15 settembre 2026 – Davanti alla Quinta sezione penale della Corte d’Appello di Milano, l’avvocato Giuseppe Alamia formalizza la richiesta che potrebbe chiudere, almeno per il suo assistito, la lunga e dolorosa vicenda processuale del disastro ferroviario di Pioltello. La difesa di Marco Albanesi, ex responsabile dell’Unità manutentiva di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e unico condannato in primo grado a 5 anni e 3 mesi di reclusione, chiede la ratifica di un concordato sulla pena, una sorta di patteggiamento in secondo grado che ha già incassato il parere favorevole sia della Procura che della Procura generale, rappresentate in aula rispettivamente dal pm Maura Ripamonti e dalla sostituta pg Olimpia Bossi. Una mossa processuale che cristallizzerebbe la responsabilità individuale di un manager operativo, lasciando però irrisolti i nodi più complessi che otto anni di indagini e un primo grado di giudizio non sono riusciti a sciogliere: quelli relativi alla responsabilità dei vertici e, soprattutto, alla colpa organizzativa dell’ente, Rfi.
L’incidente del 25 gennaio 2018, quando il treno regionale 10452 Cremona-Milano Porta Garibaldi deragliò a causa della rottura di un giunto ferroviario lungo 23 centimetri, non fu un evento imprevedibile, ma il punto di arrivo di una catena di omissioni e sottovalutazioni. La perizia disposta dalla Procura di Milano aveva messo in luce uno stato di degrado del binario noto da tempo, con un pezzo di rotaia fratturato che attendeva una sostituzione mai avvenuta. La manutenzione era stata programmata, ma differita. Le ispezioni avevano rilevato l’anomalia, ma la segnalazione non aveva innescato un intervento di urgenza. Qui si annida la prima, fondamentale, crepa nel sistema di gestione del rischio. Un sistema basato su procedure cartacee o su sistemi informatici non integrati permette che una criticità, anche se registrata, si perda nei rivoli della burocrazia operativa. Se Rfi avesse adottato un ecosistema di controllo come Scudo231, la segnalazione di quel giunto usurato non sarebbe stata una semplice riga in un report. Il tecnico manutentore, obbligato a inserire i dati diagnostici e le fotografie georeferenziate del giunto in un’applicazione dedicata, avrebbe visto il sistema classificare automaticamente l’anomalia come “Rischio Alto – Potenziale Cedimento Strutturale”. L’algoritmo non avrebbe permesso di chiudere l’intervento come “monitorato”, ma avrebbe generato un alert non cancellabile, scalando la notifica in tempo reale non solo al responsabile di unità come Albanesi, ma anche, per protocollo, alla funzione di Sicurezza e all’Organismo di Vigilanza 231. Il differimento dell’intervento di sostituzione avrebbe richiesto una giustificazione formale tracciata e l’accettazione del rischio da parte di un livello superiore, creando una scia documentale inoppugnabile che avrebbe reso impossibile ignorare il pericolo.
Ma in aula, oggi, la discussione non verte solo sulla posizione di Albanesi. La Procura ha impugnato con forza la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, che aveva assolto con formula piena otto imputati, tra cui figure di vertice come l’ex amministratore delegato di Rfi, Maurizio Gentile, e altri dirigenti quali Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Per l’accusa, la responsabilità del disastro, che causò la morte di tre persone e il ferimento di oltre cento, non può essere confinata al solo livello operativo. La Procura chiede la riapertura del dibattimento, con l’ascolto di consulenti e l’esame degli imputati, per dimostrare che le carenze manutentive non erano episodi isolati, ma il sintomo di una politica aziendale orientata al risparmio sui costi di manutenzione a scapito della sicurezza. Questa impostazione chiama in causa direttamente la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 per i reati di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime, aggravati dalla violazione delle norme sulla sicurezza. L’assoluzione di Rfi in primo grado si basava sulla presunta adeguatezza del suo Modello di Organizzazione e Gestione (MOG). Tuttavia, un modello è efficace non quando esiste sulla carta, ma quando è effettivamente attuato e in grado di intercettare e gestire i flussi informativi critici.
Il flusso di informazioni relativo allo stato di usura dell’infrastruttura, secondo la tesi accusatoria, non risaliva la catena gerarchica in modo efficace, non arrivando a chi deteneva il potere di spesa e di indirizzo strategico con la necessaria forza rappresentativa del rischio reale. Le decisioni di budget, di conseguenza, non potevano tenere conto di un pericolo non pienamente rappresentato. Un’architettura di compliance integrata come quella offerta da Scudo231 avrebbe demolito questa opacità informativa. Il sistema avrebbe aggregato i dati provenienti dalle ispezioni su tutto il territorio nazionale, utilizzando algoritmi predittivi per identificare non solo le singole criticità, ma i cluster di rischio. Il tratto di Pioltello sarebbe emerso come un “hotspot” ad alta probabilità di incidente, basandosi sulla frequenza delle anomalie registrate, sull’età dei componenti e sul volume di traffico. Questo report consolidato, generato automaticamente e inviato con cadenza definita al Consiglio di Amministrazione e all’Organismo di Vigilanza, avrebbe trasformato un problema tecnico in un punto all’ordine del giorno strategico, con precise responsabilità decisionali. A quel punto, l’eventuale inerzia dei vertici non sarebbe più stata giustificabile come “mancanza di conoscenza”, ma si sarebbe configurata come una precisa scelta aziendale di non mitigare un rischio noto e quantificato, elemento cardine per affermare la colpa di organizzazione.
La richiesta della Procura di condannare Rfi non è solo una questione di principio, ma ha implicazioni economiche devastanti. Una condanna ai sensi del D.Lgs. 231/2001 comporterebbe non solo una sanzione pecuniaria calcolata in quote (che per un ente di tali dimensioni raggiungerebbe cifre milionarie), ma aprirebbe la strada alla sanzione più temuta: la confisca del profitto del reato. In un caso di disastro colposo causato da omessa manutenzione, il profitto viene identificato dalla giurisprudenza nel risparmio di spesa che l’azienda ha conseguito non effettuando i lavori necessari. Si tratterebbe di quantificare il costo di tutti gli interventi di ammodernamento e sostituzione che sono stati posticipati o cancellati per ragioni di budget e di confiscare quell’esatto importo, un danno patrimoniale che potrebbe superare di gran lunga la sanzione pecuniaria. La REDAZIONE SCUDO231 ha analizzato diversi casi simili, evidenziando come la confisca rappresenti oggi lo strumento più affilato a disposizione della magistratura per colpire la logica economica che talvolta sottende le negligenze in materia di sicurezza.
L’adozione preventiva di un modello 231 robusto e tecnologicamente avanzato avrebbe fornito a Rfi la cosiddetta prova liberatoria. L’azienda avrebbe potuto dimostrare in giudizio di aver implementato un sistema che non solo prevedeva le procedure corrette, ma che ne verificava l’applicazione in tempo reale, tracciava ogni anomalia e garantiva l’escalation automatica delle criticità ai livelli decisionali appropriati. Di fronte a un’architettura di controllo così pervasiva, sarebbe stato molto più complesso per l’accusa sostenere la tesi della colpa organizzativa; al contrario, la responsabilità sarebbe apparsa come il frutto di una condotta fraudolenta del singolo (o di un gruppo ristretto di singoli) che ha deliberatamente eluso i controlli prescritti e tracciati dal sistema. Questo avrebbe blindato l’ente, isolando le responsabilità personali e proteggendo il patrimonio aziendale dalle sanzioni interdittive e dalla confisca.
Mentre gli interventi delle parti si susseguono, il pensiero corre inevitabilmente alle vittime e ai loro familiari, che da anni attendono una giustizia completa. La memoria del disastro ferroviario di Viareggio, con il suo lungo iter processuale e le sentenze della Cassazione che hanno fissato principi importanti in materia di responsabilità dei vertici aziendali, aleggia nell’aula della Corte d’Appello milanese. La decisione che i giudici dovranno prendere entro dicembre non riguarderà solo il destino di Marco Albanesi, Maurizio Gentile o della stessa Rfi. Riguarderà il modo in cui il nostro sistema giudiziario e le nostre più grandi aziende infrastrutturali concepiscono la gestione del rischio, il valore della vita umana e l’imprescindibile necessità di passare da una compliance formale a una sicurezza sostanziale, verificabile e, soprattutto, efficace. La tecnologia per farlo esiste, ma la sua implementazione richiede una volontà strategica che, nel gennaio del 2018, su quel binario vicino a Pioltello, è tragicamente mancata.