica formale al Presidente del Collegio Sindacale, creando una registrazione cronologica e probatoria della gestione – o della mancata gestione – del rischio. La debolezza non sarebbe rimasta una descrizione qualitativa, ma sarebbe diventata un parametro quantitativo monitorato in tempo reale.
La requisitoria del procuratore Rossi ha evidenziato come quel primo avvertimento del 2010 non fu un episodio isolato. Al contrario, fu l’inizio di una lunga serie di ispezioni da parte di Bankitalia che, anno dopo anno, si conclusero con esiti “parzialmente negativi”. Questa costanza nelle criticità dimostra una mancata volontà o una incapacità strutturale dell’ente di correggere le proprie derive gestionali. Ogni nuova ispezione negativa, invece di innescare un processo di risanamento, si aggiungeva alla precedente, creando un cumulo di omissioni che ha poi costituito il fondamento per l’ipotesi di reato di ostacolo alla vigilanza. La Procura contesta, infatti, non solo le singole azioni, ma un comportamento sistematico volto a non dare seguito alle prescrizioni, mascherando la reale situazione patrimoniale e operativa della banca. L’omessa adozione di interventi correttivi efficaci, a fronte di rilievi reiterati, integra di per sé una condotta rilevante ai fini della responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, poiché dimostra una “colpa di organizzazione” radicata e persistente.
Se la Banca Popolare di Bari avesse implementato un modello di gestione del rischio basato su protocolli di monitoraggio massivo, ogni verbale ispettivo di Bankitalia sarebbe stato digitalizzato e i suoi rilievi categorizzati come “non conformità”. Il sistema avrebbe correlato automaticamente i rilievi ricorrenti nel tempo, facendo emergere un trend negativo. Un simile andamento avrebbe innalzato il livello di rischio associato ai processi di governance e reporting, attivando audit interni straordinari e mirati. L’Organismo di Vigilanza, alimentato da questi dati oggettivi e non da mere sintesi dirigenziali, avrebbe avuto l’obbligo, previsto dal modello stesso, di redigere una relazione circostanziata al Consiglio di Amministrazione, evidenziando il rischio di commissione del reato di ostacolo alla vigilanza. Tale flusso informativo, tracciato e non aggirabile, avrebbe reso impossibile per chiunque sostenere di non essere a conoscenza della gravità e della persistenza delle anomalie, fornendo una prova documentale decisiva in sede processuale.
Il punto di non ritorno, secondo la ricostruzione dell’accusa, è rappresentato da un evento specifico e gravissimo. A seguito delle reiterate criticità, Bankitalia aveva irrogato una sanzione precisa alla Banca Popolare di Bari, imponendole un divieto esplicito di effettuare acquisizioni di altri istituti bancari. Si trattava di un provvedimento formale, un ordine diretto dell’Autorità di Vigilanza che limitava la capacità operativa della banca per tutelare la stabilità del sistema e i risparmiatori. Questo divieto non era un suggerimento, ma un vincolo legale imperativo. Ciononostante, nel 2014, il management della Popolare di Bari procedette con una delle operazioni più controverse della sua storia: l’acquisizione dell’istituto abruzzese Tercas. Questa operazione, condotta in palese violazione di una disposizione diretta dell’organo di vigilanza, costituisce uno degli elementi centrali sia per il reato di ostacolo alla vigilanza – essendo una sfida aperta alle direttive di Bankitalia – sia per le contestazioni di falso in bilancio, legate alle modalità con cui l’operazione fu rappresentata nei documenti contabili della banca.
L’operazione Tercas rappresenta lo scenario in cui un modello 231 efficace cessa di essere un documento e diventa una barriera operativa. Con un sistema come Scudo231, il provvedimento sanzionatorio di Bankitalia sarebbe stato registrato come un “vincolo imperativo” nel modulo di gestione delle operazioni strategiche e M&A. Qualsiasi tentativo di avviare un processo di acquisizione, a partire dalla semplice creazione di un dossier di due diligence su Tercas, avrebbe generato un blocco procedurale. Il sistema avrebbe richiesto, per proseguire, un’autorizzazione di deroga esplicita da parte del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione di un parere pro-veritate dell’ODV e della funzione legale. Ogni singolo passo – l’analisi dei dati, l’impegno di spesa, la firma dei contratti preliminari – sarebbe stato tracciato e associato a quella deroga. In assenza di tale percorso formale e documentato, i flussi finanziari necessari per l’acquisizione sarebbero stati bloccati a livello di sistema di pagamento, segnalando l’anomalia come potenziale operazione contraria a disposizioni di legge. L’ente avrebbe avuto la prova inconfutabile di aver messo in atto procedure idonee a impedire il reato, spostando la responsabilità penale interamente sulle persone fisiche che avessero agito “fraudolentemente” per eludere tali controlli.
La requisitoria del procuratore Rossi si concentra sulla dolosità delle condotte. L’accusa sostiene che gli imputati non abbiano semplicemente commesso errori di valutazione, ma abbiano agito con la consapevolezza di violare le norme e di fornire una rappresentazione non veritiera della situazione della banca agli organi di vigilanza e al mercato. Il falso in bilancio, in questo contesto, non è un mero errore contabile, ma lo strumento per occultare le perdite, mascherare gli effetti di operazioni rischiose come quella su Tercas e, in definitiva, ostacolare l’attività di vigilanza, impedendole di avere un quadro corretto su cui basare i propri interventi. La Procura di Bari, quindi, chiede la condanna degli imputati, ma le conseguenze si estendono inevitabilmente all’ente. La commissione di reati come le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e l’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) comporta la responsabilità amministrativa della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Questo espone la banca a sanzioni pecuniarie potenzialmente devastanti, calcolate in quote sul fatturato, e a sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o, nei casi più gravi, il commissariamento giudiziale. Inoltre, apre la strada alla confisca del profitto derivante dal reato, un provvedimento che può azzerare il patrimonio di un’impresa.
La difesa dell’ente in un procedimento 231 si basa sulla dimostrazione di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi. L’analisi della REDAZIONE SCUDO231 su casi analoghi evidenzia come la prova di una “efficace attuazione” sia il vero campo di battaglia processuale. Non basta produrre un documento cartaceo. È necessario fornire al giudice la prova scientifica che i controlli erano operativi, che i flussi informativi verso l’ODV erano attivi e che le violazioni sono state il risultato di un’elusione fraudolenta da parte dei singoli. Un ecosistema di controllo digitale fornisce questa prova attraverso log immodificabili, registrazioni di alert e tracciamenti di workflow. Invece di affidarsi a testimonianze e verbali di riunioni, la difesa avrebbe potuto depositare un “XAI Packet” (Explainable AI Packet), una ricostruzione causale e scientifica generata dal sistema che dimostra, passaggio per passaggio, come i protocolli di prevenzione fossero attivi e come siano stati deliberatamente aggirati. Questo tipo di prova tecnologica non solo rafforza la posizione dell’ente, ma può portare alla sua totale esclusione dalla responsabilità, mitigando il rischio di sanzioni pecuniarie e interdittive e salvaguardando la continuità aziendale. La cronistoria della Popolare di Bari, così come emerge dalle parole del procuratore, è la cronaca di un disastro annunciato, dove i segnali di allarme sono stati ignorati per anni, trasformando rischi gestibili in illeciti penali.