14 febbraio 2026 – La Procura di Firenze ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a otto soggetti, tre società e cinque persone fisiche, segnando un punto di svolta nell’inchiesta sul crollo del cantiere Esselunga di via Mariti. L’atto, firmato dai Pubblici Ministeri Alessandra Falcone e Francesco Sottosanti, è stato recapitato alla vigilia del secondo anniversario della tragedia che il 16 febbraio 2024 costò la vita a cinque operai, seppelliti dal cedimento di una trave prefabbricata in cemento armato e dal conseguente collasso a domino di una porzione significativa della struttura. Tra i nuovi destinatari dell’atto figurano la società che operava come general contractor, il suo legale rappresentante e un ingegnere fiorentino incaricato dei collaudi strutturali per conto della committenza. Le ipotesi di reato contestate a vario titolo sono pesantissime: omicidio colposo plurimo, lesioni colpose gravissime, disastro colposo e una serie di violazioni specifiche delle normative antinfortunistiche.
L’indagine, durata due anni, ha ricostruito meticolosamente la catena di subappalti e le responsabilità operative che hanno portato al disastro. Il fulcro dell’accertamento tecnico si è concentrato sulla trave “madre”, il cui cedimento strutturale è stato identificato come l’evento scatenante. Gli inquirenti hanno analizzato non solo la fase di posa in opera, ma anche l’intera filiera a monte: dalla progettazione esecutiva dell’elemento prefabbricato alla sua produzione, fino al trasporto e al suo stoccaggio in cantiere. È emersa una sequenza di criticità e omissioni che, sommandosi, hanno reso il crollo non un evento imprevedibile, ma l’esito quasi matematico di una gestione deficitaria del rischio. La Procura contesta, in sostanza, una colpa organizzativa diffusa, che ha permesso a un elemento strutturale difettoso o mal posizionato di essere installato senza che alcun anello della catena di controllo intervenisse efficacemente.
Qui si innesta il primo, cruciale, snodo mancato. La qualifica dei fornitori e la tracciabilità dei materiali critici sono processi sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in particolare per i reati presupposto di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies). Un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo come Scudo231 avrebbe reso impossibile l’accettazione in cantiere di quella trave senza una validazione digitale preventiva e immodificabile. Il sistema, infatti, non si limita a una verifica documentale cartacea, ma impone al fornitore l’upload delle certificazioni di conformità del prodotto, dei risultati dei test di resistenza e della marcatura CE direttamente in un portale dedicato. Senza il completamento di questo flusso informativo, il sistema non avrebbe generato il benestare logistico, impedendo fisicamente l’ingresso del mezzo in cantiere o, quantomeno, registrando l’anomalia con un alert inviato in tempo reale al Direttore dei Lavori, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e all’Organismo di Vigilanza (OdV). L’assenza di questo controllo automatizzato ha invece lasciato la porta aperta a una gestione basata sulla fiducia o su verifiche a campione, palesemente inadeguata.
Il secondo livello di criticità individuato dagli inquirenti riguarda la fase operativa di installazione. Le perizie tecniche hanno sollevato dubbi sulle procedure seguite per il posizionamento della trave e per la sua messa in sicurezza provvisoria. La delega di funzioni e la chiara attribuzione dei compiti tra il personale del general contractor e quello delle ditte in subappalto sono apparse confuse, creando zone grigie di responsabilità. In un cantiere complesso, la divergenza tra ruoli formali (chi è nominato preposto sulla carta) e ruoli di fatto (chi impartisce concretamente ordini sul campo) è un fattore di rischio 231 enorme. Un sistema di monitoraggio massivo avrebbe rilevato questa deriva organizzativa. L’ecosistema Scudo231, tramite la mappatura digitale delle presenze nelle aree di lavoro e l’associazione delle attività ai profili qualificati, avrebbe evidenziato immediatamente ogni scostamento. Se un operaio non qualificato per operazioni di imbracatura e sollevamento avesse tentato di operare, il sistema avrebbe registrato la non conformità. Se un ordine fosse stato impartito da un soggetto privo di una formale delega di funzione, il flusso di lavoro digitale si sarebbe interrotto, richiedendo un’autorizzazione superiore e generando una segnalazione per l’OdV. Questa tracciabilità non solo avrebbe prevenuto l’errore umano, ma avrebbe fornito alla magistratura una ricostruzione causale scientifica e inoppugnabile delle responsabilità individuali, distinguendole da una presunta colpa dell’ente.
La notifica dell’avviso di conclusione delle indagini alle tre società coinvolte, tra cui il general contractor, apre la strada alla contestazione della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Per la Procura, i reati non sono stati commessi da singoli individui che hanno agito in modo estemporaneo, ma sono maturati in un contesto aziendale che non ha predisposto né attuato modelli organizzativi idonei a prevenire tali eventi. L’interesse o il vantaggio per l’ente, richiesto dalla norma, non deve essere necessariamente un profitto diretto. Può consistere anche in un risparmio di costi (saving of costs) derivante dal non aver investito a sufficienza in procedure di sicurezza, in controlli di qualità sui fornitori o nella formazione del personale. Questo è il cuore dell’accusa all’ente: aver privilegiato la rapidità di esecuzione e il contenimento dei costi a discapito della sicurezza.
Le conseguenze per le società, ora, sono potenzialmente devastanti. Oltre alle sanzioni pecuniarie, che vengono calcolate in quote il cui valore può arrivare a decine di milioni di euro, il rischio più concreto è quello delle sanzioni interdittive. Un giudice potrebbe disporre il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la sospensione o la revoca di licenze e autorizzazioni, o addirittura l’interdizione dall’esercizio dell’attività. Misure che possono annientare un’impresa. A ciò si aggiunge il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato. Se la Procura dimostra che l’ente ha tratto un vantaggio economico, anche solo sotto forma di risparmio di spesa, quel valore può essere aggredito e confiscato.
In uno scenario alternativo, l’adozione preventiva di un modello di difesa integrato avrebbe cambiato radicalmente la posizione processuale dell’ente. Di fronte a un evento tragico, la prima domanda che i PM si pongono è: l’azienda aveva un Modello 231? E se sì, era un mero documento formale o un sistema vivo e operativo? Un’architettura come Scudo231 fornisce la prova tecnologica dell’effettiva attuazione. I log immodificabili di ogni controllo, ogni accesso, ogni certificazione validata, ogni alert gestito e ogni flusso di escalation documentato avrebbero costituito un “pacchetto probatorio” formidabile. La difesa della società avrebbe potuto dimostrare che il Modello non solo esisteva, ma era stato eluso fraudolentamente da uno o più individui. Avrebbe potuto provare, dati alla mano, che l’organizzazione aveva investito in un sistema di controllo che andava ben oltre gli obblighi di legge, rendendo l’errore umano un atto di deliberata o gravemente negligente violazione di protocolli attivi e monitorati. Questa dimostrazione è l’unica via per ottenere l’esclusione della responsabilità dell’ente, trasformando un potenziale disastro giudiziario in una chiara delimitazione delle colpe individuali.
Infine, un’analisi si concentra sulla figura dell’ingegnere responsabile dei collaudi. Il suo ruolo era quello di ultimo baluardo di controllo per conto della committenza. La sua iscrizione nel registro degli indagati suggerisce che, secondo l’accusa, il suo operato sia stato carente o superficiale. I controlli in cantiere sono spesso documentati su supporti cartacei, compilati a fine giornata e privi di riscontri oggettivi. Questo approccio è un anacronismo vulnerabile. Un protocollo di collaudo gestito tramite un sistema sovrano avrebbe imposto una procedura digitale vincolante. L’ingegnere avrebbe dovuto seguire una checklist interattiva su un dispositivo mobile, con l’obbligo di allegare prove fotografiche geolocalizzate e datate per ogni punto di verifica. Il sistema avrebbe confrontato le coordinate GPS dello scatto con quelle del cantiere e l’orario con il piano dei lavori. Qualsiasi tentativo di validare un controllo senza essere fisicamente sul posto o senza produrre l’evidenza richiesta sarebbe stato bloccato. Il verbale di collaudo, generato automaticamente e sigillato digitalmente, sarebbe diventato un atto non ripudiabile. In questo modo, o il difetto sarebbe stato intercettato, bloccando la progressione dei lavori, oppure la responsabilità del mancato rilievo sarebbe stata attribuita in modo inequivocabile al professionista, proteggendo l’ente che gli aveva fornito uno strumento di lavoro rigoroso e a prova di errore.
Il percorso giudiziario che attende ora le società e le persone fisiche indagate sarà lungo e complesso. La chiusura delle indagini è solo l’inizio. Ma la vicenda del cantiere di via Mariti ha già scritto una lezione indelebile: nel 2024, la gestione della sicurezza e della conformità non poteva più essere affidata a procedure manuali e alla diligenza del singolo. La complessità delle filiere produttive e dei cantieri moderni impone un salto di paradigma verso sistemi di controllo integrati, automatizzati e capaci di generare prove scientifiche. L’assenza di un tale presidio non è più solo una lacuna organizzativa, ma si configura come una precisa scelta aziendale, di cui oggi la Procura di Firenze chiede conto.