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Caporalato e confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato: sollevata questione di legittimità costituzionale

27 febbraio 2026 – Il Tribunale di Milano, Sezione V, con un’ordinanza emessa il 22 ottobre 2025 dal Giudice dott. Faralli, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale destinata a incidere profondamente sul perimetro della responsabilità degli enti. L’atto giudiziario investe direttamente l’articolo 603-bis.2 del codice penale, nella parte in cui impone la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, comunemente noto come caporalato. La vicenda processuale da cui scaturisce la questione riguarda un’importante società della logistica agroalimentare, coinvolta in un’indagine per aver utilizzato, nella propria filiera produttiva, i servizi di una cooperativa risultata essere un mero schermo per lo sfruttamento sistematico di manodopera.

L’istruttoria dibattimentale ha messo in luce una catena di omissioni e controlli carenti da parte della società committente. La selezione del fornitore, una cooperativa di facchinaggio, si era basata su una verifica puramente formale: la visura camerale e il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Nessuna analisi approfondita era stata condotta sulla struttura effettiva della cooperativa, sulla sua solidità finanziaria o sulla sua storia operativa. Questa superficialità ha costituito la prima, critica falla nel sistema di controllo interno. Se l’ente avesse adottato un sistema di monitoraggio massivo e real-time, l’intero processo di accreditamento del fornitore sarebbe stato radicalmente diverso. Un protocollo come Scudo231, ad esempio, non si sarebbe limitato ai documenti formali; avrebbe eseguito una scansione automatizzata su banche dati reputazionali, analizzato i bilanci per individuare indici di anomalia e verificato la congruità tra il volume d’affari dichiarato e la forza lavoro impiegata. Un fornitore con indicatori di rischio elevati avrebbe generato un alert bloccante, imponendo un’istruttoria supplementare da parte della funzione Compliance e una segnalazione diretta all’Organismo di Vigilanza, il tutto tracciato in un registro immodificabile. Il contratto non sarebbe mai stato approvato nella sua forma iniziale.

L’indagine ha poi accertato che i lavoratori della cooperativa operavano di fatto all’interno dei magazzini e con le attrezzature della società committente, in condizioni di palese sfruttamento: orari di lavoro estenuanti, retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni sistematiche delle norme sulla sicurezza. La società, pur beneficiando di un costo del lavoro illecitamente basso, non ha mai attivato alcun meccanismo di verifica sostanziale. I suoi responsabili di sito si limitavano a coordinare le operazioni, ignorando le evidenti irregolarità. Questa è la classica colpa di organizzazione che fonda la responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. Un ecosistema di controllo integrato avrebbe reso impossibile tale “ignoranza”. La gestione dei flussi operativi, tracciata digitalmente, avrebbe messo in luce le incongruenze: il numero di ore-uomo registrate dai sistemi di accesso ai magazzini sarebbe stato palesemente superiore a quello fatturato dalla cooperativa secondo i contratti collettivi. Scudo231 avrebbe incrociato questi dati in tempo reale, generando un’anomalia di secondo livello, questa volta non più solo sul fornitore, ma sul processo interno. L’alert sarebbe stato scalato automaticamente non solo al responsabile di funzione, ma anche alla direzione Risorse Umane e all’Organismo di Vigilanza, con l’obbligo di avviare un audit interno entro un termine perentorio. L’inerzia sarebbe stata essa stessa registrata come una violazione procedurale.

Il Pubblico Ministero, sulla base di queste evidenze, ha contestato alla società l’illecito amministrativo dipendente dal reato di caporalato, chiedendo e ottenendo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni “serviti” a commettere il reato: l’intero stabilimento di stoccaggio e lavorazione, i carrelli elevatori, i muletti e persino i software gestionali del magazzino. Un provvedimento dal valore di decine di milioni di euro, in grado di paralizzare l’operatività dell’impresa. È a questo punto che si inserisce l’ordinanza del Giudice Faralli. Il magistrato milanese dubita della conformità costituzionale di un simile automatismo sanzionatorio. La norma, così com’è scritta, non lascia al giudice alcun margine di discrezionalità: una volta accertato il reato, la confisca dei beni strumentali è obbligatoria, a prescindere dalla gravità concreta della condotta dell’ente, dal suo grado di coinvolgimento o dal valore, spesso sproporzionato, dei beni rispetto al profitto illecito conseguito.

Il giudice a quo rileva una potenziale violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. L’articolo 3, sotto il profilo del principio di ragionevolezza e proporzionalità, sarebbe leso da una sanzione “cieca”, che tratta in modo identico situazioni profondamente diverse: dalla società che organizza attivamente lo sfruttamento a quella la cui colpa organizzativa è consistita in una mera negligenza nei controlli sulla filiera. L’articolo 27, che impone alla pena una finalità rieducativa, sarebbe frustrato da una misura ablativa che, per la sua entità, può avere un effetto meramente distruttivo sul tessuto produttivo, anziché incentivare l’adozione di modelli organizzativi virtuosi. Il dott. Faralli, a sostegno della sua tesi, richiama un precedente significativo della Corte costituzionale, che in passato ha già dichiarato l’illegittimità di un’altra norma sulla confisca obbligatoria, quella prevista dall’articolo 2641 c.c. per i reati societari, proprio per la sua automatica e indifferenziata applicazione.

L’impatto di questa situazione processuale sull’ente è devastante. Anche se la questione di legittimità venisse accolta, l’azienda ha già subito un danno immenso: il sequestro ha bloccato la produzione, il danno reputazionale è incalcolabile e i costi legali sono esorbitanti. La difesa dell’ente, in assenza di prove documentali forti sulla propria diligenza, è costretta a concentrarsi su questioni di diritto, come appunto la costituzionalità della norma, piuttosto che sul merito della propria condotta. Qui emerge il valore di una difesa preventiva basata su una ricostruzione causale scientifica. Se l’azienda fosse stata dotata di un ecosistema come Scudo231, il suo collegio difensivo avrebbe potuto produrre in giudizio i log inalterabili del sistema. Avrebbe dimostrato non solo l’esistenza di un Modello 231, ma la sua effettiva e costante attuazione. Avrebbe potuto provare che il sistema aveva segnalato le anomalie del fornitore, che gli alert erano stati inviati a manager specifici e che l’eventuale mancata azione era riconducibile a una condotta elusiva di singoli individui, non a un deficit strutturale dell’organizzazione.

Questa documentazione probatoria avrebbe potuto, in primo luogo, fondare una richiesta di esclusione della responsabilità dell’ente ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, dimostrando che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli. In subordine, anche qualora la responsabilità dell’ente fosse stata comunque affermata, la prova di un sistema di controllo avanzato e proattivo avrebbe fornito al giudice elementi concreti per valutare un grado di colpa organizzativa molto più lieve. In un quadro normativo in cui la confisca non fosse obbligatoria, tale evidenza sarebbe stata decisiva per ottenere una sanzione patrimoniale proporzionata, evitando la misura radicale del sequestro e della successiva confisca dell’intero compendio aziendale. Il danno economico si sarebbe ridotto da potenziale evento catastrofico a sanzione gestibile.

L’ordinanza del Tribunale di Milano apre quindi uno scenario di grande incertezza per tutte le imprese che operano con filiere complesse e ad alta intensità di manodopera. La decisione che la Corte costituzionale sarà chiamata a prendere avrà conseguenze dirette sulla prevedibilità e sulla proporzionalità delle sanzioni per uno dei reati-presupposto a più alto impatto sociale ed economico. Mentre il diritto attende la sua evoluzione, la realtà operativa impone una riflessione ineludibile: l’unica difesa efficace contro rischi di questa portata non risiede più nella conformità documentale, ma nell’adozione di architetture di controllo tecnologiche capaci di monitorare i processi in tempo reale, generare prove opponibili a terzi e dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’assenza di colpa organizzativa. L’alternativa è rimanere esposti a sanzioni automatiche e potenzialmente sproporzionate, la cui legittimità è oggi essa stessa oggetto di un fondamentale scrutinio costituzionale.

Fonte: https://www.giurisprudenzapenale.com/2026/02/27/caporalato-e-confisca-obbligatoria-delle-cose-che-servirono-o-furono-destinate-alla-commissione-del-reato-sollevata-questione-di-legittimita-costituzionale/