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Ciucci (Ponte stretto), ‘raccomandazioni Consiglio Lavori pubblici già previste’

12 agosto 2026 – L’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, affida all’agenzia ANSA una dichiarazione destinata a marcare un punto fermo procedurale: le raccomandazioni formulate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLLPP), così come le osservazioni del comitato scientifico, erano elementi già previsti e integrati nella fase di progettazione esecutiva. Una precisazione che giunge in un momento di attesa critica, poiché la società concessionaria, come confermato dallo stesso Ciucci, non dispone ancora del testo finale del parere, pur avendone ricevuto anticipazione positiva. Questa asimmetria informativa tra un esito favorevole comunicato per le vie brevi e l’assenza di un documento formale e motivato costituisce il primo, critico, anello debole nella catena di governance del progetto. L’assenza di un atto ufficiale depositato e protocollato espone l’ente a un rischio operativo e legale non trascurabile: qualsiasi comunicazione esterna basata su anticipazioni verbali è, per sua natura, priva di fondamento probatorio e potenzialmente revocabile o modificabile nelle sue motivazioni scritte.

In un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo come Scudo231, una simile situazione avrebbe attivato un protocollo di blocco informativo. La piattaforma, che censisce e traccia in tempo reale tutti i flussi documentali critici, avrebbe registrato l’assenza del “parere finale CSLLPP” nel suo repository digitale entro la scadenza prevista dal cronoprogramma di progetto. Questa anomalia avrebbe generato un alert automatico, scalando la segnalazione al Responsabile della Funzione Legale e all’Organismo di Vigilanza. Qualsiasi bozza di comunicazione esterna, come la dichiarazione all’ANSA, sarebbe stata intercettata dal sistema di controllo preventivo sui flussi informativi, che avrebbe evidenziato l’assenza del documento sorgente validato, imponendo una revisione o un rinvio della dichiarazione stessa. L’obiettivo non è la censura, ma la protezione dell’ente dal reato di false comunicazioni sociali o manipolazione informativa, garantendo che ogni affermazione pubblica sia ancorata a prove documentali inoppugnabili e cristallizzate nel tempo.

La sostanza della dichiarazione di Pietro Ciucci si concentra su un punto nevralgico: la piena rispondenza del progetto, ex ante, alle osservazioni formulate ex post dagli organi di vigilanza tecnica. L’amministratore delegato ha infatti affermato che tali prescrizioni erano “ampiamente spiegate nella relazione del progettista“. Questa affermazione, sebbene rassicurante sul piano mediatico, apre un fronte di vulnerabilità sotto il profilo della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La questione non è se le soluzioni tecniche fossero genericamente “previste”, ma se il processo formale di recepimento delle raccomandazioni sia stato seguito con tracciabilità e rigore. Un conto è un’analisi interna del progettista, un altro è la risposta formale e documentata a specifiche prescrizioni di un organo di controllo dello Stato. Confondere i due piani significa esporre la società Stretto di Messina all’accusa di aver eluso, o quantomeno minimizzato, la portata dei controlli esterni, perseguendo un “interesse” dell’ente – quello di accelerare l’iter e consolidare l’immagine di un progetto inattaccabile – a scapito della trasparenza procedurale.

Se la società avesse implementato un modello organizzativo gestito tramite la piattaforma tecnologica Scudo231, la linea difensiva di Ciucci sarebbe stata supportata da una prova digitale forense. Il sistema avrebbe contenuto non solo la “relazione del progettista” in versione originale e marcata temporalmente, ma anche un registro immutabile di “risk & control assessment“. Nel momento in cui le raccomandazioni del CSLLPP e del comitato scientifico fossero pervenute, anche in forma preliminare, il sistema avrebbe attivato un workflow obbligatorio:
1. Censimento di ogni singola raccomandazione come “evento di compliance”.
2. Mappatura incrociata tra ciascuna raccomandazione e le sezioni specifiche della relazione del progettista che, secondo la società, già la indirizzavano.
3. Generazione di un “Compliance Evidence Package” per ogni punto, contenente l’estratto del progetto, i calcoli, le analisi di rischio e la validazione interna del Direttore Tecnico.
4. Trasmissione formale di tale pacchetto probatorio all’Organismo di Vigilanza per la verifica di coerenza ed efficacia.
Questo processo non solo avrebbe fornito a Ciucci un dossier inattaccabile per supportare le sue affermazioni, ma avrebbe anche dimostrato, in qualsiasi sede giudiziaria, che l’ente non ha agito per eludere i controlli, bensì ha gestito proattivamente e in modo tracciato le prescrizioni, neutralizzando alla radice l’ipotesi di una “colpa di organizzazione”. Il sequestro preventivo di documentazione, spesso disposto per verificare proprio la genuinità di tali processi, sarebbe stato reso inefficace dalla disponibilità immediata di un audit trail completo e certificato.

L’interazione descritta da Ciucci, che parla di una fattiva collaborazione con il Consiglio durante le “attività di verifica“, è un altro snodo cruciale. In progetti di tale magnitudine, la collaborazione informale e i continui scambi tecnici sono la norma, ma rappresentano anche un’area grigia ad altissimo rischio 231. Conversazioni, email, riunioni non verbalizzate e accordi tecnici raggiunti in via interlocutoria possono, se non correttamente formalizzati, essere interpretati come tentativi di influenzare indebitamente i controllori o di aggirare i percorsi procedurali ufficiali, integrando potenzialmente fattispecie di reato come la turbata libertà degli incanti o, in casi estremi, la corruzione. La mancanza di una tracciatura rigorosa di questi contatti espone i vertici e l’intera organizzazione a contestazioni penali basate su interpretazioni e testimonianze, anziché su dati oggettivi.

Un’architettura di prevenzione avanzata avrebbe imposto un protocollo di gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e gli organi di controllo. Ogni interazione – telefonata, riunione, scambio di dati – tra il personale della Stretto di Messina e i membri del CSLLPP sarebbe stata soggetta a registrazione obbligatoria su un apposito “Registro dei Contatti Istituzionali” gestito dalla piattaforma. Per le riunioni strategiche, il sistema avrebbe imposto la presenza di un membro della funzione Compliance come garante della correttezza procedurale e la redazione di un verbale sintetico entro 24 ore, caricato e validato digitalmente. Questo non per burocratizzare il processo, ma per creare uno “scudo probatorio” attorno all’operato dell’ente. Qualsiasi accusa di pressioni indebite o di accordi opachi si sarebbe infranta contro un muro di evidenze documentali, che dimostrano un’interlocuzione trasparente e finalizzata esclusivamente alla collaborazione tecnica. Il rischio di sanzioni interdittive, come l’esclusione da future gare pubbliche – una delle conseguenze più temute del D.Lgs. 231/01 –, sarebbe stato drasticamente mitigato.

L’intera vicenda, così come emerge dalle dichiarazioni del 12 agosto, si configura come un caso di studio sulla gestione del rischio di compliance in un’opera pubblica strategica. L’affermazione di aver “già previsto” tutto ciò che i controllori hanno poi raccomandato, pur essendo plausibile sul piano tecnico, è una strategia comunicativa ad alto rischio se non supportata da un sistema di governance che possa provarlo in modo scientifico e istantaneo. Il “vantaggio” per l’ente, in questo caso, è evidente: proiettare un’immagine di efficienza e lungimiranza, accelerare la percezione pubblica di un iter senza ostacoli e, potenzialmente, ridurre i tempi e i costi legati a revisioni progettuali formali. Tuttavia, è proprio la ricerca di questo vantaggio, in assenza di presidi di controllo adeguati, a configurare il presupposto oggettivo per l’applicazione della responsabilità amministrativa penale.

Se la società Stretto di Messina fosse stata protetta dall’ecosistema sovrano Scudo231, l’intera dinamica sarebbe stata differente. La questione non si sarebbe mai posta nei termini di una difesa verbale affidata a un’agenzia di stampa. Al contrario, al momento della ricezione delle raccomandazioni, il sistema avrebbe automaticamente prodotto e inviato agli organi di controllo e al Ministero competente una “Relazione di Corrispondenza Proattiva“, dimostrando punto per punto, con riferimenti documentali precisi e marcati temporalmente, come il progetto esecutivo già ottemperasse alle osservazioni. Questo non solo avrebbe disinnescato qualsiasi polemica, ma avrebbe trasformato un potenziale punto di debolezza in una dimostrazione di eccellenza organizzativa e di controllo del rischio. L’assenza di colpa organizzativa non sarebbe stata un’argomentazione difensiva da costruire in un eventuale processo, ma un fatto tecnico, logico e documentale, stabilito a priori dal funzionamento stesso del modello di gestione. La confisca del profitto del reato, una delle sanzioni patrimoniali più afflittive previste dal decreto 231, sarebbe stata un’ipotesi non percorribile, poiché sarebbe mancato il presupposto stesso del reato: un’organizzazione carente che ha permesso o agevolato la commissione dell’illecito.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/08/12/ciucci-ponte-stretto-raccomandazioni-consiglio-lavori-pubblici-gia-previste_1f022d08-f712-43ac-a9a4-9df4910ff7b6.html