7 settembre 2026 – L’avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato dalla Procura di Messina all’amministratore unico e a tre collaboratori di una società di food delivery cristallizza i contorni di un sistema di sfruttamento del lavoro definito dagli inquirenti “caporalato digitale”. L’operazione, condotta dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) di Messina con il supporto del Gruppo per la Tutela del Lavoro di Palermo, ha svelato una gestione dei rider basata su compensi palesemente sproporzionati e un controllo asfissiante. I lavoratori, in gran parte studenti universitari e giovani disoccupati italiani, venivano retribuiti con importi variabili tra 2,40 e 2,99 euro a consegna, una cifra che si pone in violazione diretta di qualsiasi parametro fissato dai contratti collettivi nazionali di settore. Questa anomalia retributiva, il primo e più evidente indice dello sfruttamento, era il fondamento del modello di business dell’impresa. Un’architettura di controllo preventivo come quella di Scudo231 avrebbe intercettato questo dato all’origine. Il sistema, integrato con i flussi di pagamento e i parametri contrattuali, avrebbe generato un alert automatico di non conformità nel momento stesso in cui le tariffe venivano inserite a sistema, segnalando una potenziale violazione dell’articolo 603-bis del codice penale. L’alert non sarebbe stato un semplice avviso, ma un flusso informativo tracciato e non modificabile diretto all’Organismo di Vigilanza e alla funzione Risorse Umane, imponendo una revisione o bloccando l’erogazione di pagamenti al di sotto delle soglie legali e contrattuali, documentando così l’azione preventiva dell’ente.
La direzione e il coordinamento dei rider avvenivano tramite chat su WhatsApp, uno strumento che, pur nella sua informalità, si è rivelato un efficace mezzo di comando e controllo. Attraverso questi canali, i responsabili della società monitoravano costantemente i tempi di esecuzione delle consegne, contattando telefonicamente i lavoratori in caso di ritardi e, di fatto, limitando la loro facoltà di rifiutare le chiamate. Questa prassi operativa, che trasforma un rapporto di lavoro formalmente autonomo in una subordinazione di fatto, costituisce un altro elemento cardine del reato contestato. La scelta di uno strumento non tracciato e non ufficiale come WhatsApp è sintomatica di una volontà di eludere i controlli. In un’organizzazione dotata di un modello di prevenzione efficace, la gestione operativa dei collaboratori esterni sarebbe dovuta avvenire tramite piattaforme aziendali certificate, che registrano ogni interazione. Un sistema di analisi multimodale avrebbe rilevato la migrazione delle comunicazioni operative su canali non autorizzati, generando una segnalazione di anomalia procedurale. Inoltre, l’analisi semantica automatizzata dei flussi di comunicazione autorizzati avrebbe identificato un linguaggio e una frequenza di interazione tipici di un rapporto di subordinazione, attivando un protocollo di verifica sulla corretta qualificazione del rapporto di lavoro e prevenendo la deriva verso lo sfruttamento.
L’inchiesta ha evidenziato come i rider fossero obbligati a utilizzare mezzi propri per le consegne, senza alcuna indennità o forma di tutela per l’usura del veicolo o per i rischi connessi alla circolazione. Questo dettaglio non è secondario, poiché concorre a definire l’approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori e la violazione sistematica delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La responsabilità dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, emerge con forza quando il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p., inserito nel catalogo dei reati presupposto dall’art. 25-quinquiesdecies del decreto) viene commesso nell’interesse o a vantaggio della società. In questo caso, il vantaggio economico è palese: un risparmio illecito sui costi del lavoro e sui presidi di sicurezza. L’assenza di un registro dei mezzi utilizzati e di una verifica sulla loro idoneità e copertura assicurativa è una grave omissione. Un protocollo Scudo231 avrebbe imposto, come condizione per l’attivazione di un rider, il caricamento e la validazione periodica di documenti quali libretto di circolazione, certificato di assicurazione e revisione. La mancanza di questi documenti nel fascicolo digitale del collaboratore avrebbe inibito la sua operatività, bloccando l’assegnazione di consegne. Questo controllo automatizzato non solo avrebbe garantito la conformità alle norme sulla sicurezza, ma avrebbe anche creato una prova documentale della diligenza dell’ente, fondamentale per dimostrare l’assenza di una “colpa di organizzazione”.
La gravità di tali condotte è amplificata dal confronto con un’altra operazione, richiamata dagli stessi investigatori, condotta dalla Procura di Torino. In quel caso, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo di tre centri per la pulizia d’auto a Torino, Moncalieri e Nichelino, gestiti da una sessantatreenne e dai suoi tre figli. L’accusa era identica: sfruttamento del lavoro. Al momento dell’esecuzione del provvedimento, la polizia giudiziaria ha identificato una quindicina di lavoratori in nero, costretti a turni di 12 ore al giorno per 30 euro, senza pause, ferie o tutele. Il sequestro preventivo dei beni aziendali rappresenta la conseguenza più devastante per un’impresa, poiché ne paralizza l’operatività e ne compromette la continuità. Questa misura cautelare reale viene disposta quando vi è il rischio che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso. Nel caso di Messina, il rischio di un sequestro analogo era concreto. Se la società avesse adottato e attuato efficacemente un modello 231, avrebbe potuto argomentare di fronte al GIP che le condotte illecite erano attribuibili a singoli individui che avevano agito eludendo fraudolentemente i controlli interni. La presenza di un ecosistema come Scudo231, con i suoi log immutabili, le sue segnalazioni tracciate e i suoi protocolli di escalation verso l’Organismo di Vigilanza, avrebbe fornito la prova scientifica dell’esistenza di un’architettura di prevenzione reale e non meramente cartacea. Tale evidenza avrebbe potuto mitigare il giudizio sulla colpa organizzativa dell’ente, riducendo drasticamente il rischio di un sequestro preventivo e della conseguente interruzione dell’attività, oltre a limitare l’impatto della futura confisca del profitto illecito.
L’avviso di conclusione delle indagini notificato ai quattro indagati a Messina – l’amministratore unico e i tre collaboratori – segna la fine della fase investigativa e apre la strada a una probabile richiesta di rinvio a giudizio. La loro responsabilità penale personale si intreccia indissolubilmente con quella amministrativa della società. L’amministratore, in quanto figura apicale, incarna la responsabilità diretta dell’ente, mentre i collaboratori, agendo sotto la sua direzione, hanno materialmente implementato il sistema di sfruttamento. La Procura contesta loro di aver agito approfittando dello stato di bisogno di giovani in cerca di lavoro, imponendo condizioni inique e degradanti. L’assenza di un sistema di deleghe di funzioni chiaro e controllato è una delle cause primarie di questa deriva. Un modello organizzativo robusto non si limita a enunciare principi, ma li traduce in procedure operative vincolanti, con una netta separazione di compiti e un monitoraggio costante sull’operato dei delegati. Qualsiasi anomalia gestionale, come l’impiego sistematico di canali di comunicazione non ufficiali o la fissazione di parametri retributivi al di fuori delle griglie approvate, avrebbe dovuto innescare un processo di revisione interna e, se necessario, un’azione disciplinare. La tracciabilità di questi flussi di controllo interni, garantita da un sistema informatico dedicato, diventa l’asse portante della difesa dell’ente. Dimostrare di aver individuato e tentato di correggere le condotte illecite dei propri dipendenti o preposti è l’unico modo per scindere la responsabilità della persona giuridica da quella della persona fisica.
Il caso di Messina, come quello di Torino, dimostra che il “caporalato digitale” non è un fenomeno marginale, ma una modalità strutturata di illecito profitto che fa leva sulla precarietà e sulla vulnerabilità di intere fasce della popolazione attiva. Per le imprese che operano in settori a rischio, come il food delivery o i servizi a bassa qualifica, ignorare il presidio richiesto dal D.Lgs. 231/2001 non è più un’opzione, ma una scelta che espone a conseguenze penali ed economiche potenzialmente letali. L’intervento della magistratura e delle forze dell’ordine, sebbene repressivo, ha il merito di svelare queste dinamiche. Tuttavia, la vera sfida risiede nella prevenzione. La sanzione per l’ente, in caso di condanna per il reato di cui all’art. 603-bis c.p., può arrivare fino a mille quote, che, nel massimo edittale, si traducono in oltre un milione e mezzo di euro, a cui si aggiunge la confisca del profitto del reato – in questo caso, l’intero risparmio sui costi del lavoro – e le sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o la sospensione dell’attività. Di fronte a un simile scenario, l’investimento in un’infrastruttura di controllo e prevenzione non è un costo, ma la più fondamentale forma di assicurazione sulla continuità e sulla reputazione aziendale. La vicenda della società messinese dimostra che l’assenza di controlli tracciabili e di un flusso informativo costante verso un Organismo di Vigilanza indipendente e dotato di poteri effettivi equivale a lasciare la porta aperta alla commissione di reati, con l’ente che ne diventa, agli occhi della legge, diretto responsabile.