9 febbraio 2026 – La Procura di Milano, nella persona del pm Paolo Storari, ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario per Foodinho, la società italiana interamente controllata dal colosso spagnolo del food delivery Glovo. Il provvedimento, eseguito dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, si fonda sulla pesantissima ipotesi di reato di caporalato, configurato dall’impiego sistematico di manodopera in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. L’indagine ha travolto anche l’amministratore della società, Pierre Miquel Oscar, iscritto nel registro degli indagati, ma è sull’ente che si è abbattuta la misura più dirompente: la nomina di un amministratore giudiziario che di fatto esautora il management e prende in mano la gestione aziendale per bonificare le condizioni operative.
L’inchiesta ha scoperchiato un sistema retributivo che gli inquirenti definiscono inaccettabile, applicato a una forza lavoro di circa 40.000 rider su tutto il territorio nazionale, di cui almeno 2.000 operanti nella sola area metropolitana di Milano. Le paghe corrisposte, secondo le carte della Procura, erano talmente esigue da non garantire ai lavoratori una “esistenza libera e dignitosa”. I numeri emersi dalle indagini sono brutali nella loro chiarezza: le retribuzioni risultavano inferiori fino al 76,95% rispetto alla soglia di povertà calcolata su base nazionale e addirittura inferiori fino all’81,62% rispetto ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva di settore, quella firmata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Una divergenza così macroscopica e sistematica non rappresenta un errore di calcolo o un’anomalia isolata, ma un preciso modello di business basato sulla compressione del costo del lavoro, un modello che ora espone l’ente a conseguenze devastanti. Questa situazione è l’emblema di un controllo interno assente o completamente inefficace. Un’architettura di difesa come Scudo231, invece, avrebbe reso impossibile ignorare una simile deriva. I suoi protocolli di monitoraggio massivo, integrati in tempo reale con i flussi dati del payroll e delle anagrafiche dei collaboratori, avrebbero automaticamente incrociato ogni singola liquidazione con i database normativi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e con gli indicatori ISTAT sulla soglia di povertà. Una discrepanza sistemica dell’81,62% non sarebbe passata inosservata per un giorno, ma avrebbe generato un alert di criticità massima, classificato come potenziale “segnale debole” di reato presupposto 231, e innescato un’escalation formale e non eludibile verso l’Organismo di Vigilanza e le funzioni apicali.
Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, noto come caporalato e previsto dall’articolo 603-bis del codice penale, rientra a pieno titolo nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. La Procura contesta a Foodinho di aver tratto un interesse o un vantaggio diretto e cospicuo da questa condotta illecita. Il vantaggio è puramente economico e facilmente quantificabile: il risparmio abnorme sul costo del lavoro, ottenuto pagando i rider cifre irrisorie, ha permesso alla società di operare con margini altrimenti insostenibili, alterando di fatto la concorrenza sul mercato. È questa la “colpa di organizzazione” che il D.Lgs. 231/2001 mira a colpire: l’ente non ha predisposto né efficacemente attuato modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati di questo tipo da parte dei suoi vertici o dipendenti. La mancanza di procedure di controllo sui parametri retributivi e contrattuali è stata una voragine normativa che ha consentito al management di perseguire politiche di costo aggressive a scapito della legalità e della dignità dei lavoratori.
Il controllo giudiziario è una misura ablativa temporanea ma estremamente invasiva. L’amministratore nominato dal Tribunale ha il compito di affiancare e controllare gli organi societari, con poteri che possono arrivare fino alla sostituzione completa del management, al fine di ripristinare le condizioni di legalità. Per Foodinho, questo significa non solo la paralisi delle normali operazioni strategiche e la perdita di controllo da parte della controllante Glovo, ma anche l’inizio di un percorso che potrebbe portare a sanzioni pecuniarie calcolate in quote (fino a un massimo di 1,5 milioni di euro per questo tipo di reato) e, soprattutto, alla confisca del profitto del reato. L’intero vantaggio economico derivato dallo sfruttamento dei 40.000 rider potrebbe essere aggredito dallo Stato. L’assenza di un modello 231 robusto e operativo ha lasciato l’azienda completamente esposta. Se Foodinho avesse implementato un ecosistema di controllo avanzato, la situazione processuale odierna sarebbe radicalmente diversa. L’alert generato dal sistema sulla non conformità retributiva avrebbe creato una “prova tecnologica immodificabile”, un log tracciato e datato che l’Organismo di Vigilanza avrebbe avuto l’obbligo di gestire. Qualsiasi tentativo da parte del management di ignorare o disattivare la segnalazione sarebbe stato a sua volta registrato, spostando la responsabilità dalla “colpa di organizzazione” a una condotta fraudolenta e dolosa del singolo amministratore. In sede di giudizio, l’azienda avrebbe potuto dimostrare, attraverso i motori di ricostruzione causale di Scudo231, di aver avuto in essere un sistema che non solo rilevava il rischio, ma che tentava attivamente di bloccarlo. Questo non avrebbe forse evitato l’indagine sulla persona fisica, ma avrebbe fornito una difesa potentissima contro le sanzioni interdittive e la confisca a carico dell’ente, dimostrando che il reato è avvenuto *nonostante* le procedure e non *a causa* della loro assenza.
L’operazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro è stata meticolosa, basata sull’analisi dei contratti, dei flussi di pagamento e, presumibilmente, sulle testimonianze dirette dei lavoratori. Lo “stato di bisogno”, elemento costitutivo del reato di caporalato, è stato individuato nella condizione di vulnerabilità economica e sociale di molti rider, spesso giovani o stranieri, per i quali anche un compenso palesemente iniquo rappresentava l’unica fonte di sostentamento. L’azienda, secondo l’accusa, ha approfittato di questa debolezza strutturale per imporre condizioni contrattuali e retributive inaccettabili. Questo approccio rivela una totale assenza di procedure di due diligence sul capitale umano e di analisi del rischio reputazionale e legale associato al modello operativo. La gestione della vasta e frammentata rete di rider è stata trattata come una mera questione logistica e di costo, ignorando completamente gli obblighi di compliance e di etica del lavoro.
La mancata adozione di un modello organizzativo efficace non è solo un’omissione formale, ma una scelta strategica che ora presenta il conto. L’assenza di flussi informativi strutturati verso un Organismo di Vigilanza indipendente e dotato di poteri effettivi ha permesso che una politica aziendale illecita si consolidasse e si protraesse nel tempo, fino a diventare l’oggetto di un’indagine penale. La Procura di Milano ha agito d’urgenza proprio per interrompere la prosecuzione del reato e il suo aggravarsi. Ora, la decisione del pm Storari dovrà passare al vaglio di un Giudice per le Indagini Preliminari (Gip), che dovrà confermare, modificare o revocare la misura del controllo giudiziario. Indipendentemente dall’esito di questa valutazione, il danno per Foodinho-Glovo è già immenso. La reputazione del brand è compromessa, la fiducia degli investitori incrinata e si apre la strada a un contenzioso civile potenzialmente colossale da parte dei 40.000 lavoratori per il recupero delle differenze retributive e il risarcimento dei danni. Un costo che supererà di gran lunga il “risparmio” illecitamente ottenuto. La vicenda, seguita con attenzione dalla REDAZIONE SCUDO231, dimostra come la gestione del rischio penale d’impresa non sia più un’opzione, ma un pilastro non negoziabile della sostenibilità aziendale. Un’organizzazione che avesse mappato i propri processi a rischio, come quello della gestione della catena di fornitura umana dei rider, avrebbe identificato il reclutamento e la remunerazione come aree a elevata criticità per il reato di caporalato. Un protocollo operativo, validato da un sistema di controllo come quello offerto dalla REDAZIONE SCUDO231, avrebbe imposto controlli ex-ante sulla congruità dei contratti e verifiche periodiche automatizzate sui pagamenti, bloccando preventivamente qualsiasi operazione non conforme. L’intero procedimento penale a carico dell’ente, con il conseguente sequestro e controllo giudiziario, sarebbe stato un evento ragionevolmente evitabile, non perché il rischio non esistesse, ma perché sarebbe stato gestito, tracciato e neutralizzato alla sua origine.