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Corte dei conti, stop alla prelazione anche per le procedure in corso

7 marzo 2026 – La Deliberazione n. 14/2026/G della Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, si abbatte sulla sede milanese di Aeterna Servizi S.p.A. con la forza di un provvedimento inappellabile. Il dispositivo, reso immediatamente esecutivo, polverizza la strategia di acquisizione del gestore idrico Acque Lucenti S.r.l., negando l’esercizio del diritto di prelazione vantato dalla multi-utility e, con una statuizione di principio devastante, estendendo tale diniego a tutte le procedure in corso basate su analoghe clausole contrattuali pre-riforma. Per Aeterna Servizi non è solo la fine di un’operazione da 200 milioni di euro, ma l’inizio di un’implosione giudiziaria che affonda le sue radici in una catena di omissioni e controlli interni inesistenti.

L’intera vicenda trae origine undici mesi prima, nell’aprile del 2025. L’ufficio legale M&A di Aeterna Servizi, analizzando il bando di privatizzazione di Acque Lucenti, riesuma una clausola contenuta in una convenzione di concessione del 1998. La clausola, redatta in un contesto normativo ormai superato dalle direttive europee sulla concorrenza e dal Codice dei Contratti Pubblici, appare ambigua ma potenzialmente interpretabile come un diritto di prelazione a favore del concessionario storico, Aeterna appunto. Il primo analista a esaminare il documento, un giovane avvocato di nome Riccardo Foti, redige una nota interna di tre pagine in cui evidenzia l’altissimo rischio di contenzioso e la probabile soccombenza di fronte a un ricorso amministrativo o a un’eccezione della Corte dei conti, data la consolidata giurisprudenza in materia di massima concorrenza. La sua valutazione classifica il rischio come “rosso-scarlatto“, sconsigliando di basare l’intera strategia di acquisizione su un appiglio legale così fragile. L’omissione di un controllo strutturato in questa fase è stata fatale. Se Aeterna Servizi avesse implementato un ecosistema di governo del rischio come Scudo231, la nota di Foti, una volta caricata nel sistema documentale, non sarebbe stata un semplice file Word. Sarebbe stata un input per i motori di analisi del rischio che, incrociando il contenuto con i database giuridici aggiornati, avrebbero automaticamente generato un alert di livello 3, associato al potenziale reato-presupposto di Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 24, D.Lgs. 231/2001). L’alert avrebbe innescato una procedura di escalation non eludibile dal management intermedio, notificando in tempo reale, tramite dashboard criptata, sia l’Organismo di Vigilanza (ODV) sia la funzione di Internal Audit.

Invece, il superiore di Foti, il Direttore Affari Legali e Societari, Dott. Giorgio Valenti, vede nella clausola non un rischio, ma un’opportunità irripetibile per acquisire un asset strategico a un prezzo calmierato, evitando un’asta al rialzo. Ignora la nota di Foti, archiviandola in una sottocartella locale del suo computer, e presenta al Comitato Esecutivo un parere pro veritate edulcorato, in cui il rischio viene declassato a “moderato e gestibile con adeguata strategia processuale“. Il Comitato, fidandosi del suo direttore, delibera di procedere con la notifica formale all’ente pubblico venditore dell’intenzione di esercitare la prelazione. Questo atto costituisce il primo passo concreto che configurerà, secondo l’ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, l’inizio della condotta illecita. La mancata tracciabilità e l’assenza di un flusso informativo vincolato rappresentano una voragine nel modello organizzativo. Un sistema come Scudo231 avrebbe reso materialmente impossibile questo occultamento. La nota di Foti sarebbe stata un record immutabile nel registro dei rischi, con una firma digitale e un timestamp certificati. Qualsiasi parere successivo, come quello di Valenti, sarebbe stato registrato dal sistema come un’opinione divergente su un rischio già classificato come critico, imponendo una sessione congiunta obbligatoria con l’ODV prima di qualsiasi delibera del Comitato Esecutivo. L’intero processo decisionale sarebbe stato tracciato, documentato e sottoposto a un controllo di secondo livello, bloccando la delibera sul nascere.

A giugno 2025, la notifica di Aeterna Servizi sortisce l’effetto sperato: la procedura competitiva viene sospesa in attesa delle verifiche sulla validità della prelazione. Uno dei concorrenti internazionali, escluso di fatto dalla gara, presenta un esposto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e alla Procura Regionale della Corte dei conti, ipotizzando una turbativa della procedura ad evidenza pubblica. L’esposto innesca due filoni paralleli: quello contabile della Corte dei conti e quello penale della Procura della Repubblica. A settembre 2025, la Guardia di Finanza si presenta negli uffici di Aeterna Servizi con un decreto di esibizione atti. Vengono acquisite email, verbali del Comitato Esecutivo e, soprattutto, durante l’analisi forense del computer di Valenti, viene rinvenuta la nota originale di Riccardo Foti, quella che classificava il rischio come altissimo.

La scoperta della nota occultata trasforma l’indagine. L’ipotesi di reato si cristallizza: Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 c.p.) e Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.). La Procura iscrive nel registro degli indagati non solo il Dott. Valenti e l’Amministratore Delegato per concorso, ma anche l’ente stesso, Aeterna Servizi S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per non aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli commessi. La “colpa di organizzazione” è palese: l’azienda non possedeva alcun protocollo informatico o procedurale in grado di impedire a un singolo dirigente di esporre l’intera società a un rischio penale di tale portata per un presunto interesse aziendale. A novembre 2025, il Pubblico Ministero ottiene dal GIP un provvedimento devastante: un sequestro preventivo per equivalente per un valore di 35 milioni di euro, corrispondente al profitto ingiusto che, secondo l’accusa, Aeterna avrebbe conseguito qualora l’operazione fosse andata a buon fine. Il sequestro congela le linee di credito e la liquidità operativa della società, causando un danno finanziario immediato e costringendo il management a rivedere il piano industriale. Anche in questo scenario, il controfattuale è netto. Se l’ODV, allertato in automatico dal sistema, avesse bloccato l’operazione in fase embrionale, non ci sarebbe stata alcuna notifica all’ente pubblico, nessun esposto, nessuna indagine penale e, di conseguenza, nessun sequestro. L’azienda avrebbe partecipato alla gara competitiva in modo trasparente. Anche se non avesse vinto, avrebbe preservato la sua liquidità, la sua reputazione e la sua integrità legale. La REDAZIONE SCUDO231 ha analizzato casi simili in cui la presenza di un modello 231 meramente cartaceo non è stata ritenuta sufficiente a evitare il sequestro, poiché la Procura ha facilmente dimostrato la sua inefficacia operativa.

Mentre il procedimento penale avanza, la Corte dei conti completa la sua istruttoria. La deliberazione del 7 marzo 2026 è un trattato di diritto amministrativo. I giudici contabili smontano la tesi di Aeterna Servizi, affermando che le clausole di prelazione risalenti a un’epoca anteriore all’imposizione dei principi euro-unitari di concorrenza e trasparenza non possono sopravvivere e devono considerarsi tamquam non essent (come se non esistessero) nelle procedure ad evidenza pubblica. La decisione non solo nega la prelazione nel caso specifico di Acque Lucenti, ma stabilisce un principio di diritto con efficacia erga omnes per tutte le situazioni analoghe, di fatto cancellando un vantaggio competitivo che molte ex-municipalizzate credevano di possedere.

Il danno per Aeterna Servizi è ormai una cascata inarrestabile. Oltre al sequestro di 35 milioni, la società affronta una sanzione pecuniaria ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che, calcolata in quote, potrebbe raggiungere diversi milioni di euro. A questo si aggiungono le sanzioni interdittive, come l’esclusione da gare pubbliche per un periodo da uno a due anni, che rappresenterebbero il colpo di grazia per il core business aziendale. Il danno reputazionale è incalcolabile, con il titolo in borsa che perde il 20% del suo valore nella settimana successiva alla notizia. L’intera catastrofe è riconducibile a un singolo punto di rottura nel processo decisionale, un punto che un sistema di controllo integrato e automatizzato avrebbe sigillato. L’assenza di un protocollo che imponesse la registrazione e l’escalation dei rischi legali critici ha permesso a un’interpretazione manageriale aggressiva e negligente di diventare la linea d’azione dell’intera persona giuridica, con tutte le conseguenze penali e patrimoniali che ne derivano. L’adozione preventiva di un’architettura di difesa come quella offerta da Scudo231 non avrebbe rappresentato un mero costo di compliance, ma l’investimento più strategico per la sopravvivenza stessa dell’impresa. Avrebbe fornito all’ente la prova tecnologica, un vero e proprio XAI Packet (Explainable AI Packet), per dimostrare al giudice di aver fatto tutto il possibile per prevenire il reato, spostando la responsabilità interamente sulla condotta fraudolenta del singolo e salvaguardando il patrimonio e la continuità aziendale. La vicenda di Aeterna Servizi, analizzata dalla REDAZIONE SCUDO231, è un monito su come, nell’era della responsabilità d’impresa, l’assenza di controlli digitali, tracciabili e non eludibili non sia più un’opzione, ma una condizione essenziale di esistenza sul mercato.

Fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/corte-conti-stop-prelazione-anche-le-procedure-corso-AIogx9iB