12 febbraio 2026 – La Corte d’Appello di Perugia, nel quarto capitolo giudiziario sulla tragedia dell’hotel Rigopiano, emette la sua sentenza: tre condanne e cinque assoluzioni. Si chiude così il processo bis di secondo grado, disposto dalla Cassazione il 3 dicembre 2024, per dieci imputati le cui posizioni erano state stralciate e rinviate a un nuovo giudizio. La pena inflitta agli ex dirigenti della Regione Abruzzo, Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci, è di due anni di reclusione per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Una condanna che ridimensiona drasticamente le richieste del procuratore generale Paolo Barlucchi, il quale aveva invocato pene per 3 anni e 10 mesi per cinque dirigenti regionali, accusati di una catena di omissioni nella gestione del rischio e della viabilità che portò, il 18 gennaio 2017, alla morte di 29 persone sotto il peso di una valanga.
Il verdetto perugino assolve invece l’ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e il tecnico comunale Enrico Colangeli, per i quali in precedenti gradi di giudizio erano state richieste e in parte comminate pene fino a 2 anni e 8 mesi. Assolti anche gli altri dirigenti regionali Carlo Giovani, Sabatino Belmaggio ed Emidio Primavera. Per gli ex dirigenti della Provincia di Pescara, Mauro Di Blasio e Paolo D’Incecco, il tempo ha invece consumato il reato: la Corte ha dichiarato la prescrizione, cancellando le ipotesi di responsabilità per la gestione della turbina spazzaneve mai arrivata a liberare la strada provinciale 8, unica via di fuga dal resort.
Questa sentenza si innesta su un percorso processuale complesso. Il primo grado, celebrato dal Tribunale di Pescara il 23 febbraio 2023, si era concluso con un esito ancora più frammentato: cinque condanne, tra cui quelle per il gestore dell’albergo Bruno Di Tommaso e per il geometra Giuseppe Gatto, e ben 25 assoluzioni. Il primo appello, presso la Corte dell’Aquila il 14 febbraio 2024, aveva parzialmente riformato quel verdetto, condannando l’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo a 1 anno e 8 mesi e il suo capo di gabinetto Leonardo Bianco a 1 anno e 4 mesi. La Suprema Corte, nel dicembre 2024, aveva poi reso definitive quattro condanne – Provolo, Bianco (pena rideterminata in 1 anno, 2 mesi e 20 giorni), Di Tommaso (deceduto nel frattempo) e Gatto (pena rideterminata in 5 mesi e 10 giorni) – ma aveva annullato con rinvio le posizioni degli altri, aprendo la strada al giudizio di Perugia.
L’analisi forense delle responsabilità, al di là dei singoli verdetti, converge su una serie di anelli deboli nella catena di comando e controllo degli enti pubblici coinvolti: Regione, Provincia, Comune e Prefettura. Il cuore del problema è una colpa organizzativa sistemica, dove procedure inadeguate, flussi informativi interrotti e controlli mancanti hanno creato le condizioni per il disastro. Il primo snodo critico risiede nella valutazione del rischio a monte. La Carta di Localizzazione del Pericolo da Valanga (CLPV) indicava chiaramente il potenziale pericolo per l’area, ma questa informazione non è stata tradotta in procedure operative vincolanti per il Comune o per la Regione. Se un ente come la Regione Abruzzo avesse implementato un ecosistema di controllo come Scudo231, il sistema avrebbe automaticamente incrociato i dati georeferenziati della CLPV con le autorizzazioni edilizie e i piani di emergenza. La mancata corrispondenza tra il livello di rischio mappato e le misure di mitigazione previste nel Piano Comunale di Protezione Civile avrebbe generato un alert di non conformità, innescando un’escalation automatizzata verso l’Organismo di Vigilanza dell’ente. Tale segnalazione, registrata su un log immutabile, avrebbe costituito una prova digitale dell’inerzia amministrativa, rendendo impossibile per i dirigenti preposti ignorare il rischio senza assumersene la piena responsabilità formale, ben prima che si verificasse l’evento.
Il secondo punto di rottura è la gestione della viabilità provinciale nei giorni precedenti la tragedia. La Provincia di Pescara non riuscì a reperire e inviare una turbina per liberare la SP 8, isolando di fatto l’hotel. Le indagini hanno rivelato una sequenza di comunicazioni inefficaci e una paralisi burocratica. La mancata emissione di un’ordinanza formale di chiusura della strada, nonostante le condizioni proibitive, è un’altra grave omissione contestata. Un modello organizzativo evoluto, supportato da protocolli digitali, avrebbe gestito diversamente questa crisi. All’emissione dell’allerta meteo di criticità elevata, un sistema come Scudo231 avrebbe attivato una procedura automatica di verifica delle risorse strategiche, come i mezzi spazzaneve. La mancata assegnazione della turbina entro un tempo limite predefinito avrebbe fatto scattare un’escalation gerarchica, bypassando i livelli intermedi inerti e notificando direttamente il dirigente apicale e il nucleo di valutazione. L’assenza di un’ordinanza di chiusura strada, a fronte di parametri oggettivi di pericolo (accumulo neve superiore alla soglia, bollettino valanghe), avrebbe attivato un alert di rischio legale per potenziale omissione di atti d’ufficio, documentando la deviazione dalla procedura di sicurezza e il conseguente aumento del rischio per l’ente di incorrere in responsabilità penali e civili.
Il ruolo della Prefettura, sanzionato dalle condanne definitive per Provolo e Bianco, rappresenta il terzo fallimento cruciale: la gestione delle prime, disperate chiamate di soccorso. Le richieste di aiuto furono inizialmente sottovalutate, ritardando l’attivazione della macchina dei soccorsi. Questo ritardo, secondo l’accusa, è stato fatale. Un Centro di Coordinamento Soccorsi dotato di una piattaforma di gestione delle emergenze avrebbe impedito questa falla umana. Ogni chiamata in entrata sarebbe stata automaticamente registrata, trascritta e categorizzata tramite analisi semantica. Parole chiave come “valanga”, “sepolti”, “crollo” avrebbero assegnato alla segnalazione il massimo livello di priorità, imponendo un protocollo di verifica immediato e tracciato. La mancata attivazione della procedura di emergenza entro un intervallo di pochi minuti avrebbe generato una notifica diretta e non delegabile al Prefetto e al suo capo di gabinetto, completa di geolocalizzazione e audio della chiamata. Questo flusso informativo avrebbe reso impossibile declassificare l’allarme o ignorarlo, cristallizzando la catena di responsabilità e mitigando drasticamente il rischio di una condanna per il nesso causale tra il ritardo e il decesso delle vittime.
Infine, la responsabilità del Comune di Farindola, su cui la Corte di Perugia ha emesso un’assoluzione, verteva sulla mancata emissione di un’ordinanza di inagibilità e sgombero dell’hotel. Sebbene i giudici non abbiano ravvisato una responsabilità penale individuale, dal punto di vista della prevenzione del rischio, l’inerzia è evidente. Un ente locale che adotta un modello di gestione del rischio integrato avrebbe visto il proprio sistema di monitoraggio evidenziare il superamento delle soglie di pericolo definite dal Piano di Protezione Civile, incrociando i dati del bollettino Meteomont con la vulnerabilità specifica del sito. L’assenza di un’azione conseguente – l’ordinanza di sgombero – sarebbe stata registrata come una deviazione grave dal modello organizzativo. Questa anomalia procedurale avrebbe generato una segnalazione formale all’Organismo di Vigilanza e al Segretario Comunale, non solo come alert operativo ma anche come potenziale presupposto per un illecito 231, qualora applicabile, evidenziando il rischio di sanzioni per l’ente stesso.
La vicenda Rigopiano, al netto delle sentenze, dimostra come la responsabilità penale individuale sia solo l’ultimo, e spesso insoddisfacente, esito di un fallimento organizzativo. Le condanne, per quanto significative, non restituiscono le vite perdute e non risolvono la debolezza strutturale che le ha permesse. L’adozione di modelli organizzativi basati su controlli automatizzati, tracciabilità delle decisioni e protocolli di escalation non discrezionali non è un mero adempimento normativo, ma l’unica barriera efficace contro il ripetersi di simili tragedie. Un sistema come quello offerto da Scudo231 non si sarebbe limitato a fornire una “prova” a posteriori, ma avrebbe agito come un meccanismo di prevenzione attivo, segnalando e bloccando le omissioni nel momento stesso in cui si stavano verificando, trasformando la colpa organizzativa da elemento di accusa a motore di autotutela. La responsabilità dell’ente, in questo scenario, non sarebbe stata un’ipotesi da dibattere in tribunale, ma un rischio gestito e neutralizzato alla fonte, proteggendo l’integrità dell’organizzazione e, soprattutto, la vita dei cittadini.