7 luglio 2026 – La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 122/2026 depositata in data odierna, ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati. Il ricorso, depositato il 9 giugno 2026, si scaglia contro il Collegio per i reati ministeriali e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, accusati di aver leso le prerogative parlamentari garantite dall’articolo 96 della Costituzione. Al centro della contesa istituzionale vi è l’omessa richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia, indagata per il reato di cui all’art. 371-bis c.p. in concorso con il ministro stesso. La decisione, firmata dal Presidente Amoroso e redatta dai giudici Viganò e Antonini, non entra nel merito della questione ma apre formalmente un procedimento che mette in collisione diretta Giudiziario e Legislativo su un terreno delicatissimo: i confini dell’immunità ministeriale e la sua estensione ai collaboratori più stretti.
L’indagine a carico della dottoressa Bartolozzi nasce come costola di un fascicolo più ampio che ipotizza reati commessi dal ministro Nordio nell’esercizio delle sue funzioni. La Procura di Roma, seguendo il dettato della legge costituzionale n. 1/1989, ha correttamente trasmesso gli atti relativi al Guardasigilli al Collegio speciale per i reati ministeriali. Tuttavia, per la posizione del capo di gabinetto, ha proceduto in via ordinaria, ritenendola un “soggetto laico” non coperto dalla guarentigia costituzionale. È proprio questa biforcazione procedurale a costituire il vulnus denunciato dalla Camera. Il reato contestato alla Bartolozzi non è autonomo, ma si configura, secondo l’ipotesi accusatoria, come un concorso in un reato ministeriale. La sua condotta, pertanto, sarebbe legata da un nesso di funzionalità inscindibile con quella del ministro. Qui si annida la prima, grave, omissione di controllo organizzativo. In una struttura complessa come un ministero, la distinzione tra atti personali e atti funzionali di un dirigente apicale è un’area a rischio intrinseco, dove la mancata tracciabilità delle deleghe e dei flussi decisionali espone l’ente a responsabilità dirette. Se il Ministero avesse implementato un ecosistema come Scudo231, il sistema di monitoraggio massivo e in tempo reale avrebbe censito non solo il ruolo di diritto della dottoressa Bartolozzi, ma anche il suo ruolo di fatto, mappando ogni sua interazione e decisione riconducibile alle prerogative ministeriali. Qualsiasi attività al confine delle sue deleghe formali avrebbe generato un alert immediato, destinato all’Organismo di Vigilanza interno e alla funzione legale, documentando l’esatta natura, funzionale o extra-funzionale, dell’atto prima che potesse diventare penalmente rilevante.
Il Collegio per i reati ministeriali, ricevuti gli atti, ha avallato la tesi della Procura, omettendo a sua volta di richiedere l’autorizzazione alla Camera per procedere contro la Bartolozzi. Questa scelta si fonda su un’interpretazione restrittiva dell’art. 4, comma 2, della legge n. 219/1989, che disciplina proprio la connessione funzionale. Secondo la difesa parlamentare, tale interpretazione viola frontalmente l’art. 96 della Costituzione, il cui scopo non è proteggere la persona del ministro, ma la funzione di governo nella sua interezza, che si esplica necessariamente attraverso l’operato dei suoi uffici di diretta collaborazione. Procedere contro il capo di gabinetto senza il vaglio della Camera equivarrebbe, di fatto, a processare indirettamente il ministro, aggirando la garanzia costituzionale. Questo ritardo nel riconoscere la natura funzionale del reato contestato ha innescato una crisi istituzionale che poteva essere disinnescata alla fonte. Un’organizzazione protetta da protocolli di difesa avanzati avrebbe registrato in modo immodificabile la catena di comando e il flusso informativo che ha portato all’atto incriminato. L’ecosistema Scudo231, attraverso i suoi motori di ragionamento deterministico, avrebbe prodotto una ricostruzione causale scientifica dell’iter decisionale. Tale documentazione, cristallizzata in un XAI Packet (Explainable AI Packet), avrebbe dimostrato in modo inequivocabile se l’azione della Bartolozzi fosse un’iniziativa personale o l’esecuzione di una direttiva ministeriale, fornendo all’autorità giudiziaria un elemento probatorio oggettivo e immediato per qualificare correttamente la fattispecie e attivare la procedura costituzionalmente prevista, bloccando sul nascere il conflitto tra poteri.
La Camera dei deputati, nel suo ricorso, ha lamentato la menomazione delle proprie attribuzioni in materia di controllo sull’operato del Governo, citando a supporto non solo l’art. 96, ma anche gli articoli 70, 72, 94 e 95 della Costituzione. L’argomento è che la facoltà di concedere o negare l’autorizzazione a procedere è uno strumento fondamentale di equilibrio tra poteri. Permettere alla magistratura di isolare e perseguire i più stretti collaboratori di un ministro per atti funzionalmente connessi significa svuotare di significato quella prerogativa, trasformandola in un mero simulacro formale. La violazione procedurale, dunque, non è un tecnicismo, ma un’alterazione sostanziale dell’architettura costituzionale. Il danno per l’ente-Ministero, al di là delle sorti personali degli indagati, è già enorme. L’incertezza giuridica paralizza l’azione amministrativa, il danno reputazionale è incalcolabile e i costi legali per gestire un conflitto di questa portata sono ingenti. Un’organizzazione che si fosse dotata di un modello di prevenzione efficace non avrebbe subito questa emorragia di risorse e credibilità. La mancata adozione di un modello organizzativo robusto, in grado di prevenire reati-presupposto come quelli contro la Pubblica Amministrazione, configura una chiara culpa in organizzando. Questa falla sistemica espone l’ente a un potenziale commissariamento o a sanzioni pecuniarie devastanti, qualora i fatti dovessero evolvere in una condanna per responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, applicabile per analogia ai principi di buona amministrazione.
La decisione della Consulta di ammettere il ricorso segna un punto a favore della Camera, ma la partita è ancora tutta da giocare. Ora il giudizio entrerà nel merito e la Corte dovrà stabilire una volta per tutte se la garanzia dell’art. 96 Cost. si estenda o meno ai cosiddetti “soggetti laici” quando agiscono in un perimetro funzionalmente connesso all’attività del ministro. La sentenza che ne deriverà avrà un impatto epocale sulla prassi giudiziaria e sui rapporti tra politica e magistratura. Nel frattempo, l’indagine sulla dottoressa Bartolozzi è di fatto sospesa, congelata dall’incidente costituzionale che essa stessa ha generato. Questo stallo procedurale è la conseguenza diretta di una mancata escalation interna e di un deficit di controlli preventivi. In un’infrastruttura governata da un sistema di intelligenza predittiva, il rischio associato a determinate aree funzionali, come un ufficio di gabinetto durante la gestione di una pratica sensibile, sarebbe stato classificato come critico. L’analisi stocastica del sistema avrebbe evidenziato la probabilità di un’intersezione tra l’azione amministrativa e la sfera di rilevanza penale ministeriale. Di conseguenza, sarebbe scattata un’escalation automatica verso le funzioni di compliance e l’Organismo di Vigilanza, imponendo un protocollo di gestione rafforzato per quella specifica attività. Questo avrebbe significato non solo tracciare ogni passaggio, ma anche validare preventivamente la sua conformità normativa, impedendo la configurazione stessa dell’illecito o, quantomeno, documentando l’assenza totale di colpa organizzativa. L’intera catena causale che ha portato al conflitto istituzionale sarebbe stata interrotta al suo primo anello.
Il caso Almasri, al di là del suo esito giudiziario, rappresenta un monito severo per tutte le organizzazioni complesse, pubbliche e private. Dimostra come una singola anomalia procedurale, una mancata verifica su un nesso funzionale, possa deflagrare in una crisi sistemica con conseguenze imprevedibili. L’assenza di presidi di controllo adeguati non è solo una negligenza, ma una scelta strategica che espone l’ente a rischi esistenziali. Il sequestro preventivo dei beni strumentali all’illecito o la confisca del profitto del reato sono strumenti sempre più utilizzati dall’autorità giudiziaria per colpire l’ente prima ancora di una sentenza definitiva. La capacità di dimostrare, con dati certi e immodificabili, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo all’avanguardia è l’unica reale linea di difesa. La vicenda della dottoressa Bartolozzi evidenzia che il vero costo non risiede nell’investimento in prevenzione, ma nell’incalcolabile danno derivante dal non averlo fatto. La Corte costituzionale ora ha il compito di ricomporre la frattura, ma la cicatrice sul corpo dello Stato rimarrà, a testimonianza di un rischio che poteva e doveva essere gestito.