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Assoutenti prepara esposto ad Antitrust sui prezzi dei carburanti

Composizione astratta con forme geometriche colorate, inclusi cerchi, quadrati e triangoli in tonalità vivaci.

4 marzo 2026 – Assoutenti formalizza la decisione di depositare una segnalazione qualificata presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’atto, firmato dal presidente Gabriele Melluso, non è una generica lamentela ma una richiesta circostanziata di avviare un’istruttoria formale per accertare la possibile esistenza di intese restrittive della concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti. La mossa scaturisce dai dati raccolti da Staffetta Quotidiana, il cui monitoraggio quotidiano ha registrato un’impennata coordinata e anomala dei listini alla pompa. Tutti i principali marchi petroliferi operanti sul territorio nazionale hanno applicato rincari simultanei, con aumenti che in alcuni casi hanno raggiunto i 10 centesimi di euro al giorno sia per la benzina che per il gasolio.

Questa dinamica di prezzo, apparentemente slegata dalle reali fluttuazioni delle materie prime, ha innescato l’immediata reazione dell’associazione dei consumatori. L’analisi dei fondamentali economici, infatti, rende l’azione delle compagnie petrolifere difficilmente giustificabile sul piano della logica di mercato. Nell’ottobre del 2012, con il petrolio Brent scambiato a 112 dollari al barile, il prezzo medio della benzina in Italia si attestava a 1,83 euro al litro. Oggi, con un Brent significativamente più basso, a quota 82 dollari al barile, e con il beneficio del taglio delle accise introdotto a gennaio, i consumatori si trovano a fronteggiare un prezzo al litro quasi identico. Questa sproporzione è il cuore della contestazione. La decisione di aumentare i prezzi in modo così aggressivo e, soprattutto, corale, è stata presa all’interno delle direzioni commerciali delle singole compagnie senza che, evidentemente, alcun sistema di controllo interno abbia sollevato un’anomalia. Se una delle società coinvolte avesse implementato un modello di compliance avanzato, l’algoritmo di pricing avrebbe dovuto superare un protocollo di validazione interno prima di essere approvato. Un ecosistema come Scudo231 avrebbe intercettato la proposta di variazione del listino, confrontandola in tempo reale con i benchmark esterni (costo del greggio, tassi di cambio, costi di raffinazione e logistica) e con lo storico delle decisioni interne. Di fronte a una discrepanza così marcata, il sistema avrebbe generato un alert di rischio di non conformità normativa, bloccando l’iter autorizzativo e innescando un’escalation obbligatoria verso la funzione Compliance e l’Organismo di Vigilanza (OdV), richiedendo una giustificazione formale e documentata per una mossa commercialmente così rischiosa.

L’esposto di Assoutenti non si limita a denunciare un danno per gli automobilisti, ma sottolinea l’impatto sistemico di tali aumenti su tutta l’economia nazionale. Con l’80% della merce in Italia trasportata su gomma, ogni centesimo di aumento sul gasolio si traduce istantaneamente in un incremento dei costi per l’intera filiera produttiva e distributiva, dalla logistica all’agroalimentare, fino al prodotto finale sullo scaffale del supermercato. L’accusa implicita è quella di una speculazione che sfrutta la rigidità della domanda per massimizzare i profitti a scapito del sistema-Paese. L’Antitrust, una volta ricevuta la segnalazione, dovrà valutare se sussistano gli estremi per aprire un procedimento ai sensi della Legge n. 287/1990. L’ipotesi investigativa più probabile è quella di un’intesa orizzontale, un “cartello”, in cui imprese concorrenti coordinano le proprie strategie di prezzo invece di competere tra loro.

Questo tipo di condotta non solo espone le società a sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare fino al 10% del fatturato totale mondiale, ma apre anche un fronte di responsabilità penale per l’ente ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. Il reato presupposto configurabile in questo scenario è, tra gli altri, quello di Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513-bis c.p.), che rientra a pieno titolo nel catalogo dei reati 231. La mancanza di presidi efficaci per prevenire accordi illeciti con i concorrenti costituisce una grave colpa organizzativa. Le comunicazioni tra i manager delle diverse compagnie, magari avvenute durante incontri di settore o tramite canali informali, non sono state tracciate né monitorate. Un modello organizzativo robusto, supportato da una piattaforma tecnologica adeguata, avrebbe imposto protocolli stringenti: ogni contatto con un concorrente, specialmente da parte di figure apicali delle aree Sales e Marketing, sarebbe stato registrato in un apposito log. L’analisi semantica automatizzata delle comunicazioni elettroniche (email, messaggistica aziendale) avrebbe potuto rilevare l’uso di parole chiave sospette relative a “allineamento prezzi”, “strategia comune”, “uscita coordinata”, generando un allarme silente direttamente all’Organismo di Vigilanza. Questo monitoraggio massivo e non a campione avrebbe fornito una barriera preventiva, scoraggiando sul nascere qualsiasi tentativo di collusione.

La procedura che seguirà ora è standard ma invasiva. L’Autorità, se deciderà di procedere, potrà disporre ispezioni a sorpresa (dawn raids) presso le sedi delle compagnie petrolifere, acquisendo documenti, computer, server e dispositivi mobili. Gli ispettori cercheranno le prove del presunto accordo: email, verbali di riunioni non ufficiali, chat, appunti. Per le aziende prive di un sistema di gestione documentale e di compliance strutturato, questo momento rappresenta l’inizio di un calvario legale e operativo. La difesa si troverà a dover ricostruire a posteriori processi decisionali informali, spesso basati su consuetudini non scritte, rendendo quasi impossibile dimostrare l’assenza di un’intenzione collusiva.

Qui emerge in modo drammatico il valore di un approccio preventivo. Un’organizzazione dotata di un ecosistema come Scudo231 non solo avrebbe prevenuto l’illecito, ma si troverebbe in una posizione difensiva radicalmente diversa. In caso di ispezione, invece di subire passivamente l’acquisizione di dati disorganizzati, l’azienda potrebbe produrre proattivamente i log immutabili del sistema. Potrebbe dimostrare, attraverso una “ricostruzione causale scientifica”, che ogni decisione di prezzo è seguita a un processo interno tracciato, validato e conforme ai protocolli anti-cartello. Potrebbe esibire i report generati dal sistema che attestano il monitoraggio costante delle comunicazioni e l’assenza di segnali di collusione. Qualora un singolo manager avesse agito in violazione delle procedure, eludendo fraudolentemente i controlli, l’azienda sarebbe in grado di isolare la sua responsabilità individuale, dimostrando che l’ente ha fatto tutto il possibile per prevenire il reato. Questa prova tecnologica è l’unica via per ottenere un’esenzione dalla responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01, evitando sanzioni pecuniarie milionarie e, soprattutto, la misura più temuta: la confisca del profitto derivante dall’illecito, che in un caso di cartello sui carburanti a livello nazionale raggiungerebbe cifre astronomiche.

L’assenza di un modello 231 efficace o la sua mera esistenza “cartacea” espone l’impresa non solo a sanzioni, ma anche a un danno reputazionale devastante e a possibili azioni di risarcimento (class action) da parte di consumatori e imprese di autotrasporto. L’indagine dell’Antitrust, con ogni probabilità, si concentrerà sull’analisi comparativa dei listini (il cosiddetto price parallelism), cercando di stabilire se l’allineamento dei prezzi sia il risultato di un accordo esplicito o tacito, oppure una semplice conseguenza di un mercato oligopolistico in cui le imprese reagiscono in modo prevedibile alle mosse dei concorrenti (parallelismo consapevole, di per sé non illecito). La linea di demarcazione è sottile e la prova dell’intesa è l’elemento chiave.

La mancata attivazione di un flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza, prima che la notizia diventasse di dominio pubblico tramite la stampa e l’iniziativa di Assoutenti, è un’altra chiara manifestazione di un deficit di controllo. L’OdV, in una struttura aziendale correttamente presidiata, non dovrebbe apprendere i rischi di reato dai giornali. Avrebbe dovuto essere informato preventivamente dalle funzioni operative attraverso i flussi informativi imposti dal modello 231. La piattaforma Scudo231, ad esempio, rende questi flussi obbligatori e tracciati: un manager non può approvare una decisione ad alto rischio 231 senza che il sistema registri il suo atto e notifichi contestualmente l’OdV. Questo meccanismo di “vigilanza aumentata” trasforma l’Organismo da organo reattivo a supervisore proattivo, in grado di intervenire prima che il danno si compia e la responsabilità dell’ente si concretizzi. L’inchiesta che si profila sarà lunga e complessa, e per le compagnie coinvolte, la mancanza di una solida architettura di prevenzione renderà estremamente difficile difendere la propria posizione e mitigare le conseguenze finanziarie e interdittive che potrebbero derivarne.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/03/04/assoutenti-prepara-esposto-ad-antitrust-sui-prezzi-dei-carburanti_d2633513-edd2-4b88-a602-cd730e61b00f.html