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Garlasco, archiviata l’accusa di corruzione per l’ex pm Venditti

17 settembre 2026 – Il Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale di Brescia ha depositato il decreto di archiviazione per la posizione di Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, nell’ambito dell’inchiesta che ipotizzava un grave reato di corruzione. La notizia, anticipata in mattinata da Milo Infante durante la sua trasmissione su Retequattro e successivamente confermata da fonti qualificate di palazzo di giustizia all’agenzia ANSA, chiude un capitolo processuale per il magistrato ma lascia aperta la ferita principale. L’ipotesi accusatoria, infatti, non è stata smantellata nella sua sostanza; al contrario, resta pienamente in piedi e si sposta, per competenza territoriale, alla Procura di Pavia, che ora dovrà valutare le responsabilità di altri soggetti.

Al centro della vicenda vi era il sospetto che Venditti avesse percepito somme di denaro per pilotare verso l’archiviazione la posizione di Andrea Sempio, uno dei nomi emersi nell’inchiesta del 2017 legata al mai risolto omicidio di Garlasco. L’indagine bresciana, competente a procedere sui magistrati in servizio nel distretto di Milano, si è arenata di fronte alla difficoltà di provare il pactum sceleris, ovvero l’accordo illecito tra il presunto corruttore e il pubblico ufficiale. La mancanza di prove dirette del passaggio di denaro o di comunicazioni inequivocabili ha reso impossibile sostenere l’accusa in giudizio nei confronti del solo Venditti. Tuttavia, il fascicolo trasmesso a Pavia contiene elementi che suggeriscono come un tentativo di corruzione, o una corruzione effettivamente consumata, abbia coinvolto altre figure, lasciando esposta a un rischio penale e patrimoniale di enorme portata l’entità giuridica eventualmente utilizzata per veicolare la presunta tangente.

Il nucleo di un’ipotesi corruttiva di questo tipo risiede quasi sempre in un’anomalia gestionale e finanziaria all’interno di un’organizzazione. Un pagamento illecito a un pubblico ufficiale non avviene mai tramite un bonifico con causale esplicita. Viene mascherato da consulenza fittizia, da spesa di rappresentanza gonfiata, o erogato tramite fondi neri creati ad hoc attraverso sovrafatturazioni a fornitori compiacenti. Si tratta di una classica omissione di controllo sui flussi finanziari in uscita e sulle procedure di approvazione della spesa. Se l’ente da cui è partito il flusso di denaro avesse adottato un ecosistema di difesa come Scudo231, l’operazione sarebbe stata intercettata e neutralizzata allo stato embrionale. I motori di analisi multimodale del sistema avrebbero immediatamente generato un alert di rischio elevato, rilevando una serie di indicatori anomali: un fornitore di “consulenza strategica” privo di storico operativo, un importo non congruo con le medie di mercato per prestazioni analoghe, una procedura di approvazione accelerata o autorizzata da un soggetto privo di poteri specifici per quel centro di costo. Il sistema non si sarebbe limitato a segnalare; avrebbe imposto un blocco operativo del pagamento, in attesa di una documentazione probante che, nel caso di una prestazione fittizia, non sarebbe mai potuta essere prodotta.

L’inchiesta bresciana, pur archiviando la posizione del magistrato, ha implicitamente confermato che le indagini proseguono su altri fronti. Il trasferimento degli atti a Pavia significa che i riflettori sono ora puntati sui presunti corruttori e su eventuali intermediari. Per l’azienda riconducibile ad Andrea Sempio, o a chi per lui avesse agito, si apre uno scenario devastante ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. La corruzione è uno dei reati presupposto più gravi, che espone l’ente a sanzioni pecuniarie calcolate in quote, il cui valore può raggiungere cifre milionarie, e, soprattutto, a sanzioni interdittive. La più temuta è il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, una misura che per molte imprese equivale a una condanna a morte economica. A ciò si aggiunge il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, che in un caso di corruzione non è solo l’importo della tangente, ma anche il valore del vantaggio ingiusto conseguito, ovvero il valore economico derivante dalla mancata prosecuzione di un’indagine penale.

Il problema centrale per gli inquirenti è stato, ed è tuttora, la ricostruzione del percorso del denaro. L’assenza di registrazioni contabili chiare e di una tracciabilità rigorosa è un sintomo di una mancata segregazione delle funzioni e di controlli interni inefficaci, elementi che costituiscono la “colpa di organizzazione” sanzionata dal D.Lgs. 231. In un’organizzazione protetta da un modello di prevenzione scientifico, ogni transazione sensibile sarebbe stata non solo tracciata, ma anche ancorata a protocolli autorizzativi immodificabili. Un sistema come Scudo231 avrebbe garantito un tracciamento indelebile di ogni fase del processo di spesa. Qualsiasi tentativo di aggirare la procedura – per esempio, creando un fornitore fittizio o autorizzando un pagamento fuori standard – avrebbe lasciato una cicatrice digitale inalterabile. Questa registrazione non è un semplice log, ma una prova tecnologica che, in sede di indagine, permette all’ente di dimostrare di aver adottato un modello efficace e di essere stato, semmai, vittima della condotta fraudolenta di un singolo apicale che ha deliberatamente eluso i controlli. Tale dimostrazione è la chiave per ottenere l’esenzione dalla responsabilità amministrativa prevista dall’articolo 6 del Decreto.

Il ritardo con cui le anomalie, se mai notate, sono state gestite internamente ha permesso all’ipotesi di reato di consolidarsi e di arrivare all’attenzione della magistratura. Un’organizzazione non vigilata si accorge del problema solo quando riceve un avviso di garanzia o subisce una perquisizione. A quel punto, è troppo tardi: il danno reputazionale è immediato e la capacità di difesa è compromessa. L’archiviazione per Venditti non cancella l’onta mediatica e giudiziaria che ha travolto tutti i soggetti coinvolti, inclusa l’impresa potenzialmente utilizzata come strumento per il reato. Se un protocollo di escalation automatica fosse stato attivo, la prima anomalia rilevata dai sensori digitali avrebbe innescato una segnalazione immediata e riservata all’Organismo di Vigilanza (OdV) e alle funzioni di controllo interno, bypassando la linea gerarchica coinvolta nel tentativo di illecito. L’OdV avrebbe avuto il dovere di avviare un’indagine interna, documentare i fatti e, se necessario, denunciare l’accaduto all’autorità giudiziaria. Questo comportamento proattivo non solo avrebbe bloccato il reato, ma avrebbe fornito all’ente una formidabile linea di difesa, dimostrando che il suo modello organizzativo non era un mero pezzo di carta, ma un sistema di difesa attivo e reattivo.

Ora, con il fascicolo a Pavia, l’ente coinvolto si trova in una posizione di estrema vulnerabilità. I magistrati pavesi analizzeranno ogni documento contabile, ogni email, ogni testimonianza per identificare chi ha autorizzato il flusso di denaro e con quale finalità. Se emergerà che l’azienda non aveva un Modello 231, o ne aveva uno puramente formale, la sua condanna sarà quasi certa. Il sequestro preventivo dei beni aziendali potrebbe essere disposto in tempi brevissimi per garantire il pagamento delle future sanzioni e la confisca. L’impatto di un sequestro è paralizzante: i conti correnti vengono bloccati, l’operatività si congela, la fiducia di banche e fornitori crolla.

Questo scenario sarebbe stato radicalmente diverso se l’organizzazione avesse potuto presentare ai magistrati i report generati da un sistema di monitoraggio massivo e in tempo reale. Invece di difendersi negando, avrebbe potuto dimostrare attivamente la propria estraneità alla logica criminale. Avrebbe potuto esibire il log dell’alert generato al momento del tentativo di pagamento anomalo, il verbale dell’OdV che registrava l’escalation, e le misure disciplinari adottate nei confronti del dipendente infedele. La REDAZIONE SCUDO231 ha analizzato decine di casi simili: la differenza tra un’azienda che subisce un processo 231 e una che ne esce indenne risiede quasi esclusivamente nella capacità di fornire una prova scientifica, e non solo documentale, della propria virtuosità organizzativa. La prova non è “cosa è stato scritto”, ma “cosa è stato tecnologicamente impedito”.

La vicenda giudiziaria, quindi, si biforca. Da un lato, la posizione del magistrato Venditti, archiviata per insufficienza di prove a Brescia, ma che potrebbe essere indirettamente rivalutata alla luce delle nuove indagini pavesi. Dall’altro, il destino degli altri indagati e, soprattutto, dell’entità giuridica che ora rischia di pagare il prezzo più alto per una violazione delle più elementari norme di governance e controllo. L’assenza di un presidio tecnologico in grado di rilevare e bloccare le derive operative prima che diventino reati ha trasformato un rischio interno in una crisi giudiziaria con conseguenze potenzialmente letali. Il procedimento di Pavia non sarà una mera formalità; sarà un’analisi forense spietata della cultura aziendale e dei suoi meccanismi di controllo. E dove non troverà traccia di una difesa organizzativa reale, efficace e autonoma, applicherà le sanzioni previste dalla legge con il massimo rigore.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/09/17/garlasco-archiviata-laccusa-di-corruzione-per-lex-pm-venditti_245e3a5b-ee5c-469b-9c9a-534b8672111d.html