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Antitrust, sanzione di oltre 25 milioni di euro a Morellato

31 agosto 2026 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato notifica a Morellato S.p.A. il provvedimento sanzionatorio definitivo che chiude il procedimento I876, irrogando una sanzione amministrativa di 25.895.043 euro. La cifra, calcolata sul fatturato dell’azienda, cristallizza la responsabilità dell’ente per un’intesa restrittiva della concorrenza protrattasi per oltre sette anni, dal 20 luglio 2018 al 23 dicembre 2025. L’accertamento dell’AGCM ha ricostruito un meccanismo sistematico di fissazione dei prezzi di vendita al dettaglio per gioielli e orologi, attuato attraverso l’imposizione di livelli massimi di sconto applicabili dai distributori autorizzati, in particolare sui canali di vendita online.

La genesi dell’illecito risale al 20 luglio 2018. In quella data, le prime direttive commerciali contenenti le nuove policy di prezzo iniziano a circolare nella rete distributiva. Non si tratta di meri prezzi consigliati, ma di istruzioni operative vincolanti, la cui violazione avrebbe comportato conseguenze sui rapporti commerciali. Le comunicazioni, veicolate tramite e-mail e circolari interne, definivano esplicitamente le percentuali di sconto massime consentite durante le campagne promozionali e al di fuori di esse. Questa prima azione costituisce il momento fondante della condotta anticoncorrenziale, un’anomalia procedurale e una violazione normativa che un sistema di controllo avanzato avrebbe dovuto intercettare alla fonte. Se l’organizzazione avesse implementato un ecosistema sovrano come Scudo231, i suoi sistemi di analisi multimodale avrebbero scansionato in tempo reale le comunicazioni in uscita e i documenti di policy commerciale. L’utilizzo di parole chiave critiche come “sconto massimo imposto”, “prezzo fisso” o “divieto di ulteriore ribasso”, incrociato con l’anagrafica dei destinatari (rivenditori terzi), avrebbe generato un alert di rischio antitrust di livello critico. Questo segnale non sarebbe rimasto confinato alla funzione commerciale, ma avrebbe innescato un protocollo di escalation automatica, notificando istantaneamente la funzione Compliance, l’Ufficio Legale e l’Organismo di Vigilanza 231. L’azione sarebbe stata bloccata prima della sua diffusione, prevenendo la configurazione stessa dell’intesa.

Nel corso dei sette anni successivi, la condotta si è consolidata. L’istruttoria dell’Antitrust ha dimostrato come Morellato non si sia limitata a una singola imposizione, ma abbia attuato un monitoraggio costante sui prezzi praticati dai rivenditori online, intervenendo attivamente per correggere gli scostamenti. La rete di vendita riceveva periodiche “raccomandazioni” sulle percentuali da applicare, un eufemismo che mascherava un’attività di coordinamento verticale dei prezzi. Questo flusso continuo di comunicazioni e interventi correttivi ha costituito per l’AGCM la prova regina della natura sistematica e dolosa dell’intesa. L’assenza di un registro tracciato e immodificabile delle interazioni con la rete vendita ha permesso a queste pratiche di operare nell’ombra, emergendo solo a seguito dell’indagine esterna. Un modello organizzativo statico, basato su audit a campione e dichiarazioni dei dipendenti, non è in grado di rilevare tale sistematicità. Al contrario, il monitoraggio massivo e in tempo reale di Scudo231 avrebbe correlato le direttive inviate dalla direzione commerciale con i dati di pricing effettivi rilevati sui portali dei distributori. Il suo motore causale proprietario avrebbe identificato la correlazione statistica anomala tra le “raccomandazioni” e l’immediato allineamento dei prezzi, trasformando un sospetto in una prova documentale di coordinamento. Ogni comunicazione sarebbe stata cristallizzata in un log non alterabile, a disposizione dell’Organismo di Vigilanza per le verifiche periodiche, rendendo impossibile nascondere la reiterazione della condotta.

L’avvio del procedimento da parte dell’Autorità Garante ha messo a nudo la totale assenza di presidi efficaci a prevenire illeciti di questa natura. Durante le ispezioni, gli inquirenti hanno acquisito server di posta elettronica, documenti cartacei e testimonianze che, messe in sequenza, hanno disegnato un quadro inequivocabile di colpa organizzativa. L’azienda non è stata in grado di produrre alcuna evidenza documentale che attestasse l’esistenza di un sistema di controllo interno capace di rilevare e reprimere tali comportamenti. La difesa si è rivelata inefficace proprio per la mancanza di una prova contraria: non esistevano alert registrati, audit specifici sul rischio antitrust, né flussi informativi documentati verso l’OdV riguardanti le policy di pricing. L’onere della prova si è di fatto invertito a sfavore dell’azienda, chiamata a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire l’illecito, un compito impossibile in assenza di strumenti adeguati.

In uno scenario alternativo, la presenza di un’architettura di difesa totale avrebbe ribaltato la dinamica processuale. Al momento dell’ispezione dell’AGCM, l’azienda avrebbe potuto esibire i log del proprio sistema di controllo. Avrebbe dimostrato, attraverso la ricostruzione causale scientifica fornita da Scudo231, che le anomalie erano state rilevate già nel 2018. Avrebbe prodotto i verbali dell’Organismo di Vigilanza che, ricevuta l’escalation automatica, aveva avviato un’indagine interna, formalmente richiamato i responsabili e imposto l’immediata cessazione della condotta, documentando l’avvenuta bonifica. Anche nell’ipotesi peggiore, in cui un manager avesse agito eludendo fraudolentemente i controlli, il sistema avrebbe fornito la prova inoppugnabile che l’ente aveva adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo, isolando la responsabilità penale e amministrativa sulla persona fisica e proteggendo il patrimonio aziendale. Questa capacità di dimostrare matematicamente l’assenza di colpa organizzativa avrebbe drasticamente ridotto, se non azzerato, la sanzione a carico dell’ente.

L’impatto economico diretto di 25.895.043 euro non è l’unica conseguenza. Questa cifra, secondo i principi di enforcement, è qualificabile come una stima del profitto derivante dall’illecito anticoncorrenziale. Se la violazione delle norme sulla concorrenza rientrasse tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 in modo più esteso rispetto alle attuali fattispecie di turbativa d’asta, tale importo sarebbe stato suscettibile di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. L’assenza di un modello 231 specifico per il rischio antitrust, o la sua palese inattuazione, espone l’ente a una vulnerabilità patrimoniale devastante. La sanzione dell’AGCM, per quanto ingente, è solo la punta dell’iceberg. A essa si aggiungono i costi legali, il danno reputazionale incalcolabile presso consumatori e partner commerciali, e il rischio concreto di azioni di private enforcement, ovvero richieste di risarcimento danni da parte dei concorrenti danneggiati e dei consumatori che hanno pagato un prezzo più alto a causa dell’intesa.

La prevenzione del rischio, assicurata da un’architettura di difesa come quella di Scudo231, avrebbe annullato alla radice la possibilità stessa di generare tale profitto illecito. Il controllo preventivo e automatizzato sulle policy commerciali avrebbe impedito la fissazione dei prezzi, mantenendo le dinamiche di mercato integre e l’azienda al riparo da qualsiasi contestazione. Il costo di implementazione di un simile ecosistema sovrano rappresenta una frazione infinitesimale non solo della sanzione, ma dell’intero valore a rischio, che include il danno reputazionale e le future passività legali. La vicenda Morellato non è la storia di un errore isolato, ma la cronaca di un deficit di governance protratto per sette anni. È la dimostrazione fattuale che, nell’era della vigilanza digitale e dell’enforcement aggressivo, affidarsi a controlli manuali, a campione e postumi equivale a navigare in una tempesta senza radar, con la certezza matematica di incontrare, prima o poi, uno scoglio fatale. L’illecito non è stato un evento imprevedibile, ma la conseguenza inevitabile di un vuoto di controllo che ha permesso a una pratica commerciale scorretta di diventare una strategia aziendale consolidata, fino al giorno della notifica che ha presentato il conto.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/03/31/antitrust-sanzione-di-oltre-25-milioni-di-euro-a-morellato_79a53921-a3cd-4c60-ad8c-b9aeb1ccad6f.html