27 febbraio 2026 – Le Sezioni Unite della Cassazione Penale, presiedute dal Presidente Mogini e con relatore il Consigliere Liberati, hanno emesso l’informazione provvisoria n. 4, un atto che incide con la precisione di un bisturi nel cuore delle frodi legate al Superbonus 110%. La questione di diritto, rimessa al più alto consesso della giurisprudenza penale, era tanto tecnica quanto devastante nelle sue implicazioni pratiche: come qualificare giuridicamente la creazione di un credito d’imposta fittizio, generato attraverso la presentazione di fatture per operazioni inesistenti. La risposta delle Sezioni Unite è stata netta: si tratta di truffa aggravata ai danni dello Stato, reato previsto e punito dagli articoli 640 e 640-bis del codice penale, da considerarsi consumato nel momento stesso in cui il credito fittizio viene reso disponibile sulla piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate.
Questa qualificazione giuridica spazza via le incertezze e le interpretazioni più miti, come quella che riconduceva il fatto all’illecito di cui all’art. 316-ter c.p., e proietta un’ombra pesante sulla responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La genesi di tale credito illecito, infatti, non è un atto istantaneo ma il culmine di una catena di omissioni e violazioni procedurali all’interno dell’organizzazione aziendale. Il primo anello di questa catena è la generazione della fattura per lavori mai eseguiti o eseguiti solo parzialmente. Un direttore lavori connivente, un responsabile amministrativo distratto o complice, un sistema di contabilità privo di controlli incrociati: questi sono i varchi attraverso cui la frode prende forma. Un documento contabile, formalmente perfetto ma sostanzialmente falso, viene immesso nel sistema. In un’organizzazione sprovvista di presidi adeguati, questo documento prosegue il suo iter senza ostacoli. Se l’ente avesse invece implementato un ecosistema di controllo come Scudo231, la generazione stessa di quella fattura avrebbe innescato una serie di alert. I sistemi di analisi multimodale avrebbero incrociato in tempo reale i dati della contabilità con quelli della gestione commesse: l’assenza di uno Stato di Avanzamento Lavori (SAL) validato e certificato, o una discrepanza tra l’importo fatturato e le forniture di materiali registrate, avrebbe bloccato l’emissione del documento e generato una segnalazione non modificabile, scalando l’anomalia direttamente all’Organismo di Vigilanza e alla funzione di Internal Audit. La frode sarebbe stata intercettata e documentata alla sua origine.
Il secondo passaggio critico è l’asseverazione tecnica. Un professionista esterno o interno all’azienda attesta la congruità delle spese e la corrispondenza dei lavori ai requisiti di legge. Nel caso di operazioni inesistenti, questa asseverazione è palesemente falsa. L’azienda che si affida a tale professionista senza un adeguato processo di qualifica e monitoraggio dei fornitori e dei consulenti si espone a un rischio diretto. La mancanza di un albo fornitori qualificato, di verifiche periodiche sulla loro affidabilità e di clausole contrattuali che impongano specifici obblighi di compliance, costituisce una grave colpa organizzativa. Con un protocollo di gestione del rischio di terze parti, l’incarico al professionista sarebbe stato subordinato a un processo di due diligence tracciato e automatizzato. Qualsiasi anomalia nel suo storico professionale o la mancanza di requisiti specifici avrebbero impedito l’assegnazione dell’incarico. Inoltre, il sistema avrebbe richiesto il caricamento dell’asseverazione su un portale interno, dove algoritmi di controllo avrebbero verificato la coerenza documentale con i dati di cantiere (fotografie geolocalizzate e datate, bolle di consegna, registri di presenza), segnalando immediatamente l’assenza di prove a supporto dell’atto del tecnico.
Il momento culminante, come chiarito dalle Sezioni Unite, è la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. È in questa fase che la condotta fraudolenta si perfeziona e il reato si consuma. Un operatore aziendale, autorizzato ad accedere al portale fiscale, inserisce i dati falsi, generando così l’ingiusto profitto (il credito d’imposta) con correlativo danno per l’Erario. L’assenza di una segregazione dei compiti e di un principio di “doppia autorizzazione” per operazioni finanziarie così rilevanti è una falla procedurale che spalanca le porte all’illecito. In un’architettura protetta, l’accesso a funzioni critiche come la comunicazione dei crediti d’imposta sarebbe stato vincolato a un workflow autorizzativo a più livelli. Il sistema di intelligenza predittiva di Scudo231 avrebbe richiesto, per validare l’operazione, un pacchetto di prove digitali immodificabile (XAI Packet), contenente la fattura, il SAL certificato, l’asseverazione e le evidenze documentali di cantiere. Il tentativo di procedere senza questo pacchetto completo avrebbe non solo bloccato l’operazione, ma anche attivato un protocollo di escalation immediato, cristallizzando la prova del tentativo di frode e identificando in modo univoco il responsabile.
La decisione delle Sezioni Unite ha un impatto diretto e devastante sulle misure cautelari reali. Qualificando il reato come truffa aggravata, si apre la strada al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Questo significa che l’autorità giudiziaria può aggredire non solo il credito d’imposta illecito, ma qualsiasi bene nella disponibilità dell’ente – conti correnti, immobili, partecipazioni – fino a concorrenza del valore del profitto del reato. Per un’azienda, un sequestro di tale portata equivale a una paralisi operativa e finanziaria, spesso irreversibile. Il danno non è potenziale, ma immediato e concreto. Se l’organizzazione avesse potuto dimostrare, attraverso i log e i report generati dai suoi sistemi di controllo, di aver attuato tutte le misure idonee a prevenire quel reato, la sua posizione sarebbe stata radicalmente diversa. Avrebbe potuto fornire al Pubblico Ministero la prova tecnologica che l’illecito era il frutto di un’azione fraudolenta individuale che aveva aggirato presidi di controllo efficaci e documentati. Tale dimostrazione avrebbe potuto scongiurare l’applicazione della misura cautelare reale sull’ente, isolando la responsabilità penale e patrimoniale sulla persona fisica autrice della frode e salvaguardando la continuità aziendale.
Infine, la conseguenza più grave per l’ente è la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La truffa aggravata ai danni dello Stato è uno dei principali reati presupposto. La sanzione pecuniaria può arrivare a centinaia di quote, con un valore che può superare il milione di euro, a cui si aggiungono le sanzioni interdittive: l’esclusione da gare pubbliche, la revoca di licenze, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Per un’impresa edile o un general contractor, queste misure sono una condanna a morte. L’onere di provare l’esistenza e l’efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati di quella specie ricade interamente sull’ente. Un modello “di carta”, consistente in un documento formale non calato nella realtà operativa, non ha alcun valore esimente. La difesa dell’ente in sede penale dipende dalla sua capacità di dimostrare scientificamente di aver agito con la massima diligenza preventiva.
La ricostruzione causale scientifica fornita da un ecosistema sovrano autonomo è, in questo scenario, l’unica difesa possibile. Non si tratta di produrre testimonianze o documenti cartacei, ma di esibire una catena di prove digitali, non ripudiabili e cronologicamente ordinate, che attestano il funzionamento dei controlli preventivi. Il report che dimostra il blocco automatico della fattura anomala, la segnalazione inviata all’Organismo di Vigilanza, il log del tentativo fallito di comunicazione all’Agenzia delle Entrate: questi elementi non sono semplici indizi, ma la prova matematica dell’assenza di colpa organizzativa. Dimostrano che l’azienda non ha omesso i controlli, ma che l’individuo ha agito fraudolentemente contro le procedure e i sistemi messi in atto dall’ente. Questa distinzione è ciò che separa la piena responsabilità dell’ente, con sanzioni pecuniarie e interdittive devastanti, dalla sua assoluzione, con la piena tutela del patrimonio e della reputazione aziendale. La pronuncia delle Sezioni Unite del 27 febbraio 2026 non è solo un punto fermo in materia di diritto penale tributario; è un monito per tutte le organizzazioni che operano con fondi pubblici: l’era dell’approssimazione nella compliance è definitivamente tramontata.