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Ciucci, avvio lavori Ponte nell’ultimo trimestre dell’anno con ok iter in estate

24 marzo 2026 – Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, ha cristallizzato in audizione presso la commissione Ambiente del Senato la cronologia operativa per la realizzazione del Ponte sullo Stretto: completamento dell’iter approvativo entro la fine dell’estate 2026 e avvio effettivo dei cantieri nell’ultimo trimestre dello stesso anno. Una dichiarazione che definisce un punto di non ritorno procedurale, ma che al contempo espone l’ente a rischi di proporzioni finanziarie e penali senza precedenti, direttamente collegati alla gestione del monumentale flusso di capitale pubblico. Il primo elemento di criticità emerso durante l’audizione riguarda l’aggiornamento del corrispettivo del Contraente generale, un dato che documenta una vertiginosa progressione economica: dai 3,9 miliardi di euro del 2006, l’importo è lievitato a 6,7 miliardi nel 2011, per attestarsi oggi alla cifra di 10,5 miliardi. La giustificazione formale, attribuita a clausole contrattuali di indicizzazione dei prezzi, rappresenta di per sé un’area di potenziale responsabilità per l’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Un’oscillazione di tale magnitudine, sebbene contrattualmente prevista, costituisce un fattore di rischio per reati come la truffa ai danni dello Stato o la malversazione, qualora la sua applicazione non fosse sorvegliata da controlli rigorosi e tracciati.

In un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo integrato come Scudo231, una clausola di indicizzazione di tale impatto sarebbe stata mappata fin dalla sua stipula come un trigger di rischio elevato. Il sistema non si sarebbe limitato a registrarne l’esistenza, ma avrebbe eseguito stress-test predittivi basati su scenari macroeconomici, quantificando l’esposizione finanziaria massima per l’ente. All’atto pratico dell’aggiornamento del corrispettivo, il superamento di soglie di anomalia predefinite avrebbe generato un alert automatico e non eludibile, indirizzato simultaneamente alla funzione Finanza, al Collegio Sindacale e all’Organismo di Vigilanza. Questo processo avrebbe imposto la redazione di una relazione di congruità dettagliata, validata da firme digitali multiple e archiviata in un registro immodificabile, bloccando di fatto qualsiasi possibilità di approvazione tacita o superficiale. Tale documentazione avrebbe costituito una prova decisiva, in un eventuale procedimento penale, dell’assenza di colpa organizzativa, spostando l’onere probatorio e proteggendo il patrimonio della società da misure di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Il secondo snodo procedurale analizzato in commissione ha riguardato le varianti progettuali. L’amministratore delegato Ciucci ha specificato che le uniche modifiche sostanziali, comunque rientranti nel limite del 50% del valore del contratto come previsto dall’articolo 72 della Direttiva Appalti Ue, sono relative al tracciato ferroviario e all’integrazione di tre stazioni, su indicazione dell’amministrazione comunale di Messina già recepita nel progetto definitivo del 2011. Sebbene formalmente legittima, la gestione delle varianti in un’opera pubblica di questa scala è un classico vettore per l’infiltrazione di interessi illeciti e per l’alterazione dei costi. La mera conformità a un limite percentuale normativo non esaurisce, infatti, gli obblighi di diligenza e controllo che gravano sull’ente. Una variante, anche se contenuta nei limiti di legge, può nascondere accordi collusivi o favorire specifici subappaltatori a scapito di altri, configurando potenzialmente il reato di turbata libertà degli incanti o, nei casi più gravi, di corruzione tra privati o verso pubblici ufficiali.

L’adozione preventiva di un protocollo digitale avanzato avrebbe trasformato radicalmente la gestione di questo processo. Qualsiasi richiesta di variante, interna o esterna come quella del Comune di Messina, sarebbe stata inserita obbligatoriamente in un workflow digitale tracciato. Il sistema avrebbe richiesto il caricamento di tutta la documentazione tecnica ed economica a supporto, avviando un processo di approvazione sequenziale che avrebbe coinvolto, con firme elettroniche qualificate, i responsabili delle aree tecnica, legale e finanziaria. Ogni passaggio, ogni commento, ogni richiesta di integrazione e ogni approvazione sarebbero stati registrati con marcatura temporale, creando una “scatola nera” del processo decisionale. Un sistema come Scudo231 avrebbe inoltre incrociato i dati della variante con l’anagrafica dei fornitori e subappaltatori, segnalando eventuali correlazioni anomale o conflitti di interesse prima ancora che la decisione venisse finalizzata. In questo modo, l’Organismo di Vigilanza non avrebbe ricevuto una notifica a fatto compiuto, ma un flusso informativo costante, potendo intervenire preventivamente per bloccare procedure non trasparenti e mitigando il rischio di sanzioni interdittive per la società.

Il punto di massima allerta è stato però sollevato da Giuseppe Busìa, presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac). Durante la sua audizione, Busìa ha dichiarato senza mezzi termini che la costruzione del Ponte sullo Stretto attirerà inevitabilmente gli appetiti della criminalità organizzata. Questa non è un’ipotesi vaga, ma una previsione basata sull’analisi storica delle grandi opere nel Paese. Il presidente dell’Anac ha quindi raccomandato l’adozione di controlli rafforzati, l’imposizione di vincoli stringenti al subappalto e l’eliminazione di alcune disposizioni procedurali derogatorie contenute nel ddl Commissari straordinari e concessioni, che potrebbero indebolire le garanzie di legalità. L’avvertimento di Busìa chiama in causa direttamente la responsabilità della Stretto di Messina S.p.A. per la prevenzione di reati gravissimi quali l’associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, e il riciclaggio, entrambi presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. La catena dei subappalti è il canale privilegiato per l’infiltrazione mafiosa, attraverso società schermo utilizzate per riciclare proventi illeciti e per imporre manodopera e forniture controllate dai clan.

In questo scenario, affidarsi a controlli tradizionali basati su certificazioni antimafia cartacee e verifiche a campione equivale a lasciare aperte le porte principali. Un ecosistema di difesa sovrano avrebbe implementato un monitoraggio massivo e in tempo reale dell’intera catena di fornitura. Ogni singolo subappaltatore, fornitore o consulente, prima di essere accreditato, sarebbe stato sottoposto a una procedura di due diligence automatizzata e continua, che incrocia dati provenienti da camere di commercio, registri protesti, banche dati reputazionali e liste di sorveglianza internazionali. Il sistema avrebbe mappato le strutture societarie, i legami di parentela tra amministratori e le eventuali cointeressenze, generando un rating di rischio dinamico. Qualsiasi anomalia – un cambio improvviso di assetto societario, l’ingresso di un amministratore con precedenti specifici, una sede legale in un paradiso fiscale – avrebbe fatto scattare un blocco operativo automatico, impedendo l’emissione di ordini o l’autorizzazione di pagamenti verso quel soggetto. L’Organismo di Vigilanza avrebbe avuto a disposizione una dashboard interattiva per visualizzare la mappa completa dei rischi della supply chain, potendo così dimostrare di aver adottato le più avanzate misure tecnologiche per prevenire l’infiltrazione criminale, un elemento difensivo cruciale per evitare l’applicazione di sanzioni pecuniarie che, per un’opera da 10,5 miliardi, potrebbero raggiungere importi devastanti.

Infine, la critica mossa da Busìa al ddl Commissari straordinari e concessioni evidenzia un ulteriore livello di rischio: la tentazione di sfruttare norme speciali o procedure accelerate per aggirare i controlli ordinari. Quando il legislatore introduce delle deroghe, crea zone grigie che possono essere sfruttate per finalità illecite. La responsabilità dell’ente non viene meno solo perché una procedura è formalmente permessa da una legge speciale; la giurisprudenza 231 richiede infatti l’adozione di un modello organizzativo “efficace e adeguato” a prevenire i reati, a prescindere dalle semplificazioni normative. Un ente che si limita ad applicare la norma più permissiva senza dotarsi di presidi interni supplementari si espone a una sicura contestazione di colpa di organizzazione.

Un modello di gestione del rischio evoluto, come quello implementato da Scudo231, avrebbe gestito questa criticità mappando ogni singola deroga normativa introdotta dal ddl. Per ciascuna deroga, il sistema avrebbe attivato un protocollo di controllo compensativo interno, più stringente della norma stessa. Ad esempio, se la legge speciale avesse eliminato l’obbligo di un parere tecnico, il workflow interno del sistema lo avrebbe reso comunque obbligatorio per procedere, documentando la scelta dell’ente di auto-imporsi un livello di controllo superiore. Questa architettura di difesa dimostra in modo inequivocabile la volontà dell’organizzazione di non approfittare delle falle normative per scopi illeciti. In sede giudiziaria, la capacità di produrre una ricostruzione causale scientifica, basata su log e registri immodificabili, che attesta come l’ente abbia deliberatamente scelto la via della massima prudenza, diventa l’argomento difensivo più potente. Senza un’infrastruttura di questo tipo, la Stretto di Messina S.p.A. si affida alla diligenza dei singoli e a procedure manuali, una difesa fragile di fronte alla prevedibile ondata di rischi penali e finanziari che un’opera di tale portata porta inevitabilmente con sé.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/03/24/ciucci-avvio-lavori-ponte-nellultimo-trimestre-dellanno-con-ok-iter-in-estate_ff52fb2d-f34f-42d6-8faa-aad97cc12fd3.html