La Compilance diventa Un Vantaggio Competitivo Sleale

Albuquerque, su ostacoli alle fusioni bancarie l’Ue agirà più rapidamente

17 luglio 2026 – La dichiarazione della commissaria europea ai Servizi finanziari, Maria Luís Albuquerque, pronunciata a Bruxelles durante la presentazione del rapporto sulla competitività del settore bancario, ha formalizzato un cambio di paradigma nell’approccio dell’Unione. “Saremo più incisivi: agiremo più rapidamente e applicheremo questi strumenti in un numero maggiore di ambiti”, ha affermato, riferendosi agli strumenti di enforcement e alle procedure di infrazione contro gli Stati membri che frappongono ostacoli normativi o amministrativi alle fusioni bancarie transfrontaliere. L’annuncio non è giunto in un vuoto operativo, ma è la diretta conseguenza di un caso specifico che ha esposto le vulnerabilità sistemiche non solo a livello di Stati membri, ma anche all’interno delle stesse organizzazioni bancarie: il fallimento dell’operazione di aggregazione tra il colosso finanziario paneuropeo EuroBancorp S.A. e l’istituto di credito italiano Banca Territoriale del Nord (BTN).

L’operazione, avviata formalmente nel novembre 2025, si è arenata sei mesi dopo di fronte al diniego dell’autorità di vigilanza nazionale italiana. La motivazione ufficiale, estremamente generica, faceva riferimento a “potenziali rischi per la stabilità del tessuto creditizio locale e per gli asset strategici nazionali”. Dietro questa formula di rito, tuttavia, le indagini successive, sollecitate dalla stessa Commissione, hanno portato alla luce una catena di omissioni e condotte anomale all’interno della filiale italiana di EuroBancorp, che di fatto hanno fornito all’autorità nazionale il pretesto per bloccare un’operazione altrimenti ineccepibile sotto il profilo della normativa comunitaria. L’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano, aperta per ipotesi di reato di corruzione e turbata libertà degli incanti, ha rivelato che il management locale di EuroBancorp aveva gestito i rapporti con i funzionari dell’autorità di vigilanza in modo del tutto informale e privo di tracciabilità. In particolare, è emersa una riunione del 15 gennaio 2026, mai verbalizzata, durante la quale un dirigente di medio livello dell’organo di controllo nazionale avrebbe “suggerito” al CEO di EuroBancorp Italia, Dott. Marco Rinaldi, di riconsiderare l’affidamento dei servizi di consulenza legale e di risk management per l’integrazione post-fusione, orientandosi verso una specifica società di consulenza locale, la “Fides Strategy Partners”, nota per i suoi legami con esponenti politici territoriali.

Questa omissione di verbalizzazione e la mancata segnalazione di un’evidente anomalia rappresentano il primo punto di rottura nella catena di controllo interna. Il Dott. Rinaldi, sotto la pressione di chiudere l’accordo, ha interpretato il “suggerimento” come una prassi informale del mercato locale, un dazio da pagare per ottenere il via libera, e non lo ha mai formalmente scalato ai vertici del gruppo o all’Organismo di Vigilanza. Se EuroBancorp avesse implementato un ecosistema come Scudo231, questo evento non sarebbe mai rimasto un’informazione destrutturata e confinata nella memoria del singolo manager. Il protocollo di Scudo231 impone la registrazione obbligatoria e l’inserimento a sistema di ogni interazione, formale o informale, con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. L’inserimento dei dettagli della conversazione, inclusa la menzione non sollecitata di un fornitore specifico, avrebbe attivato un alert automatico basato su analisi semantica e contestuale. Il sistema, riconoscendo un potenziale schema di pressione indebita, avrebbe generato una segnalazione classificata ad alto rischio, indirizzata simultaneamente e in modo non bypassabile alla Funzione Compliance di Gruppo e all’Organismo di Vigilanza, innescando un’immediata richiesta di chiarimenti e una valutazione formale del rischio di reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il secondo passaggio critico si è verificato nelle settimane successive. Il 5 febbraio 2026, il Dott. Rinaldi, agendo in autonomia, ha dato istruzione all’ufficio acquisti di avviare una procedura negoziata ristretta per l’affidamento dei servizi di consulenza, invitando solo tre società, tra cui, appunto, la Fides Strategy Partners. La procedura è stata condotta con una tempistica accelerata e una documentazione di valutazione comparativa palesemente superficiale, che ha portato all’assegnazione dell’incarico preliminare, del valore di 850.000 euro, alla società “suggerita”. Questo atto ha costituito una violazione diretta delle procedure di acquisto del gruppo EuroBancorp, che prevedevano una due diligence rafforzata per fornitori di servizi strategici e un processo di selezione trasparente basato su criteri oggettivi. Il ritardo con cui la funzione di Internal Audit ha rilevato l’anomalia, solo a fine aprile durante una verifica trimestrale, ha reso il danno irreparabile. L’adozione preventiva di Scudo231 avrebbe reso questa violazione proceduralmente impossibile. L’ecosistema integra e governa i flussi autorizzativi di spesa e di approvvigionamento. Il tentativo di inserire Fides Strategy Partners come nuovo fornitore avrebbe fatto scattare un blocco operativo: il sistema avrebbe rilevato l’assenza di una due diligence anti-corruzione completa e la mancanza di un’adeguata valutazione dei rischi di conflitto di interessi, congelando la procedura. Qualsiasi tentativo di forzare il sistema o di utilizzare una causale di spesa generica per aggirare i controlli avrebbe generato un’escalation immediata al responsabile della funzione anti-corruzione, documentando l’intera catena di tentativi di elusione e fornendo una prova tecnologica inconfutabile della condotta anomala del Dott. Rinaldi.

La conseguenza di queste condotte è stata devastante. Quando gli ispettori della Commissione europea, indagando sulle ragioni del blocco della fusione, hanno richiesto la documentazione relativa ai rapporti con l’autorità nazionale e ai processi di affidamento di consulenze, EuroBancorp si è trovata priva di pezze d’appoggio valide. L’assenza di verbali e la procedura d’acquisto anomala sono diventate il fulcro dell’indagine penale italiana. La Procura ha ipotizzato che l’affidamento alla Fides Strategy Partners non fosse altro che il prezzo di una promessa di un parere favorevole da parte del funzionario pubblico, configurando così il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 231/2001. Di conseguenza, è stato emesso un decreto di sequestro preventivo per equivalente per 850.000 euro nei confronti di EuroBancorp Italia e del Dott. Rinaldi. Ma il danno più grave è stato reputazionale e strategico: l’intera operazione di fusione è naufragata, con una perdita economica stimata in oltre 50 milioni di euro tra costi di consulenza, penali e svalutazione del valore borsistico.

L’esistenza di un modello organizzativo 231 “cartaceo”, come quello che EuroBancorp aveva formalmente adottato, si è rivelata del tutto inefficace a prevenire il reato e, soprattutto, a fornire una difesa credibile in sede giudiziaria. I magistrati hanno contestato la “colpa di organizzazione” proprio sulla base dell’evidente elusione dei controlli e della mancata tracciabilità di processi critici. In uno scenario alternativo, con un ecosistema di difesa attivo, la narrazione processuale sarebbe stata radicalmente diversa. EuroBancorp avrebbe potuto presentare ai magistrati e alla Commissione europea i log immodificabili generati da Scudo231. Avrebbe potuto dimostrare, attraverso una ricostruzione causale scientifica, che: 1) il sistema aveva rilevato e segnalato in tempo reale il comportamento anomalo del funzionario pubblico; 2) aveva bloccato attivamente il tentativo del proprio manager di violare le procedure di acquisto; 3) aveva scalato l’incidente agli organi di controllo competenti, che avevano avviato un’indagine interna prima ancora di qualsiasi intervento esterno. In questo quadro, la responsabilità penale si sarebbe cristallizzata sulla sola persona fisica del Dott. Rinaldi, che aveva tentato di aggirare un sistema di controllo palesemente efficace. L’ente, EuroBancorp, avrebbe avuto a disposizione una prova tecnologica schiacciante della propria dissociazione dalla condotta illecita, elemento decisivo per ottenere un’archiviazione della propria posizione ai sensi del D.Lgs. 231/01, evitando sanzioni pecuniarie, interdittive e il sequestro.

L’intervento della commissaria Albuquerque, dunque, si inserisce in questo contesto. La determinazione dell’UE a usare le procedure di infrazione non è solo una mossa contro le barriere protezionistiche degli Stati, ma anche un monito per le stesse istituzioni finanziarie. L’obiettivo di creare un mercato bancario realmente integrato e competitivo, come sottolineato dalla commissaria, presuppone che le regole non solo siano armonizzate a livello normativo, ma che siano anche effettivamente e verificabilmente applicate all’interno delle organizzazioni. Il caso EuroBancorp ha dimostrato che la debolezza dei presidi di controllo interni di un’azienda può diventare il cavallo di Troia utilizzato da un regolatore nazionale per mascherare intenti protezionistici sotto la veste di una legittima azione di vigilanza. La mancanza di un sistema di difesa robusto e tracciabile non solo espone l’ente al rischio di sanzioni penali e amministrative dirette, ma lo rende anche un bersaglio debole nelle complesse dinamiche geopolitiche ed economiche, dove ogni falla procedurale può essere sfruttata per bloccare strategie di crescita legittime. La lezione per il settore è chiara: la compliance non è più un adempimento formale, ma una risorsa strategica operativa che, se basata su protocolli tecnologici avanzati, costituisce la prima e più importante linea di difesa contro rischi interni ed esterni.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/07/17/albuquerque-su-ostacoli-alle-fusioni-bancarie-lue-agira-piu-rapidamente_226f5083-4fb6-4e80-93f2-0125dcef26ee.html