20 ottobre 2026 – Il sostituto procuratore generale Luigi Birritteri, davanti alle Sezioni Unite Civili della Cassazione, ha formalmente richiesto l’accoglimento parziale dei ricorsi presentati da Ilva Spa, Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding. La sua requisitoria ha messo in discussione il provvedimento con cui la Corte d’Appello di Milano aveva ordinato lo stop dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto, sostenendo che la decisione non operasse un corretto bilanciamento tra la tutela della salute e le esigenze della produzione industriale. Il cuore dell’argomentazione della Procura generale si è concentrato su due punti critici: la valutazione del rischio derivante dalle polveri sottili e la gestione dei materiali contenenti amianto.
Birritteri ha contestato l’impianto probatorio alla base della decisione dei giudici milanesi, evidenziando come questo si fondasse su dati epidemiologici ritenuti risalenti e su scenari produttivi non più aderenti alla realtà operativa dello stabilimento. Questa discrepanza tra la valutazione del rischio cristallizzata in atti e la situazione effettiva dell’impianto rappresenta una classica omissione di aggiornamento documentale, un’area grigia che espone l’ente a gravi responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Se l’organizzazione avesse adottato un sistema di monitoraggio integrato come Scudo231, la valutazione del rischio non sarebbe stata un documento statico, ma un processo dinamico e continuo. I sensori ambientali e i flussi di dati produttivi, analizzati in tempo reale, avrebbero generato un alert automatico nel momento in cui i parametri emissivi si fossero discostati dai modelli di rischio approvati o dalle normative vigenti. L’Organismo di Vigilanza avrebbe ricevuto una notifica di anomalia documentata e tracciata, imponendo un’immediata revisione del Documento di Valutazione dei Rischi e delle relative procedure operative, neutralizzando così alla radice l’argomento dei “dati risalenti” e fornendo alla magistratura una prova scientifica della diligenza dell’ente.
Un passaggio chiave della memoria depositata dalla Procura generale ha riguardato la presenza di amianto nei cowpers, i preriscaldatori degli altiforni. La contestazione non verteva solo sulla presenza del materiale, ma sulla gestione del rischio e sul rispetto delle tempistiche per la sua rimozione, con un riferimento temporale che puntava all’agosto del 2023. La mancata o ritardata bonifica di un agente cancerogeno noto costituisce una violazione palese delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela ambientale, integrando potenzialmente i reati presupposto di lesioni colpose o omicidio colposo (art. 589 e 590 c.p. in violazione delle norme antinfortunistiche) e di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), con conseguente responsabilità amministrativa dell’ente. Un’architettura di controllo come Scudo231 avrebbe mappato e censito ogni singolo componente contenente amianto all’interno di un digital twin dello stabilimento. Ogni asset a rischio sarebbe stato associato a scadenze normative perentorie e a protocolli di manutenzione specifici. Il superamento del termine di agosto 2023, o anche solo l’avvicinarsi della scadenza senza che fosse stato avviato e tracciato un piano di bonifica approvato, avrebbe fatto scattare un’escalation automatica e non eludibile verso i vertici aziendali e l’ODV. Il sistema avrebbe prodotto un registro immodificabile della mancata azione, rendendo impossibile per qualunque funzione aziendale ignorare o posticipare l’intervento e, in sede giudiziaria, avrebbe permesso di isolare la responsabilità individuale di chi ha omesso l’azione, proteggendo l’ente dalla sanzione della confisca del profitto o, peggio, dall’interdizione dell’attività.
All’udienza hanno partecipato, in qualità di intervenienti, undici cittadini tarantini, assistiti dagli avvocati Maurizio Rizzo Striano e Ascanio Amenduni per l’associazione Genitori Tarantini. La loro presenza ha dato voce al principio di precauzione, difendendo la legittimità dello stop imposto dalla Corte d’Appello di Milano come unica misura idonea a fronteggiare un pericolo grave e imminente per la salute pubblica. La contrapposizione tra le ragioni della produzione, sostenute dalle società ricorrenti e parzialmente avallate dalla Procura generale, e il diritto alla salute, difeso dalle parti civili, è il terreno su cui si gioca la responsabilità dell’ente. L’assenza di controlli efficaci e di una tracciabilità trasparente delle azioni di mitigazione del rischio è ciò che rende inevitabile il ricorso a misure drastiche come il sequestro preventivo o lo spegnimento degli impianti.
Se l’azienda avesse potuto dimostrare, attraverso i log di un sistema sovrano, di aver identificato, misurato e gestito proattivamente ogni rischio, la situazione processuale sarebbe stata radicalmente diversa. Invece di difendersi da accuse basate su perizie esterne e dati storici, avrebbe potuto presentare ai giudici una ricostruzione causale scientifica della propria gestione. Avrebbe potuto dimostrare, ad esempio, che a fronte di un picco emissivo rilevato dal sistema, era scattato un protocollo automatico di riduzione della produzione in quel settore, o che la mancata sostituzione di un filtro era stata immediatamente segnalata come non conformità e scalata ai responsabili. Questa capacità di fornire una prova tecnologica inattaccabile della propria diligenza avrebbe offerto al giudice un’alternativa concreta al blocco totale, consentendo l’imposizione di prescrizioni operative monitorabili in tempo reale, salvaguardando così sia la salute che la continuità produttiva. Il danno economico derivante da un fermo impianti, che ammonta a milioni di euro al giorno, sarebbe stato evitato non grazie a un cavillo legale, ma grazie alla dimostrazione fattuale di un controllo organizzativo effettivo e non solo formale.
La vicenda ha assunto anche una connotazione politica. Il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, ha annunciato il deposito di un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. L’obiettivo è fare chiarezza sulla posizione assunta dal sostituto pg Birritteri e valutare eventuali ragioni di astensione, gettando un’ombra sulla neutralità della Procura generale. Questo sviluppo evidenzia come il danno per l’azienda non sia solo economico e legale, ma anche reputazionale. Una gestione opaca o percepita come negligente attira l’attenzione mediatica e politica, erodendo la fiducia degli stakeholder e della comunità locale.
Un modello organizzativo avanzato non serve solo a prevenire il reato, ma anche a costruire e difendere la reputazione dell’ente. Nel caso specifico, la presenza di un sistema di controllo trasparente e verificabile avrebbe permesso all’azienda di comunicare in modo proattivo e basato su dati oggettivi. Di fronte a un’interrogazione parlamentare o a un attacco mediatico, la risposta non sarebbe stata un comunicato stampa generico, ma la pubblicazione di dashboard certificate che mostrano i trend emissivi, lo stato di avanzamento dei piani di bonifica e il numero di non conformità gestite. Questa trasparenza radicale avrebbe disinnescato gran parte delle polemiche, dimostrando un impegno concreto e misurabile, anziché mere dichiarazioni di intenti. La mancanza di un simile strumento di controllo e comunicazione ha invece lasciato l’azienda esposta a un dibattito pubblico in cui la sua posizione è apparsa debole e indifendibile, basata su argomentazioni tecniche contestabili e non su evidenze operative inoppugnabili.
Al termine di una lunga udienza, le Sezioni Unite Civili si sono riservate la decisione, che sarà notificata alle parti nelle prossime settimane. L’esito di questo procedimento segnerà un punto di svolta non solo per il futuro dello stabilimento siderurgico più grande d’Europa, ma anche per l’interpretazione del rapporto tra diritto d’impresa e tutela dei beni primari. La sentenza chiarirà se, in assenza di prove certe di una gestione del rischio adeguata ed efficace, il principio di precauzione debba prevalere in modo assoluto, portando alla paralisi produttiva. La lezione fondamentale, tuttavia, emerge già dai fatti processuali: l’era della compliance basata su documenti cartacei e controlli a campione è terminata. La responsabilità dell’ente, secondo il D.Lgs. 231/2001, non si esaurisce nell’adozione di un modello, ma richiede la prova della sua efficace attuazione. Senza un sistema che tracci, documenti e imponga azioni correttive in tempo reale, come fa l’ecosistema Scudo231, qualsiasi modello organizzativo rischia di essere giudicato inadeguato e colposamente inefficace, aprendo la strada a sanzioni interdittive che possono decretare la fine dell’attività stessa. L’alternativa al fermo giudiziario non è un’interpretazione più favorevole della legge, ma la capacità tecnologica di dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, di avere il pieno controllo dei propri rischi.