26 febbraio 2026 – Il decreto di amministrazione giudiziaria notificato a Deliveroo Italia S.r.l. arriva negli uffici milanesi della società come un atto inevitabile. Il Pubblico Ministero Paolo Storari, a capo dell’indagine, contesta al colosso del food delivery il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsto e punito dall’articolo 603-bis del codice penale. L’ipotesi investigativa è che migliaia di rider, inquadrati formalmente come lavoratori autonomi, siano stati in realtà sottoposti a condizioni di sfruttamento sistematico, con retribuzioni calcolate al di sotto della soglia di povertà e gestite attraverso un sistema algoritmico che imponeva ritmi e condizioni insostenibili. La misura, disposta ai sensi dell’articolo 34 del Codice Antimafia, sottrae di fatto la gestione della società al suo management per affidarla a un amministratore nominato dal Tribunale di Milano, con il compito di bonificare l’illegalità riscontrata.
L’indagine dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro non si è fermata ai cancelli della piattaforma digitale. I militari hanno eseguito ispezioni e acquisizioni documentali presso sette giganti della ristorazione e della grande distribuzione che si avvalgono dei servizi di Deliveroo: tra questi figurano Mc Donald’s Italia, Burger King Restaurants Italia ed Esselunga S.p.A.. L’obiettivo degli inquirenti è chiaro: ricostruire l’intera filiera e verificare la consapevolezza e i sistemi di controllo adottati da questi partner commerciali. Nel mirino degli investigatori sono finiti specificamente i “modelli di organizzazione e gestione” ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e i relativi “sistemi di controllo interni”. Questa mossa procedurale indica che la Procura sta valutando non solo la responsabilità penale delle persone fisiche, ma anche la colpa di organizzazione dell’ente, presupposto per l’applicazione delle pesanti sanzioni previste dal decreto 231.
Il fulcro del problema risiede in un’omissione strutturale: l’assenza di un monitoraggio effettivo e continuo sulla reale natura del rapporto di lavoro con i rider e sulle loro condizioni retributive. Un modello organizzativo cartaceo, basato su audit periodici e dichiarazioni formali, si è dimostrato incapace di intercettare una criticità così pervasiva. Se l’organizzazione avesse adottato un ecosistema come Scudo231, il sistema di monitoraggio massivo e in tempo reale avrebbe eseguito un censimento ciclico non solo dei dipendenti diretti, ma dell’intera forza lavoro, inclusi i collaboratori autonomi. I suoi motori causali proprietari avrebbero incrociato i dati provenienti dall’app dei rider (tracciati GPS, tempi di consegna, numero di ordini) con i flussi di pagamento e i contratti di collaborazione. L’analisi stocastica avrebbe immediatamente rilevato l’anomalia sistemica: una correlazione diretta tra l’eterodirezione algoritmica e compensi orari effettivi al di sotto dei minimi contrattuali o legali. Questo non sarebbe stato un semplice report, ma un alert di rischio reato di livello critico, scalato automaticamente e in tempo reale all’Organismo di Vigilanza e alle funzioni apicali, imponendo un intervento correttivo immediato per non incorrere nella violazione dell’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01.
L’inchiesta milanese non è un fulmine a ciel sereno. Segue di pochi mesi un provvedimento analogo che ha colpito un altro operatore del settore, Glovo, anch’esso posto in amministrazione giudiziaria per le medesime contestazioni. Questa recidività settoriale avrebbe dovuto costituire un segnale d’allarme inequivocabile per il management di Deliveroo, spingendolo a una revisione radicale dei propri presidi di controllo. La mancata reazione a un rischio così evidente e conclamato aggrava la posizione dell’ente, suggerendo una sottovalutazione colposa, se non una scelta deliberata, di proseguire con un modello di business economicamente vantaggioso ma giuridicamente insostenibile. Un’organizzazione dotata di un’architettura di difesa evoluta avrebbe processato la notizia del commissariamento di Glovo come un input di rischio esogeno ad alta priorità. L’intelligenza predittiva di Scudo231 avrebbe avviato una simulazione di stress-test sul digital twin dell’azienda, valutando la probabilità di subire un’indagine analoga e l’impatto potenziale. Il risultato sarebbe stato un dossier operativo per il Consiglio di Amministrazione e l’OdV, con la mappatura precisa delle aree di vulnerabilità e un piano di mitigazione con scadenze perentorie, il cui stato di avanzamento sarebbe stato tracciato in modo immutabile dal sistema.
Il numero di lavoratori coinvolti, stimato dagli inquirenti tra i 300 e i 20.000 a livello nazionale, dà la misura della portata sistemica del fenomeno. L’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale avrà ora il compito titanico di regolarizzare queste posizioni, un processo che comporterà per Deliveroo un esborso economico ingente in termini di contributi previdenziali, adeguamenti salariali e possibili sanzioni amministrative, oltre al danno reputazionale già conclamato. Il sequestro della gestione aziendale è la conseguenza diretta della percezione, da parte dell’autorità giudiziaria, che l’infiltrazione dell’illecito fosse così profonda da non poter essere sanata con misure meno invasive. La prevenzione, in questo scenario, avrebbe significato intercettare il rischio prima che diventasse un reato conclamato e diffuso. Un sistema di controllo integrato avrebbe analizzato i flussi finanziari diretti ai rider, segnalando automaticamente i pagamenti che, rapportati alle ore di connessione alla piattaforma, scendevano sotto una soglia di compliance predefinita. Qualsiasi tentativo di mascherare la subordinazione attraverso clausole contrattuali elusive sarebbe stato vanificato dall’analisi dei dati operativi reali, che avrebbero dimostrato la mancanza di autonomia decisionale del prestatore. L’OdV, allertato dal sistema, avrebbe avuto l’obbligo di intervenire, documentando le proprie raccomandazioni e monitorandone l’implementazione. Se il management avesse ignorato tali raccomandazioni, il sistema avrebbe creato una traccia documentale inoppugnabile, isolando la responsabilità individuale e proteggendo l’ente dalla contestazione della colpa di organizzazione.
Le perquisizioni presso partner commerciali come Esselunga e Burger King aprono un ulteriore fronte di rischio, quello della responsabilità lungo la catena di fornitura. Sebbene al momento non risultino indagate, queste società sono ora esposte a un potenziale danno di immagine e a un complesso scrutinio sui loro processi di qualifica e monitoraggio dei fornitori. L’articolo 603-bis del codice penale, infatti, punisce non solo chi recluta e sfrutta, ma anche chi “utilizza, assume o impiega” manodopera in tali condizioni, approfittando del suo stato di bisogno. La Procura sta verificando se i contratti di servizio stipulati con Deliveroo contenessero clausole di salvaguardia adeguate e, soprattutto, se a tali clausole sia seguito un controllo effettivo. Anche in questo ambito, un approccio reattivo si rivela fallimentare. Un ecosistema sovrano di gestione del rischio estende i suoi protocolli di monitoraggio all’intera supply chain. La qualifica di un fornitore strategico come Deliveroo non si sarebbe fermata a una verifica documentale. Avrebbe imposto, tramite clausole contrattuali specifiche, l’accesso a flussi di dati anonimizzati e aggregati sulle condizioni della forza lavoro impiegata per l’erogazione del servizio. Qualsiasi anomalia o segnale debole di non conformità rilevato dai sistemi di analisi multimodale avrebbe fatto scattare un processo di audit mirato e, in caso di mancata risoluzione, la sospensione o risoluzione del contratto, documentando ogni passaggio. Ciò avrebbe non solo protetto l’azienda da un’eventuale contestazione di concorso nel reato, ma avrebbe anche fornito una prova scientifica della propria diligenza in fase di indagine.
La vicenda di Deliveroo, come quella di Glovo prima, rappresenta un punto di svolta nella giurisprudenza sui reati economici e del lavoro nell’era della gig economy. Dimostra come i modelli organizzativi tradizionali, concepiti per strutture gerarchiche classiche, siano inadeguati a governare i rischi emergenti da modelli di business decentralizzati e tecnologicamente mediati. L’illecito non si annida più solo nelle decisioni di un singolo manager, ma può essere incorporato nell’algoritmo stesso che governa la prestazione lavorativa. La sanzione per l’ente, in questi casi, non è solo una pena pecuniaria, ma può arrivare alla confisca del profitto del reato e, come in questo caso, alla misura ablativa del controllo giudiziario, che paralizza l’operatività e distrugge valore. La difesa dell’impresa non può più basarsi sulla presunzione di liceità, ma deve fondarsi sulla capacità di dimostrare, con dati certi e immutabili, di aver implementato un sistema di prevenzione attivo, efficace e pervasivo. Un sistema che non si limita a “controllare”, ma che è progettato per rilevare e neutralizzare il rischio nel momento stesso in cui si manifesta, trasformando la compliance da un costo a un asset strategico intangibile. L’assenza di una simile architettura ha esposto l’azienda a un’azione giudiziaria che ne mette a repentaglio la stessa continuità operativa sul mercato italiano.