21 settembre 2026 – Sei dei nove indagati per il disastro al deposito Eni di Calenzano hanno formalizzato la richiesta di patteggiamento, ottenendo il consenso della Procura pratese. L’istanza, che ora attende il vaglio del Giudice per le indagini preliminari, arriva a quasi due anni dalla tragica esplosione del 9 dicembre 2024, in cui persero la vita cinque operai. Le pene concordate tra le difese e l’accusa, per i reati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo, ammontano complessivamente a oltre 14 anni, con richieste individuali che variano dai 2 anni ai 2 anni e 9 mesi. Per cinque dei dipendenti Eni è stata chiesta la sostituzione della pena detentiva con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, mentre per il sesto la sospensione condizionale e la non menzione nel casellario giudiziale. Per i restanti tre indagati, tra cui figurano anche responsabili della società esterna Sergen, la Procura ha invece chiesto il rinvio a giudizio.
L’inchiesta, coordinata con meticolosità dai magistrati pratesi, ha ricostruito una catena di omissioni e negligenze procedurali che hanno trasformato un’ordinaria operazione di travaso in una catastrofe. Il punto di rottura, secondo gli atti, è stato identificato in una sequenza di manovre errate durante la gestione di una linea di trasferimento di carburante ad alta infiammabilità. La perizia tecnica ha evidenziato come una valvola di sicurezza, cruciale per l’isolamento del circuito, non fosse stata correttamente posizionata secondo il protocollo operativo standard. L’operatore incaricato, secondo le ricostruzioni, ha proceduto con l’operazione basandosi su un controllo visivo parziale e su una comunicazione verbale non tracciata con il collega del turno precedente. Questa falla nella consegna delle informazioni è risultata fatale. In un’organizzazione dotata di un ecosistema come Scudo231, quella specifica operazione non sarebbe mai stata avviata. Il sistema avrebbe imposto una checklist digitale vincolante prima di abilitare l’apertura delle pompe di travaso: la mancata spunta elettronica della voce “Verifica Chiusura Valvola di Sicurezza VS-07B”, corredata da un tag NFC o QR code letto fisicamente sul posto, avrebbe generato un blocco operativo immediato e un alert al supervisore di turno. La comunicazione verbale sarebbe stata irrilevante di fronte a un protocollo digitale non completato.
Il secondo elemento critico emerso dalle indagini riguarda la mancata segnalazione di un’anomalia di pressione registrata dal sistema di monitoraggio centrale circa 45 minuti prima dell’esplosione. Il picco, sebbene anomalo, rientrava in una “zona grigia” di tolleranza che non faceva scattare un allarme automatico di livello critico, lasciando la sua interpretazione alla discrezionalità dell’operatore in sala controllo. Quest’ultimo, oberato da altre attività, ha declassato l’evento a semplice fluttuazione transitoria, senza avviare la procedura di verifica e senza scalare la segnalazione al responsabile della sicurezza dell’impianto. È un classico esempio di normalizzazione della devianza, dove piccoli segnali di pericolo vengono progressivamente ignorati fino all’incidente. L’adozione preventiva di un’architettura di controllo avanzata avrebbe intercettato questo segnale debole con un motore di analisi predittiva. Invece di un semplice allarme di soglia, un sistema come Scudo231 avrebbe correlato il picco di pressione con lo stato operativo della linea (in fase di preparazione per il travaso) e con la storia manutentiva della valvola VS-07B, riconoscendo una combinazione di fattori a rischio elevato. Avrebbe quindi generato un alert di secondo livello, non silenziabile dall’operatore, inviando notifiche push simultanee al cellulare di servizio del responsabile HSEQ e all’Organismo di Vigilanza, documentando la mancata presa in carico entro un tempo predefinito di 10 minuti.
La posizione della società Eni, in quanto ente, è ora al centro del procedimento parallelo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. La Procura contesta la responsabilità amministrativa dell’ente per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/01). L’accusa si fonda sul presupposto che i reati siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio della società. Il “vantaggio”, in questo caso, non deve essere necessariamente un profitto economico diretto, ma può consistere anche in un risparmio di tempo, in una semplificazione delle procedure a discapito della sicurezza, o in un risparmio sui costi di formazione e sui sistemi di controllo. La difesa dell’ente dovrà dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controlo (MOG) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e di aver vigilato sul suo funzionamento tramite un Organismo di Vigilanza (OdV) dotato di autonomi poteri.
Il patteggiamento dei dipendenti, sebbene chiuda la loro vicenda penale personale, non estingue la responsabilità dell’ente e, anzi, potrebbe essere utilizzato dall’accusa come un’implicita ammissione della sussistenza dei fatti-reato. La sfida per la persona giuridica sarà dimostrare che il proprio Modello 231 non era un mero documento formale, ma un sistema vivo, pulsante ed efficace. Le indagini hanno però fatto emergere che i corsi di formazione sulla sicurezza, sebbene formalmente erogati, venivano spesso gestiti con test a risposta multipla facilmente superabili e senza una verifica effettiva dell’apprendimento sul campo. Inoltre, i registri delle ispezioni periodiche su alcuni componenti critici, inclusi quelli del circuito incriminato, presentavano delle voci compilate in modo seriale e non circostanziato, suggerendo una prassi burocratica piuttosto che un controllo sostanziale. Qui si manifesta la differenza tra compliance cartacea e difesa tecnologica. Un sistema integrato avrebbe gestito la formazione tramite moduli interattivi con simulazioni di scenari critici, il cui superamento era condizione necessaria per ottenere l’abilitazione operativa a determinate mansioni. L’accesso fisico e logico a pannelli di controllo e aree a rischio sarebbe stato vincolato al possesso di tale certificazione digitale, revocabile automaticamente in caso di mancato aggiornamento. I registri di ispezione, invece di essere cartacei o su fogli di calcolo, sarebbero stati compilati tramite tablet con campi obbligatori, geolocalizzazione, timestamp e l’obbligo di allegare prove fotografiche, rendendo impossibile una compilazione seriale e posticcia. Ogni anomalia o ritardo nella compilazione avrebbe innescato un’escalation procedurale verso i livelli gerarchici superiori.
Un altro fronte di indagine ha riguardato la gestione dell’appalto con la società Sergen, i cui dipendenti operavano all’interno del deposito. È emerso un deficit di coordinamento e di verifica delle procedure di sicurezza incrociate, come previsto dal DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Le comunicazioni tra il personale delle due società si basavano su prassi consolidate ma non sempre formalizzate, creando zone d’ombra procedurali. La responsabilità del committente, in questi casi, è particolarmente stringente, poiché deve vigilare affinché l’appaltatore rispetti tutte le normative di sicurezza. La mancata vigilanza costituisce un pilastro fondamentale dell’accusa di colpa in organizzazione. La difesa dell’ente si indebolisce se non può produrre prove documentali inconfutabili di aver esercitato tale vigilanza in modo proattivo e non meramente formale. La REDAZIONE SCUDO231 ha analizzato casi simili in cui la mancanza di un sistema di tracciamento digitale delle attività dei fornitori esterni è risultata determinante per la condanna dell’ente. Un ecosistema di controllo efficace avrebbe previsto un portale fornitori dove Sergen avrebbe dovuto caricare obbligatoriamente la documentazione aggiornata (DURC, certificazioni del personale, attestati di formazione specifici per il sito Eni). L’accesso al sito per i suoi operatori sarebbe stato abilitato solo tramite badge associati a profili digitali validati. Qualsiasi attività svolta sarebbe stata tracciata in un log condiviso, e le procedure ad alto rischio avrebbero richiesto una doppia autorizzazione digitale, una dal preposto Sergen e una dal preposto Eni, creando una catena di responsabilità chiara e documentata.
Le conseguenze economiche per l’ente, in caso di condanna ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sarebbero devastanti e andrebbero ben oltre il risarcimento dei danni alle famiglie delle vittime, già ingente. Le sanzioni pecuniarie vengono calcolate in quote, il cui importo può variare da 258 a 1.549 euro ciascuna, e per reati come l’omicidio colposo plurimo commesso in violazione delle norme antinfortunistiche, il numero di quote può arrivare a mille. Si parla quindi di sanzioni che possono superare il milione e mezzo di euro. Ancora più temibili sono le sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, o addirittura l’interdizione dall’esercizio dell’attività, per un periodo che può variare da tre mesi a un anno. A ciò si aggiunge la confisca del profitto derivante dal reato, che in questi casi può essere quantificato nel risparmio di spesa ottenuto grazie alle mancate implementazioni dei presidi di sicurezza.
In uno scenario in cui l’ente avesse potuto presentare al giudice una ricostruzione causale scientifica generata da un sistema di monitoraggio massivo e in tempo reale, la sua posizione sarebbe stata radicalmente diversa. Avrebbe potuto dimostrare, attraverso log immutabili e certificati, di aver implementato ogni misura tecnologicamente possibile per prevenire l’evento. Avrebbe potuto isolare la condotta del singolo operatore, dimostrando che quest’ultimo ha agito eludendo fraudolentemente protocolli di sicurezza attivi e funzionanti, e non a causa di una carenza organizzativa. Questo tipo di prova tecnologica, come evidenziato dalla giurisprudenza più recente analizzata dalla REDAZIONE SCUDO231, è l’unica in grado di spostare l’onere della prova e di fornire all’ente una difesa solida contro l’accusa di colpa organizzativa, mitigando drasticamente il rischio di sanzioni pecuniarie e, soprattutto, interdittive, che rappresentano la vera minaccia alla continuità aziendale. La vicenda di Calenzano, al di là del suo tragico esito umano, si candida a diventare un caso di studio sulla differenza abissale tra una compliance presunta e una sicurezza governata e provata dalla tecnologia.