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Rinviata al 15 giugno l’udienza a Vicenza per false vaccinazioni Covid

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17 febbraio 2026 – L’udienza preliminare per il maxi-procedimento sulle false vaccinazioni anti-Covid, che vede coinvolte 25 persone tra cui l’ex tennista Camila Giorgi e la cantante Francesca Calearo, in arte Madame, è stata rinviata al prossimo 15 giugno. La decisione del Tribunale di Vicenza è scaturita da un’incompatibilità formale del giudice, il quale aveva precedentemente disposto le misure cautelari per gli indagati durante la fase delle indagini preliminari, avviate nel 2021 dalla Squadra Mobile locale. L’inchiesta, coordinata dal vice questore Lorenzo Ortensi, aveva preso le mosse da una segnalazione dell’Ulss 8 Berica, l’ente sanitario che per primo aveva rilevato delle anomalie operative.

Quelle anomalie, inizialmente dei segnali deboli in un mare di dati, rappresentano il punto di origine non solo dell’indagine penale ma anche del potenziale disastro organizzativo per l’ente sanitario. La segnalazione partì dopo un’analisi interna che evidenziò un numero sproporzionato di vaccinazioni registrate dalla dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, principale indagata. L’analisi fu però tardiva e basata su controlli a campione, reattivi e non sistematici. Se l’Ulss 8 Berica avesse implementato un ecosistema di controllo come Scudo231, quelle stesse anomalie non sarebbero state oggetto di una successiva e discrezionale segnalazione, ma avrebbero generato un alert automatico e non eludibile in tempo reale. Il sistema, attraverso motori di analisi multimodale, avrebbe incrociato i dati di attività della dottoressa – orari di servizio, numero di pazienti in agenda, lotti di vaccino assegnati – con i registri di somministrazione. Un picco statistico così anomalo, che divergeva di diverse deviazioni standard dalla media degli altri operatori, avrebbe innescato un protocollo di escalation immediato, notificando la funzione di Internal Audit e l’Organismo di Vigilanza (ODV) dell’ente, bloccando preventivamente la possibilità di reiterare la condotta per mesi.

L’accusa principale mossa dalla Procura è quella di falso ideologico in atto pubblico. La dottoressa Grillone, in qualità di pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni di medico vaccinatore, avrebbe attestato falsamente l’avvenuta somministrazione del siero, generando Green Pass validi a tutti gli effetti per soggetti che non ne avevano diritto. Questo reato presupposto, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, espone l’ente – in questo caso l’azienda sanitaria – a una gravissima responsabilità amministrativa. La Procura dovrà dimostrare se tale condotta sia stata resa possibile da una carenza organizzativa, da un deficit di controllo che ha permesso al singolo di agire indisturbato. L’assenza di un sistema di tracciamento granulare delle fiale di vaccino e della loro corrispondenza biunivoca con il paziente ricevente costituisce un vuoto procedurale critico. Un’infrastruttura di protezione come Scudo231 avrebbe imposto un protocollo di riconciliazione digitale obbligatoria: ogni numero di lotto del vaccino, scansionato al momento dell’assegnazione al medico, avrebbe dovuto essere associato a un codice fiscale di un paziente entro un tempo predefinito. La mancata associazione o la registrazione di somministrazioni senza un corrispondente scarico fisico del lotto avrebbero generato un’incongruenza contabile e operativa, segnalata istantaneamente. Questo controllo avrebbe reso la falsificazione ideologica non solo più difficile, ma soprattutto immediatamente tracciabile, lasciando una prova digitale inconfutabile del tentativo di frode e isolando la responsabilità penale sul singolo individuo, scagionando l’ente dalla colpa di organizzazione.

A questo si aggiunge l’ipotesi di corruzione. Secondo gli inquirenti, la dottoressa avrebbe ricevuto un compenso in denaro per il rilascio delle false certificazioni. Questo reato, uno dei più gravi nel catalogo 231, fa scattare per l’ente il rischio di sanzioni pecuniarie calcolate in quote (fino a un massimo di 1,5 milioni di euro per singolo illecito) e, soprattutto, di sanzioni interdittive come la sospensione o la revoca di autorizzazioni e licenze, o il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. L’indagine dovrà accertare se l’ente avesse adottato misure idonee a prevenire la corruzione. La mera esistenza di un codice etico cartaceo è, in sede processuale, del tutto insufficiente. Sarebbe stato necessario dimostrare l’esistenza di flussi informativi specifici verso l’ODV e di controlli attivi. Con un modello di gestione del rischio integrato, qualsiasi segnalazione di anomalia operativa, come quella generata automaticamente per i picchi di vaccinazioni, avrebbe fatto scattare un audit mirato sulla posizione del medico. Questo audit avrebbe incluso controlli incrociati e, se previsto dai protocolli, anche analisi reputazionali o verifiche su eventuali conflitti di interesse, rendendo estremamente più rischioso per il dipendente accettare dazioni di denaro, sapendo di essere sotto una lente di ingrandimento proattiva e non solo reattiva a seguito di una denuncia esterna.

Infine, viene contestato il reato di peculato. Le dosi di vaccino, di proprietà dello Stato e affidate all’Ulss per la somministrazione, sono a tutti gli effetti un bene pubblico. La loro distrazione o appropriazione – anche attraverso il loro smaltimento fittizio per coprire le false vaccinazioni – configura pienamente tale fattispecie. Per l’ente, questo reato presupposto comporta non solo sanzioni pecuniarie, ma anche il rischio concreto di confisca del profitto del reato. In questo scenario, il profitto non è solo il presunto compenso incassato dal medico, ma può estendersi al valore dei beni pubblici distratti o illecitamente utilizzati. La mancata tracciabilità delle singole fiale è, ancora una volta, il cuore del problema. Un sistema di logistica e inventario integrato, che tracciasse ogni singola dose dal magazzino centrale fino al braccio del paziente tramite identificativi univoci (come QR code o tag RFID), avrebbe creato un registro immutabile. La REDAZIONE SCUDO231 ha analizzato casi simili in cui la mancanza di una supply chain control tower digitale è stata interpretata dai giudici come una colpa organizzativa grave. La presenza di un registro di carico e scarico digitale e non modificabile avrebbe impedito alla radice la possibilità di far “sparire” le dosi. Qualsiasi discrepanza tra il numero di dosi assegnate e quelle rendicontate come somministrate o correttamente smaltite (per rottura o scadenza, con apposito verbale) avrebbe bloccato l’operatività del medico fino alla risoluzione dell’anomalia, impedendo la prosecuzione dell’attività illecita su larga scala.

Il rinvio dell’udienza al 15 giugno allunga i tempi di un procedimento che per l’Ulss 8 Berica rappresenta una spada di Damocle. Nonostante l’ente sia formalmente la parte offesa che ha dato il via all’indagine, la sua posizione processuale è delicata. La difesa dell’ente dovrà faticosamente dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire reati di questo tipo. In assenza di prove documentali forti, come i log e gli alert generati da un sistema di controllo automatizzato e proattivo, questa difesa si basa su elementi deboli: procedure scritte, formazione generica, controlli umani a campione. L’esperienza forense, analizzata dalla REDAZIONE SCUDO231, dimostra che i modelli organizzativi “di carta” non reggono più all’urto del vaglio giudiziario.

Se l’ecosistema Scudo231 fosse stato operativo, l’ente oggi non si troverebbe in questa posizione. Anziché attendere l’esito di una maxi-udienza preliminare, avrebbe potuto presentare al Pubblico Ministero, già nelle prime fasi delle indagini, un pacchetto di prove tecnologiche inconfutabili (il cosiddetto XAI Packet, o Explainable AI Packet). Questo dossier avrebbe dimostrato, attraverso log immodificabili, che: 1) i controlli preventivi erano attivi e funzionanti; 2) il sistema aveva rilevato il tentativo di anomalia in data X; 3) era scattata un’escalation automatica all’ODV in data Y; 4) l’azione del dipendente è stata un’elusione fraudolenta di presidi efficaci, non la conseguenza di una lacuna organizzativa. Tale documentazione avrebbe con ogni probabilità portato a una rapida archiviazione della posizione dell’ente, concentrando l’azione penale esclusivamente sui responsabili individuali e salvaguardando l’Ulss da sanzioni economiche, interdittive e da un danno reputazionale che ora si protrarrà per anni, udienza dopo udienza.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/02/17/rinviata-al-15-giugno-ludienza-a-vicenza-per-false-vaccinazioni-covid_59e4bc66-a350-470c-b951-0bee00b6782d.html