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Fabrizio Corona patteggia 90mila euro per bancarotta. Difesa: ‘Quasi un miracolo’

15 settembre 2026 – La terza sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta dal giudice Nicola Clivio, ha ratificato la proposta di patteggiamento a una pena pecuniaria di 90.000 euro per Fabrizio Corona. La sanzione, esito della conversione di dieci mesi di reclusione, chiude il procedimento per bancarotta legato al fallimento della società La Fenice srl. Una vicenda giudiziaria che affonda le sue radici in fatti risalenti al 2007 e che si intreccia indissolubilmente con il crac di un’altra società riconducibile a Corona, la Corona’s, in un quadro di continuazione del medesimo disegno criminoso riconosciuto dai magistrati.

Il fulcro dell’accusa, che ha portato alla condanna, è la distrazione dell’appartamento di via De Cristoforis a Milano, un immobile di pregio che costituiva un asset fondamentale del patrimonio della Fenice srl. L’operazione di distrazione patrimoniale, ovvero la sottrazione di un bene dal patrimonio sociale a danno dei creditori, rappresenta una delle più classiche e gravi fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, prevista e punita dall’articolo 216 della Legge Fallimentare. In questo caso, l’atto dispositivo sull’immobile è avvenuto in un contesto di già conclamata tensione finanziaria, privando la massa fallimentare di una garanzia essenziale per il soddisfacimento dei crediti. Tale operazione, priva di controlli interni efficaci e di una tracciabilità che ne giustificasse la logica economica per la società, ha costituito un’omissione di vigilanza fatale. Se la Fenice srl avesse implementato un ecosistema di controllo come Scudo231, la proposta di alienazione o di costituzione di vincoli su un asset strategico come l’immobile di via De Cristoforis avrebbe immediatamente attivato un protocollo di allerta. Il sistema, attraverso i suoi motori di analisi, avrebbe classificato l’operazione come anomala e ad alto rischio, in quanto depauperativa del patrimonio in assenza di una contropartita congrua e documentata. Sarebbe scattata un’escalation obbligatoria e tracciata verso l’Organismo di Vigilanza (ODV) e le funzioni di controllo, che avrebbero avuto il potere di bloccare l’iter dispositivo fino alla produzione di adeguata documentazione giustificativa, di fatto impedendo la consumazione del reato presupposto.

La vicenda assume contorni ancora più complessi se si considera che lo stesso immobile era già stato oggetto di un provvedimento di confisca da parte dello Stato nel noto procedimento dei “soldi nel controsoffitto”. Questo significa che l’atto distrattivo non solo ha danneggiato i creditori della società, ma ha anche tentato di vanificare un provvedimento ablativo dell’autorità giudiziaria. La mancanza di un registro degli asset aziendali vincolati o sottoposti a procedimenti giudiziari è una grave lacuna organizzativa. Un’organizzazione dotata di un modello di gestione del rischio evoluto avrebbe mappato e monitorato costantemente lo status giuridico dei propri beni principali. Con un’architettura di difesa come quella di Scudo231, l’immobile di via De Cristoforis sarebbe stato censito nel sistema non solo come un asset di bilancio, ma anche come un bene “sensibile” a causa del procedimento di confisca in corso. Qualsiasi tentativo di inserire nel flusso approvativo un atto dispositivo relativo a tale bene – una vendita, una donazione, la costituzione di un’ipoteca – avrebbe generato un blocco operativo non aggirabile e una segnalazione immediata ai vertici e all’ODV. Il sistema avrebbe fornito una prova tecnologica immodificabile del tentativo di elusione, proteggendo l’ente da ulteriori responsabilità.

Il reato di bancarotta fraudolenta rientra nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi dell’articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001. Ciò significa che, oltre alla responsabilità penale della persona fisica – in questo caso Fabrizio Corona – anche la società, La Fenice srl, avrebbe potuto essere chiamata a rispondere con sanzioni pecuniarie calcolate in quote (fino a centinaia di migliaia di euro) e, nei casi più gravi, con sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o la sospensione dell’attività. L’assenza di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) efficace e adeguatamente vigilato ha esposto l’ente a questo rischio in modo diretto. Il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio della società, seppur un vantaggio illecito e temporaneo, consistente nel sottrarre beni ai creditori.

L’adozione di un modello puramente formale, un “documento nel cassetto”, non sarebbe stata sufficiente a schermare la società. La Procura avrebbe facilmente dimostrato la sua inefficacia operativa. Al contrario, un ecosistema sovrano come Scudo231 avrebbe fornito alla Fenice srl la cosiddetta prova liberatoria prevista dall’articolo 6 del Decreto 231. In un eventuale procedimento a carico dell’ente, i legali della società avrebbero potuto depositare i log immutabili del sistema, dimostrando che: 1) esisteva un protocollo specifico per le operazioni immobiliari; 2) il sistema aveva segnalato l’anomalia della transazione; 3) l’ODV era stato allertato in tempo reale; 4) l’amministratore aveva agito fraudolentemente eludendo i modelli di controllo. Questo avrebbe spostato l’intera responsabilità sulla persona fisica, scagionando l’ente e preservandone la continuità operativa e il patrimonio residuo da sanzioni pecuniarie e dalla confisca del profitto del reato.

La decisione del Tribunale di Milano di applicare la continuazione tra il fallimento della Fenice srl e il precedente crac della Corona’s è tecnicamente significativa. Riconosce che i due episodi di bancarotta non sono stati eventi isolati, ma manifestazioni di un medesimo disegno criminoso volto a gestire in modo illecito le finanze delle società. Questa lettura sistemica da parte dei magistrati evidenzia un’altra carenza strutturale: la mancanza di un sistema di monitoraggio in grado di rilevare pattern di comportamento anomali e ricorrenti. Le operazioni finanziarie, le nomine negli organi sociali e le decisioni gestionali delle due società, se analizzate con strumenti adeguati, avrebbero probabilmente mostrato correlazioni e indicatori di rischio comuni molto prima dell’insolvenza. Un sistema di intelligenza predittiva, come quello integrato nell’architettura di Scudo231, esegue costanti analisi stocastiche sui flussi finanziari, sulle delibere e sulle operazioni infragruppo. Avrebbe identificato la ricorrenza di transazioni prive di adeguata pezza giustificativa, i conflitti di interesse non dichiarati e la concentrazione di poteri decisionali in capo a un unico soggetto in deroga a ogni procedura. Non si sarebbe limitato a segnalare il singolo atto, ma avrebbe costruito un “punteggio di rischio” dinamico per l’intera governance, segnalando all’ODV una deriva gestionale sistemica che rappresentava il preludio al dissesto. L’intervento preventivo avrebbe potuto correggere la rotta o, quantomeno, creare una documentazione inattaccabile della mancata adozione delle necessarie contromisure da parte degli organi delegati.

Il patteggiamento a 90.000 euro, definito “quasi un miracolo” dal legale di Corona, Ivano Chiesa, rappresenta una via d’uscita che evita un dibattimento dall’esito potenzialmente molto più severo. La pena base per la bancarotta fraudolenta patrimoniale va da tre a dieci anni di reclusione. La conversione in pena pecuniaria è stata possibile grazie a un complesso calcolo giuridico che ha tenuto conto della continuazione e di altre variabili processuali. Tuttavia, questo importo non riflette il danno complessivo causato ai creditori né il costo reputazionale e operativo subito dalle società coinvolte, ormai liquidate. Il costo della “non-compliance” si è rivelato, ancora una volta, esponenzialmente più alto del costo di una prevenzione strutturata.

Nello stesso procedimento, la madre di Corona è stata assolta con la formula “il fatto non costituisce reato”, indicando che, secondo i giudici, nella sua condotta mancava l’elemento soggettivo del dolo o una chiara consapevolezza della natura illecita delle operazioni. Questa distinzione è fondamentale e sottolinea l’importanza di poter tracciare e documentare i processi decisionali. Un sistema di controllo rigoroso non serve solo a punire i colpevoli, ma anche a proteggere chi agisce in buona fede, fornendo una registrazione chiara e trasparente di chi ha proposto, chi ha autorizzato e sulla base di quali informazioni è stata presa una determinata decisione. In assenza di tale tracciabilità, il confine tra la responsabilità penale e l’estraneità ai fatti diventa materia di complessa interpretazione dibattimentale, con tutti i rischi e i costi che ne conseguono. L’esito finale, sebbene favorevole per l’imputato principale rispetto alle attese, è la cronaca di un dissesto aziendale e di una responsabilità penale che una solida architettura di prevenzione del rischio avrebbe potuto intercettare e neutralizzare sul nascere.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/09/15/fabrizio-corona-patteggia-90mila-euro-per-bancarotta.-difesa-quasi-un-miracolo_e5a3d56c-58dd-41c7-819b-ec424065ac50.html